Ordine dei Giornalisti

La professione e l’Ordine dei giornalisti

La professione di giornalista, in Italia, è regolata da una legge dello Stato: la n. 69 del 3 febbraio 1963. Questa legge prevede che l’attività giornalistica è “un’attività intellettuale a carattere professionale, caratterizzata quindi da quell’elemento di creatività che fa del giornalista non un impiegato o un operatore esecutivo, ma, appunto, un professionista”.

La legge riconosce, poi, la rilevanza sociale del giornalismo e impone, a chi lo eserciti in forma professionale, di iscriversi obbligatoriamente all’Albo, dettandone condizioni e modalità: tutto ciò, soprattutto a garanzia dell’opinione pubblica e del lettore, che è il destinatario dell’informazione.

La legge prevede, inoltre, l’autogoverno della categoria e la gestione dell’Albo (suddiviso nei tre elenchi: professionisti, pubblicisti, speciale; e un registro praticanti) affidata a giornalisti eletti democraticamente dalla categoria.

Nel 1908 avviene in Italia il primo riconoscimento giuridico della professione e la nascita del primo embrione di albo: la Legge n. 406 del 9 luglio, infatti, concede ai giornalisti 8 scontrini ferroviari con la riduzione del 75% sulle tariffe. E lo concede a coloro che “fanno del giornalismo la professione abituale, unica e retribuita”.

Ordini regionali e nazionale sono persone giuridiche di diritto pubblico. Il Ministro della Giustizia esercita l’alta vigilanza sui Consigli dell’Ordine: con motivato decreto, sentito il Consiglio nazionale, può sciogliere un Consiglio regionale e nominare un commissario straordinario.

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