Il 9 novembre la Corte Costituzionale deciderà sulla presunta disparità di trattamento rispetto alla carta stampata

Risarcimento civile da diffamazione a mezzo web

Pierluigi Franz

ROMA – Nell’udienza in Camera di Consiglio del 9 novembre prossimo, la Corte Costituzionale deciderà sulla presunta disparità di trattamento tra le persone offese da reati commessi con il mezzo della carta stampata rispetto a quelle che abbiano subito il medesimo reato a mezzo web.
Lo rende noto il giornalista Pierluigi Roesler Franz, consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, rilevando che l’eccezione é stata sollevata, il 24 gennaio scorso, nel corso di un procedimento penale dal Tribunale di Alessandria, secondo cui l’articolo 11 della legge sulla stampa n. 47 dell’8 febbraio 1948 sarebbe discriminatorio per violazione del principio di uguaglianza perché differenzierebbe, in modo irrazionale, le persone diffamate a mezzo della carta stampata rispetto a quelle che abbiano subito il medesimo reato con il mezzo di un giornale telematico.
Difatti, in quest’ultimo caso, il proprietario e l’editore di un sito web su cui vengano diffusi giornali telematici sarebbero ingiustificatamente esclusi dalla responsabilità civile in contrasto con l’art. 3 della Costituzione. Il testo integrale dell’ordinanza del Tribunale di Alessandria (registrata alla Consulta al n. 144 del 2011) é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Corte Costituzionale – n. 28 del 29 giugno. Relatore della causa sarà il giudice Alessandro Criscuolo.

L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Nel procedimento emarginato nei confronti  di  P.G.,  n.  ad  A.: il..ed ivi residente,  via  L,  –  ivi  domicilio  dichiarato  (verb. Identificazione: p.) – libero presente, difeso di  fiducia  dall’avv. Paolo Candida del foro di Tortona,  imputato  del  delitto  p.  e  p. dall’art. 595 c.p., perché, quale  autore dell’articolo «Minorenne costretta a prostituirsi: storia  di  amore, sfruttamento e orge», pubblicato sul sito Giornal.it, offendeva  la  reputazione  di  B.R., falsamente  indicando che questi era stato arrestato  per favoreggiamento. Con l’aggravante di aver commesso il  fatto  con  il mezzo della stampa, attribuendo un fatto determinato.
In A., nell’ottobre (querela del).
Ha pronunciato la seguente ordinanza:
Rilevato che:
a) P.G. é stato tratto  a  giudizio  per  rispondere  del delitto di cui in epigrafe;
b) alla prima udienza si costituiva parte civile  la persona offesa, la quale chiedeva  la  citazione  quale  responsabile  civile della E. Srl, societè editrice del giornale on line, sul cui dominio era comparso l’articolo ritenuto diffamatorio;
c) disposta dal giudicante la citazione, si costituiva  la F. Srl, la quale proponeva istanza di esclusione, sulla quale il PM si rimetteva, mentre  la  parte civile ne chiedeva il rigetto, argomentando che, diversamente opinando, si sarebbe creata un’ingiustificata minor tutela delle vittime  di  reati  commessi mediante la diffusione in rete, rispetto a quelle dei medesimi  reati commessi col mezzo della stampa;
Ritenuto che:
a) il responsabile civile é il soggetto (persona  fisica o ente plurisoggettivo, anche privo di personalità giuridica) tenuto, a norma dell’art. 185, secondo comma c.p., a rispondere «a norma delle leggi civili» «per il fatto» dell’imputato e con lui solidalmente;
b) il  responsabile civile, a sostegno dell’istanza di esclusione, deduce l’impossibilità di  applicare  al  direttore  del giornale telematico la responsabilità penale per culpa in vigilando prevista dall’art. 57 c.p. nei confronti del direttore o del  vice  – direttore  del  periodico  stampato  in  ossequio  al  principio di tassatività della fattispecie penale, corollario del principio costituzionale di stretta legalità sancito dall’art. 25 secondo comma Cost. (in tal senso Cass. Pen., sez. V, 1 ottobre 2010, n. 35511 (ud. 16 luglio 2010);
c)  tuttavia, nel  caso  in  esame  si  verte  in  tema   di responsabilità civile (non penale), per cui viene in  considerazione non l’art. 57  o  l’art.  57-bis  del codice  penale, ma la  norma dell’art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa», a mente del quale per i  reati commessi col mezzo della stampa, ossia con riproduzioni tipografiche, le quali vengano diffuse tra il pubblico su supporto cartaceo;
d) neppure questa norma, peraltro, consente un’interpretazione analogica, perché limita espressamente la responsabilità civile dell’editore ai reati commessi col mezzo della stampa, ossia con riproduzioni tipografiche, le quali vengano diffuse tra il pubblico su supporto cartaceo;
e) a mente dell’art. 11 delle preleggi, stante il chiaro significato letterale della norma, non é consentito il  ricorso all’interpretazione analogica, previsto dal secondo  comma solo nel caso in cui si verifichi un vuoto normativo;
f) tuttavia, é dubbia la compatibilità della norma con il principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 della Costituzione, in  quanto essa accorda una tutela ingiustificatamente più ampia alle persone offese da reati commessi col mezzo della carta stampata, rispetto a quelle che il medesimo reato abbiano subito col mezzo di un giornale telematico;
8) tale disparità di trattamento non é giustificata razionalmente, perché la diffusione della rete internet, verificatasi negli ultimi anni, attribuisce ai “giornali  telematici” una diffusione potenzialmente analoga, se non superiore, a quella dei giornali stampati;
9) la questione é rilevante, perché questo giudice dovrebbe, applicando la norma de qua, accogliere  l’istanza di esclusione formulata dal responsabile civile
Visto l’art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa», nella parte in cui esclude dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario  ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi  giornali  telematici per violazione dell’art. 3, primo comma Cost.
Dispone  l’immediata  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.
Manda alla cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Alessandria, addì 24 gennaio 2011.
Il Giudice: Tirone

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