Leggi, linee guida e vademecum si scontrano spesso con un apparato burocratico di stampo ottocentesco

Pubblica amministrazione e siti web: i nodi irrisolti

Il ministro Renato Brunetta

REGGIO CALABRIA – Le “Linee Guida per i siti web della Pubblica Amministrazione”, elaborate dagli esperti del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e di DigitPa e FormezPA, in esecuzione dell’articolo 4 della Direttiva n. 8 del 2009 del ministro Brunetta, in un apposito vademecum, indicano i “ruoli coinvolti nello sviluppo e nella gestione dei siti web”.
Le figure principali di cui viene tracciato il profilo, al momento sono 5: il responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito, il responsabile dell’accessibilità informatica, il responsabile dei sistemi informativi, e il capo ufficio stampa e il responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico che sono due delle figure previste dalla legge 150 del 2000.
Chiara la descrizione al comma “d”  del ruolo di Capo Ufficio stampa: “Istituito dalla Legge 7 giugno 2000, n. 150, il Capo Ufficio stampa cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione e può assumere anche il ruolo di  responsabile della redazione del sito web istituzionale.
Ha il compito di organizzare, in modo coerente le finalità e la strategia dell’amministrazione, l’informazione verso i media, verso le altre istituzioni e verso gli utenti dei servizi, ed è responsabile di tutti i flussi informativi (pubblicità, messaggi istituzionali, ecc.) interni ed esterni dell’amministrazione”.
Il comma successivo descrive la figura del Responsabile dell’Ufficio relazioni con il pubblico: “L’Urp viene istituito con l’art. 12 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora n. 165). In seguito, la Legge n. 150/2000 individua in tale Ufficio la struttura preposta alla comunicazione verso i cittadini e le associazioni.
L’Urp deve, infatti, garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione; agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative”, eccetera.
Detto ciò, si pone la domanda se non sia utile allora, per la Fnsi e per l’Ordine dei giornalisti,  aprire un tavolo tecnico con gli esperti di Ministero, DigitPa e Formez allo scopo di meglio specificare alcune questioni irrisolte?
Ad esempio: il sito web, svolgendo funzioni di testata giornalistica perché offre informazione quotidiana oltre che comunicazione al cittadino e alle imprese, non deve obbligatoriamente essere registrato in tribunale? Di conseguenza, non deve prevedere la figura, non tanto di capo ufficio stampa, quanto di direttore responsabile?
Non è opportuno distinguere i compiti di capo ufficio stampa da quello di direttore responsabile della testata web? E distinguere i compiti e le funzioni di un’agenzia stampa quotidiana della singola Pubblica Amministrazione, dalla redazione web? E poi, l’intervento di un amministratore politico, nella qualità di presidente di ente o di sindaco, o di assessore, su Facebook, Twitter, Linkedin, è compito dell’addetto stampa giornalista, o del comunicatore-writer web?
Il curatore delle pagine di Facebook, Twitter, Linkedin, può chiedere o no l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti? Ecco la ragione che dovrebbe consigliare, intanto, a prendere atto della validità di Cad e Linee Guida siti web, e quindi, a confrontarsi in un apposito tavolo tecnico con il ministro Renato Brunetta e il proprio staff di esperti.
Oggi la situazione è che l’art. 17 del Cad parla di competenze e funzioni. Al punto “e” la norma prevede che questo ufficio/direzione generale dell’Ict procede alla “analisi della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa”.
L’articolo, però, ha una lacuna, non indica le specifiche figure che dovranno comporre questo centro unico delle competenze. La lacuna viene colmata con il Vademecum delle linee Guida dei siti, che affronta la problematica, ma ha in sé tanta confusione rispetto alle specifiche competenze di giornalisti, comunicatori, e tecnici dell’Ict.
Motivo per cui, su questi stessi temi, per la categoria giornalistica appare opportuno confrontarsi ed allearsi con comunicatori, addetti Urp, addetti al marketing comunicativo, e quindi i professionisti dell’Ict (web master, amministratori di rete, security manager), allo scopo di trovare un terreno comune di azione e rivendicare una contrattazione comune di area o comparto.
Ciò anche in rapporto ad un’Aran che sul tema è ferma sì, ad una rigorosa e attenta riflessione, ma non ha le soluzioni giuridiche da mettere in campo. E soprattutto, è opportuno modificare l’approccio e il confronto con i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl che su queste problematiche sono ferme ad una concezione ottocentesca dell’apparato burocratico statale e periferico, ed in vistoso calo di iscritti, mentre non attirano la vasta platea delle nuove figure professionali del web.
I nuovi scenari indirizzano verso un futuro quasi presente, delle città digitali, l’immensa rete telematica di servizi pubblici (sanità, anagrafe, politiche sociali, trasporti, energia, turismo) forniti direttamente o tramite aziende private, e di una vasta utenza di cittadini e imprese. Nelle metropoli digitali l’ente Comune è il soggetto centrale di un’attività di Ict spaventosamente grande, gigantesca. Che è realtà a New York, Tokio; futuribile a Milano, Torino, Roma.

Filippo Praticò

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