Il 20 settembre il Consiglio nazionale. Promemoria di Franz per il presidente Iacopino che avrà tante cose da spiegare

Serve uno scatto d’orgoglio dell’Ordine dei giornalisti

Pierluigi Roesler Franz

Enzo Iacopino

ROMA – La petizione contro l’abolizione dell’Ordine dei giornalisti e per la salvaguardia dell’identità, dell’indipendenza e del trattamento economico del giornalista, continua a raccogliere numerose e qualificate adesioni. La rabberciata e parziale riforma della professione giornalistica licenziata dalla Commissione Cultura della Camera dei deputati e il decreto legge sulla liberalizzazione delle professioni non garantiscono, infatti, la sopravvivenza dell’Ordine perché, oltre a svuotarlo di competenze, impongono nuovi assurdi balzelli agli iscritti (vedi obbligo di fatturare e stipulare una polizza assicurativa) e, soprattutto, porteranno alla cancellazione dei pubblicisti.
La riforma, ricordiamo, è stata licenziata da una Commissione parlamentare che non è stata messa a conoscenza dell’ordine del giorno votato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, riunito a Roma l’11 e 12 aprile scorsi, nel quale veniva rivolto al Parlamento l’invito a “proseguire l’iter legislativo e a riesaminare le questioni dell’accesso alla professione, del ricongiungimento professionale e dell’istituzione del Giurì d’Onore dell’Ordine dei giornalisti specificato nel progetto di riforma dell’Ordine, votato all’unanimità il 16 e 17 ottobre 2008 a Positano”.
Un fatto grave, considerato che seguiva la mozione, sottoscritta da ben 80 consiglieri su 120 presenti, con la quale il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti invitava il presidente, Enzo Iacopino (che non l’aveva sottoscritta), ad esprimere “parere negativo” alla riforma proposta dal Comitato ristretto della VII Commissione della Camera dei deputati.
Intanto, il consigliere nazionale dell’Odg, Pierluigi Roesler Franz, ha scritto al presidente Enzo Iacopino ed ai componenti del Comitato Esecutivo chiedendo di inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio nazionale, convocato per il 20 settembre, “l’esame degli artt. 1, 2 e 3 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 attualmente in fase di conversione in legge. Eventuali proposte di modifica”. “Argomento – sottolinea Franz – di enorme importanza per la nostra categoria, in considerazione del fatto che tali norme prevedono che l’Ordine dei Giornalisti resta per ora in piedi, ma dovrà essere riformato entro 1 anno”. Franz rileva che, “tuttavia, l’Ordine perderà il potere disciplinare; che tornano come riferimento le tariffe professionali e che viene sospeso il giornalista che non fattura”. Pertanto, “va attentamente seguito l’iter di queste norme alla Camera e al Senato”.

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n. 188 del 13-8-2011 )
Entrata in vigore del provvedimento: 13 agosto 2011

Art. 1

31. Gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2011, n. 196, con una dotazione organica inferiore alle settanta unità, con esclusione degli Ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione  e nella trasmissione  della  memoria  della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al  novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare   rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le  funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilanteovvero, nel  caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione così individuata succede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere  rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle  finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di  enti  pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.

Art. 2
Disposizioni in materia di entrate

5. All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti: “2-sexies. Qualora siano state  contestate  a carico di soggetti iscritti in Albi ovvero ad Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, é disposta in ogni caso la  sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’Albo o all’Ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione é disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione é immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all’Ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’Albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al  comma  2-sexies siano commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma é disposta nei confronti di tutti gli associati”.

Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO 
SVILUPPO

Art. 3

Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche

5. “Fermo restando l’esame di Stato di cui all’art. 33 comma 5 della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi dilibera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l’accesso alla professione é libero e il suo esercizio é fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, é consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, della  sede legale della società professionale;

b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo  restando quanto previsto dalla normativa vigente in materiadi educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale é sanzionato sulla base di quanto  stabilito dall’ordinamento  professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la  durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista é pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista é tenuto, nel rispetto del principio di  trasparenza, a rendere notoal cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusionedell’incarico. In caso di  mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente é un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero  nei  casi  in  cui  la prestazione  professionale é resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista é tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con  i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale é incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad  oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la strutturadello studio ed  i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono esseretrasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie”.

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