L’intervallo tra due successivi contratti non può essere inferiore a 10 o 20 giorni: lo stabilisce l’accordo tra Fnsi e Fieg

Giornalisti: le regole per i contratti a termine

ROMA – L’intervallo temporale tra due successivi contratti a termine in ambito giornalistico non può essere inferiore a 10 o a 20 giorni quando il primo contratto abbia avuto una durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi. E’ quanto stabilisce l’accordo siglato ieri tra la Federazione nazionale stampa italiana e la Federazione italiana editori giornali. Accordo che, fanno notare Fnsi e Fieg, recepisce quanto disposto dal comma 3 dell’art. 5 del Decreto legislativo n. 368 del 2001.
Nel comunicare la nuova normativa in materia di stipula dei contratti a tempo determinato nel settore giornalistico, la Federazione della stampa invita i Comitati di redazione a vigilare sulla sua corretta applicazione.
Ma vediamo, nel dettaglio, il testo dell’accordo:

Il giorno 30 ottobre 2013

La Federazione Nazionale Stampa Italiana e la Federazione Italiana Editori Giornali

Premesso che:

  • la disposizione di cui all’articolo 7 comma 1 lett. c) del DL 76/2013 convertito dalla legge 99/2013 ha sostituito il comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. 368/2001, riducendo in “via ordinaria” gli intervalli temporali tra due contratti a termine;

si danno atto che:

  • l’accordo sindacale sulla disciplina della successione dei contratti a tempo determinato nel settore giornalistico del 5 febbraio 2013, che aveva regolato la durata di tali intervalli in deroga alla precedente formulazione del predetto articolo 5, comma 3, deve ritenersi superato per effetto della nuova normativa in vigore.
  • Pertanto, a decorrere dalla data della presente intesa, l’intervallo tra due successivi contratti a tempo determinato nel settore giornalistico sarà regolato unicamente dal novellato comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. 368/2001 che prevede un intervallo pari a dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi.

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