Il sindaco di Bivongi si difende: “Calabria Ora ha ignorato la mia replica”. Il manifesto, però, avrebbe dovuto evitarlo

Le rettifiche vanno pubblicate, ma non gli insulti

Felice Valenti

BIVONGI (Reggio Calabria) – In riferimento all’articolo “Manifesto del sindaco contro giornalista di Calabria Ora”, relativo alla spiacevole vicenda che ha visto protagonista il corrispondente Antonio Baldari, il sindaco di Bivongi, Felice Valenti, ci segnala di aver fatto ricorso alla comunicazione “murale” a causa della mancata pubblicazione, da parte del quotidiano calabrese, della sua rettifica.
A sostegno della sua tesi, Valenti ci invia la lettera indirizzata alla Redazione della Locride di “Calabria Ora”, che reca la stessa data di uscita dell’articolo di Baldari, con la quale contesta il contenuto dello stesso, auspicando che, “per il futuro, notizie giornalistiche analoghe vengano assunte direttamente presso gli uffici comunali che sono a disposizione per ogni chiarimento e/o informazione”.
Se la richiesta di rettifica è stata inviata al giornale nei termini previsti dalla legge, “Calabria Ora” ha sbagliato a non pubblicarla. Avrebbe dovuto farlo nei tempi previsti dalla legge, ovvero entro due giorni dalla richiesta, riservandosi magari il diritto di chiarire ulteriormente la propria posizione a difesa dell’articolo pubblicato.
L’eventuale omissione da parte del giornale non giustifica, comunque, il contenuto ed i toni usati dal sindaco Felice Valenti nei confronti del giornalista Antonio Baldari, al quale il Sindacato Giornalisti della Calabria rinnova la propria vicinanza e solidarietà. Un assurdo e ingiustificato attacco personale ad un cronista che, tra difficoltà di ogni genere, svolge semplicemente il proprio mestiere in una terra difficile”. La richiesta di rettifica inviata dal sindaco a Calabria Ora

Art. 8 (Risposte e rettifiche) della Legge sulla Stampa n. 47 dell’8 febbraio 1948

Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l’autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell’articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 (1).
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata (2).
(1) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall’art. 114, primo comma, della citata legge 689/1981.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 42, l. 5 agosto 1981, n. 416.

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