Maggiorazioni previste dai contratti Fnsi-Fieg e Aeranti-Corallo e dall’accordo Uspi e calendario di uscita dei quotidiani

Le spettanze ai giornalisti che lavorano nelle feste

ROMA – In vista delle festività natalizie, il vicesegretario nazionale Fnsi, Carlo Parisi, ricorda ai giornalisti le maggiorazioni previste dai contratti nazionali per coloro i quali sono chiamati a lavorare per garantire ai cittadini il diritto all’informazione.
L’art. 19 del contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi considera festività natalizie il 25 e 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio. Il giornalista che in queste giornate non presta la sua opera ha diritto: quando la festività non coincida con la domenica, alla normale retribuzione mensile senza alcun altro compenso per la festività; quando la festività coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della normale retribuzione mensile in aggiunta alla stessa.
Il giornalista che nelle festività (fatta eccezione del 25 dicembre) è chiamato a prestare la sua opera, ha diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile: quando la festività non coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell’80 percento; quando la festività coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell’80 percento oltre al normale compenso per il lavoro domenicale.
Nella festività del 25 dicembre il giornalista non è tenuto a prestare la sua opera. Tuttavia il giornalista che eccezionalmente presta la sua opera in tali festività avrà diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile, ad un ventiseiesimo della stessa maggiorato del 260 percento.
Per effetto dell’applicazione della settimana corta, il giornalista ha diritto, oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività. Restano ferme in quanto siano di miglior favore le condizioni aziendali riguardanti la materia.
L’art. 20 del cnlg regola, invece, il calendario di uscita dei giornali quotidiani. Ai giornalisti dipendenti da quotidiani del mattino che il 24 e 31 dicembre fossero chiamati a prestare la loro opera sarà assicurato, in aggiunta alla normale retribuzione, un ventiseiesimo in più della stessa.
Per i giornalisti con contratto Fnsi-Aeranti-Corallo, ovvero destinato all’emittenza radio-televisiva locale, l’art. 10 considera festività natalizie il 25 e 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio. Il tele-radiogiornalista che, nell’ambio del suo regime di orario, non lavora nelle festività, ha diritto: alla normale retribuzione, senza alcun altro compenso per le festività, se la festività non coincide con la domenica; se la festività con la domenica, ad un ventiseiesimo della normale retribuzione, in aggiunta alla stessa.
Infine, l’accordo Fnsi-Uspi che regolamenta specifiche prestazioni lavorative in regime di lavoro subordinato, senza vincolo di orario e di prestazione quotidiana, nei periodici a diffusione locale e in quelli nazionali no profit non collegati con aziende editrici di quotidiani o gruppi editoriali nazionali. L’articolo 3 prevede che, in caso di prestazione lavorativa domenicale e/o festiva, al giornalista spetti un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55 percento in agiunta alla retribuzione stessa, ovvero alla sola maggiorazione del 55% ed al riposo compensativo.
La Federazione Italiana Editori Giornali, dal canto suo, ha reso noto il calendario di uscita dei giornali quotidiani in occasione delle prossime festività: mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre: nessun giornale e chiusura delle rivendite. Venerdì 27 dicembre: ripresa normale delle uscite. Mercoledì 1 gennaio 2014: nessun giornale e chiusura delle rivendite. Giovedì 2 gennaio 2014: ripresa normale delle uscite. Lunedì 6 gennaio 2014: chiusura facoltativa delle rivendite dalle ore 13 in poi.

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