

La Corte ha anche fissato dei criteri per stabilire se nei 47 Paesi aderenti all’organizzazione è stato raggiunto un buon equilibrio “normativo” tra il diritto alle libertà di espressione e il rispetto della vita privata. Ciò dipende dal contributo dell’articolo di stampa a un dibattito di interesse generale, dalla notorietà della persona citata nell’articolo, dal comportamento tenuto della persona, da come sono state ottenute le informazioni e dalla loro veridicità, dal contenuto, dalla forma e dalle ripercussioni dell’articolo e naturalmente dalla gravità delle sanzioni applicate.
La Corte, sebbene abbia “quasi” riconosciuto al giornalista un diritto all’esagerazione e alla provocazione, ha poi sempre ribadito l’importanza dell’esattezza dell’informazione pubblicata e ha distinto tra un articolo che riporta fatti e uno che esprime opinioni.
La Corte, sebbene abbia “quasi” riconosciuto al giornalista un diritto all’esagerazione e alla provocazione, ha poi sempre ribadito l’importanza dell’esattezza dell’informazione pubblicata e ha distinto tra un articolo che riporta fatti e uno che esprime opinioni.
Anche l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa chiede dal 2007 la depenalizzazione del reato di diffamazione a mezzo stampa esortando tutti i Paesi interessati (una pattuglia composta all’epoca, oltre che dall’Italia, da Germania, Grecia, Armenia, Azerbaijan, Croazia, Lettonia Islanda e San Marino) ad abolire le leggi che violano questo principio. (Ansa).