
In particolare, ha previsto per i lavoratori dipendenti un’unica finestra mobile spostata di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti, per i lavoratori autonomi 18 mesi.
L’unica deroga prevista dalla legge riguarda tutti coloro che hanno maturato o matureranno il diritto alla pensione entro il 31.12.2010 per i quali continueranno a trovare applicazione le precedenti norme.
Poiché il Regolamento dell’Inpgi prevede come requisiti minimi di accesso alla pensione di anzianità 57 anni di età con almeno 35 anni di contributi rientreranno nella deroga tutti coloro i quali matureranno i suddetti requisiti entro il 31.12.2010.
Pertanto, per i giornalisti che matureranno i 57 anni di età e almeno 35 anni di contributi entro il 31.12.2010 (tutti i nati entro il 31.12.1953 con almeno 35 anni di contributi) troveranno applicazione le vecchie finestre di accesso, semestrali o quadrimestrali, anche nel caso in cui gli interessati volessero attendere i requisiti in vigore dal 1° gennaio 2008 per poter percepire la pensione di anzianità intera senza abbattimenti.
Esempio: Giornalista uomo nato il 15.09.1953:
1) Compimento del 57° anno di età nel mese di settembre 2010 con 36 anni e 11 mesi di contributi: pensione con abbattimento del 12,05% (2 anni e 9 mesi) – 1° luglio 2011; pensione intera al raggiungimento dei 40 anni di contributi nel mese di ottobre 2013 (finestra trimestrale) – 1° aprile 2014.
Esempio: Giornalista uomo nato il 15.01.1952:
2) Compimento dei 35 anni di contributi nel mese di giugno 2010 con 58 anni di età compiuti nel primo semestre: pensione con abbattimento del 9,09% (2 anni) – 1° gennaio 2011; pensione intera al raggiungimento del 60° anno di età (requisito età senza abbattimenti) nel mese di gennaio 2012 (finestra semestrale) – 1° gennaio 2013.
Esempio: Giornalista donna nata il 15.01.1953:
3) Compimento dei 35 anni di contributi nel mese di giugno 2010 con 57 anni di età a gennaio 2010: pensione con abbattimento del 9,41% (2 anni e 1 mese) – 1° gennaio 2011; pensione intera al raggiungimento del 60° anno di età per la pensione di vecchiaia nel mese di gennaio 2013 (senza finestre) – 1° febbraio 2013.
N.B. Chiarimento in merito all’ipotetico raggiungimento dei 40 anni di contributi per il calcolo degli abbattimenti.
Per determinare la data di raggiungimento degli ipotetici 40 anni di contributi, ai fini del calcolo dell’abbattimento, bisogna far riferimento al numero dei contributi complessivi Inpgi o Inps/Inpgi alla data di liquidazione del trattamento al quale andranno aggiunte le restanti mensilità fino alla concorrenza dei 480 contributi.