Approvata in Parlamento, interessa i giornalisti iscritti all’Inpgi. Aliquota compresa tra il 2 ed il 5% del fatturato lordo

Modificata la legge sul contributo alla Gestione Separata

Mario Tassone

Roberto Occhiuto

ROMA – Definitivamente approvata in Parlamento la proposta di legge n. 1524-B che modifica l’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi. La nuova norma interessa i giornalisti iscritti alla Gestione Separata dell’Inpgi.
Lo rende noto Pierluigi Roesler Franz, sindaco dell’Inpgi e consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti. La proposta di legge è firmata dai deputati Lo Presti, Barbieri, Beccalossi, Bianconi, Briguglio, Carluccio, Castiello, Catanoso, Genoese, Cazzola, Cesaro, Ciccioli, Cristaldi, De Camillis,  De Corato, Di Biagio, Di Caterina, Dima, Divella, Fallica, Germanà, Iapicca, Lamorte, Mancuso, Giulio Marini, Murgia, Roberto Occhiuto, Papa, Pelino, Petrenga, Rampelli, Santelli, Mario Tassone, Torrisi, Vella, Zacchera. Roberto Occhiuto e Mario Tassone sono giornalisti pubblicisti iscritti all’Ordine ed al Sindacato dei Giornalisti della Calabria.
Ecco il testo approvato dal Senato della Repubblica il 5 aprile 2011 e definitivamente ratificato dalla Camera il 15 giugno 2011:
Art. 1.
1. Il comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito dal seguente:
«3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall’iscritto medesimo all’atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all’incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni».

Il testo inizialmente approvato dalla Camera dei Deputati l’11 maggio 2010 era, invece:
Art. 1.
1. Il comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito dal seguente:
«3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall’iscritto medesimo all’atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.
La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può eccedere il 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all’incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni».
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