Non passano le proposte che avrebbero penalizzato le minoranze e la forza reale degli iscritti

Statuto Fnsi: le modifiche affondate nell’urna

BERGAMO – Come previsto, il XXVI Congresso della Fnsi ha bocciato le modifiche statutarie che avrebbero peggiorato il sistema che già regala delegati a tutte le associazioni regionali di stampa, falsando, di fatto, la reale consistenza numerica degli iscritti, con l’aggravante di penalizzare le minoranze attraverso l’introduzione del quoziente pieno per l’assegnazione dei delegati e dei consiglieri.
Era, infatti, chiaro che, essendo richiesta la maggioranza dei due terzi, nel segreto dell’urna i numeri avrebbero dato, come è avvenuto, un responso completamente diverso da quello che, il 15 dicembre scorso, aveva dato il Consiglio Nazionale approvando le modifiche, con voto palese, con 52 voti a favore e 8 contrari. Segnale che avrebbe, invece, dovuto rappresentare per la maggioranza un campanello d’allarme, se si considera che alla votazione risultavano assenti ben 57 consiglieri.
Invece, sin dalla riunione dei capi delegazione, la maggioranza ha peccato di presunzione negando anche la minima ipotesi di accordo con la minoranza che, in primo luogo, chiedeva il ritiro della modifica sui quozienti e l’assegnazione dei delegati in proporzione al numero degli iscritti. Da qui la raccolta delle firme per la richiesta del voto segreto, sottoscritta da ben 90 delegati, che ha fatto subito capire che la “prova di forza” della maggioranza avrebbe provocato l’effetto boomerang senza un semplice accordo nel pieno rispetto delle minoranze e, soprattutto, delle Associazioni Regionali di Stampa che numericamente rappresentano la reale forza della Fnsi.
L’attuale sistema, infatti, assegna ad ogni regione (tranne Milano e Roma) una rappresentanza fissa di 3 delegati professionali e 1 collaboratore (tranne per le Ars con oltre 1000 iscritti, attualmente solo Milano). Da quoziente vengono, invece, assegnati 180 delegati professionali e 59 collaboratori.
Il Consiglio Nazionale è, invece, formato, da 92 giornalisti professionali e 25 collaboratori. Per i professionali: dal rappresentante legale di ogni Associazione Regionale di Stampa, da 30 consiglieri eletti dal Congresso, da 10 consiglieri eletti da ciascuna delle Ars che abbiano più del 25% degli iscritti alla Fnsi, e dai rimanenti consiglieri assegnati in proporzione al numero degli iscritti con il quoziente calcolato per difetto. La norma relativa ai 10 consiglieri eletti da ciascuna delle Ars che abbiano più del 25% degli iscritti alla Fnsi, a Bergamo, ha sancito il paradosso di assegnare a Milano (unica regione oltre la soglia) 10 consiglieri ed a Roma (per la prima volta sotto la soglia) 11 consiglieri. Nessuna proposta è, stata, però presentata per eliminare, da subito, la palese ingiustizia. Sarebbe stato, infatti, sufficiente far approvare all’assemblea un ordine del giorno con decorrenza immediata, come è avvenuto per l’allungamento del mandato da tre a quattro anni, ed il paradosso sarebbe stato immediatamente cancellato.
Peggiore la situazione tra i collaboratori. Ad ogni Ars è, infatti, assegnato un consigliere nazionale, più uno ciascuno alle cinque con il maggior numero di iscritti (a Bergamo, rispettivamente Milano, Cagliari, Reggio Calabria, Napoli e Torino). La modifica puntava a ridurre da 5 a 3 le regioni con il secondo consigliere, omologando le regioni con numerosi iscritti a quelle formate da poche unità.
Nel segreto dell’urna, i delegati hanno, quindi, approvato solo parte delle modifiche varate dal Consiglio Nazionale, dall’inserimento del principio della partecipazione di genere alla vita degli organismi sindacali alla norma che prevede la convocazione del congresso non più ogni 3 ma ogni 4 anni. Non sono passate, invece, le norme sullo snellimento dell’organizzazione sindacale, sulla riduzione da 312 a 208 dei delegati congressuali, sulla norma secondo cui partecipano alla ripartizione dei delegati solo le liste che abbiano raggiunto il quoziente pieno, e sulla riduzione da 70 a 60 dei giornalisti professionali presenti in Consiglio Nazionale.

I RISULTATI DEL VOTO SULLE PROPOSTE DI MODIFICA ALLO STATUTO FEDERALE

a) Principi del patto federativo (222 si, 77 no, 3 bianche. Approvata)
Aggiungere dopo il 3° comma la seguente formulazione:
la Federazione della Stampa riconosce e basa la propria azione e la propria rappresentanza sul principio delle pari opportunità, sancito dalla Costituzione Italiana e in base a questo principio favorisce la partecipazione di genere alla vita dei suoi organismi.
b) Articolo 1 (224 si, 75 no, 3 bianche. Approvata)
Modificare come segue il 2° comma:
Fanno parte della FNSI, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6:
il Sindacato Giornalisti Abruzzesi; l’Associazione della Stampa di Basilicata; il Sindacato dei Giornalisti della Calabria; l’Associazione Napoletana della Stampa; l’Associazione della Stampa Emilia-Romagna; l’Associazione della Stampa del Friuli-Venezia Giulia; l’Associazione Stampa Romana; l’Associazione Ligure dei Giornalisti; l’Associazione Lombarda dei Giornalisti; il Sindacato Giornalisti Marchigiani; l’Associazione della Stampa Subalpina; l’Associazione della Stampa di Puglia; l’Associazione Stampa del Molise; l’Associazione Stampa Sarda; l’Associazione Siciliana della Stampa; l’Associazione della Stampa Toscana; il Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige; l’Associazione Stampa Umbra; l’Associazione Stampa Valdostana; il Sindacato Giornalisti del Veneto.
c) Articolo 2 (222 si, 75 no, 5 bianche. Approvata).
Sostituire al 4° c.p.v. le parole “Sono iscritti” con le parole “Devono essere iscritti”
Sostituire al 5° c.p.v. le parole “Sono iscritti” con le parole “Devono essere iscritti”
d) Articolo 2 (220 si, 78 no, 4 bianche. Approvata)
Aggiungere tra il 4° e il 5° c.p.v. il seguente nuovo c.p.v.:
“l’iscrizione alle AA.RR.SS. è, per sua natura, incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete”
e) Articolo 3 (216 si, 79 no, 6 bianche. Approvata).
Aggiungere al punto e) la seguente formulazione:
e. favorire la partecipazione di genere negli organismi dirigenti ed esecutivi della Federazione.
f) Articolo 3 (220 si, 75 no, 6 bianche. Approvata).
Inserire il seguente nuovo punto f):
f.      tutelare gli interessi professionali, contrattuali, previdenziali e assistenziali dei giornalisti lavoratori autonomi anche attraverso la commissione per il lavoro autonomo, chiamata ad operare come supporto della Giunta Esecutiva e della Segreteria Nazionale;
e riclassificare i punti successivi.
g) Articolo 8 (242 si, 53 no, 6 bianche. Approvata).
Riscrivere come segue il 4° comma:
Il CN delibera la convocazione del Congresso, che si riunisce ordinariamente ogni quattro anni e, in via straordinaria, su iniziativa del CN o su richiesta di almeno tre AA.RR.SS. che complessivamente rappresentino il 30 per cento degli iscritti.
h) Articolo 8 (217 si, 77 no, 6 bianche. Approvata).
Riscrivere come segue il 5° comma:
Il Congresso ordinario deve essere anticipato di un semestre rispetto alla sua naturale scadenza negli anni in cui viene a scadere il maggiore contratto collettivo di lavoro.
i) Articolo 9 (204 si, 89 no, 6 bianche. Respinta).
Modificare come segue il 1° capoverso:
Il congresso nazionale è costituito da 208 delegati. Il numero dei delegati espressi dai giornalisti collaboratori è pari a un quarto. I delegati sono eletti tra gli iscritti alle AA.RR.SS.. Quale espressione del vincolo federativo ciascuna AA.RR.SS. – quando il numero degli iscritti giornalisti professionali e giornalisti collaboratori, separatamente presi, è inferiore a 1000 – ha diritto rispettivamente ad una rappresentanza fissa costituita da 2 delegati giornalisti professionali eletti dai giornalisti professionali e da 1 delegato giornalista collaboratore eletto dai giornalisti collaboratori.
l) Articolo 9 (200 si, 94 no, 6 bianche. Respinta).
Modificare come segue il 3° c.p.v.:
Il quoziente elettorale si calcola per difetto, separatamente per le due categorie, e si ricava dividendo il numero degli iscritti alle AA.RR.SS. – al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si svolge il Congresso – per i rimanenti posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti alle AA.RR.SS. che abbiano conseguito almeno un quoziente pieno.
m) Articolo 9 (198 si, 96 no, 6 bianche. Respinta).
Aggiungere al 5° capoverso la seguente formulazione:
partecipano alla ripartizione dei delegati soltanto le liste che abbiano raggiunto il quoziente sopra indicato.
n) Articolo 11 (221 si, 72 no, 7 bianche. Approvata).
Aggiungere il seguente ultimo capoverso:
all’ufficio di presidenza del congresso è attribuita la competenza di dirimere eventuali contenziosi relativi ad ogni attività congressuale. Contro le decisioni, assunte in tale veste, dall’ufficio di presidenza è possibile ricorso al Collegio nazionale dei probiviri.
o) Articolo 14 (194 si, 91 no, 9 bianche. Respinta).
Aggiungere alla fine del 4° c.p.v. il seguente testo:
“partecipano all’assegnazione soltanto le liste che abbiano raggiunto almeno un quoziente pieno”
p) Articolo 16 (187 si, 97 no, 9 bianche. Respinta).
Sostituire come segue il 2° comma:
Il CN è costituito, oltre che dal Segretario Generale da 70 giornalisti professionali e da 23 giornalisti collaboratori
Modificare come segue il 3° comma:
Fanno parte del CN:
a. i giornalisti che hanno la rappresentanza o la responsabilità effettive della rispettiva ARS ai sensi dello Statuto dell’ARS medesima. Ciascuno di essi fa parte del CN fino a quando conserverà l’incarico anzidetto in seno all’ARS e sarà sostituito dal successore;
b. 22 consiglieri, giornalisti professionali, eletti dai rispettivi delegati al Congresso;
c. dieci consiglieri, giornalisti professionali, eletti dai delegati professionali di ciascuna delle AA.RR.SS. che abbiano rispettivamente più del 25% degli iscritti alla FNSI;
d. i rimanenti consiglieri giornalisti professionali sono assegnati alle altre AA.RR.SS. in proporzione al numero dei rispettivi iscritti professionali e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il totale dei professionali iscritti alle AA.RR.SS. per i posti cui provvedere. I posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti;
e. un giornalista collaboratore per ciascuna delegazione congressuale e i rimanenti, uno per ciascuna Associazione con il maggior numero di giornalisti collaboratori iscritti; tutti eletti dalle rispettive delegazioni.
q) Articolo 16 (201 si, 83 no, 9 bianche. Respinta).
Modificare come segue il 4° comma:
Dopo le parole “in presenza nella delegazione di due o più liste, l’assegnazione dei consiglieri a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti a cui provvedere” aggiungere le seguenti parole: “qualora due o più liste ottengano lo stesso resto o dovessero esprimere un numero di consiglieri superiori ai posti disponibili, il quoziente per l’assegnazione dei consiglieri deve essere calcolato non per difetto bensì a quoziente pieno”.
r) Articolo 30 (212 si, 69 no, 12 bianche. Approvata).
Integrare come segue l’articolo:
Appartiene alla competenza ordinaria del Collegio nazionale dei probiviri:
a. dirimere i conflitti tra i Collegi probivirali regionali; nel caso di conflitti di competenza e di giurisdizione tra collegi probivirali regionali relativi a controversie nelle quali siano in causa colleghi iscritti a diverse AA.RR.SS., il Collegio nazionale affida, in prima istanza, ad un terzo collegio regionale la soluzione della vertenza;
b. riesaminare in grado di appello le decisioni pronunciate dai Collegi probivirali regionali;
c. su richiesta del giornalista ricorrente o d’ufficio, affidare, ad un Collegio regionale terzo, in prima istanza, la soluzione di una vertenza, per la quale il Collegio regionale territorialmente competente dopo 6 mesi dalla presentazione di un ricorso non abbia preso alcuna decisione;
d. formulare pareri su questioni di indole morale, di etica professionale e di natura sindacale, ancorché non proposte in primo grado.
Il Presidente del Collegio farà al Congresso una relazione illustrativa dell’attività svolta dal Collegio.

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