Nel 2009 pubblicò notizie non vere sulla vendita dell’As Roma e “non ha dimostrato di essere un professionista”

Il Tar: sì a multa di 100mila euro a giornalista internet

ROMA – Pubblicò su un sito internet la notizia che la As Roma era stata venduta al gruppo Fioranelli-Flick; ci furono sbalzi in borsa del titolo della società, la notizia fu smentita e scattò per lui una multa di 100mila euro dalla Consob.
Adesso, l’autore di quell’articolo, Gianfilippo Bonanno, si è visto confermare la sanzione dal Tar del Lazio.
Era il giugno 2009 quando la stampa riportò l’interesse di diverse persone all’acquisto della partecipazione di maggioranza in As Roma riconducibile a Italpetroli, società controllata dalla famiglia Sensi. E il 19 di quel mese, il sito internet “www.forza-roma.com” pubblicò un pezzo a firma di Gianfilippo Bonanno dal titolo: “Ufficiale: la As Roma è stata venduta al gruppo Fioranelli-Flick”.
La notizia fu smentita da Italpetroli su richiesta della Consob, ma tra l’orario di pubblicazione del pezzo e la diffusione della smentita di Italpetroli, il prezzo delle azioni As Roma registrò prima un incremento, poi una lieve flessione, fino alla sospensione delle negoziazioni.
Bonanno si è rivolto al Tar per contestare il provvedimento sanzionatorio sostenendo, tra l’altro – ne dà conto la sentenza – che le notizie da lui diffuse non avrebbero avuto ripercussioni apprezzabili sull’andamento delle azioni della AS Roma; piuttosto, sarebbero state influenzate dal comunicato di Italpetroli. Per il Tar, però, il ricorso “è manifestamente infondato e deve essere respinto”.
“Circa i presupposti, oggettivi e soggettivi, dell’illecito sanzionato – si legge nella sentenza – va in primo luogo osservato che Bonanno non contesta la sequenza dei fatti”, ma per i giudici, sul piano soggettivo va ricordato che l’illecito amministrativo “non richiede affatto che la condotta sia ascrivibile a titolo di dolo”. In un frase: la contestazione “risulta integrata dalla diffusione di notizie che siano anche solo potenzialmente suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti”.
Infine, secondo il Tar non è applicabile al caso specifico il fatto che “per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale, la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie della professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni”, in quanto Bonanno “non ha nè allegato, nè, a maggior ragione, dimostrato, di essere un giornalista professionista”. (Ansa).

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