
Angelo Baiguini

Vincenzo Cimino
ROMA – Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato una delibera-sanatoria, denominata “ricongiungimento”, “per garantire l’accesso al professionismo di quei pubblicisti che esercitano l’attività giornalistica in maniera esclusiva e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi e telematici, uffici stampa”.
Il “ricongiungimento” garantirà l’accesso all’esame di Stato a quanti viene, dunque, negato il praticantato aziendale. Per un errore materiale, però, nella delibera è stato omesso che la domanda non potrà essere presentata prima del 1 gennaio 2014. E’, pertanto, inutile affrettarsi per la presentazione dei documenti e della stessa domanda.
Nel documento approvato si precisa, inoltre, che “il ricongiungimento costituisce un percorso transitorio per l’accesso all’esame di Stato, per un arco temporale di 5 anni, regolato da precise norme”, ma soprattutto che “non è una generica sanatoria, non sostituisce i canali di accesso tradizionali (praticantato aziendale, riconoscimento d’ufficio, scuole di giornalismo, tutoraggio per i freelance), né tantomeno interferisce con le norme che regolano il riconoscimento dei pubblicisti nei singoli Ordini regionali”. Dal punto di vista giuridico, “il ricongiungimento si inserisce nel solco dei criteri interpretativi dell’art. 34 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 sull’iscrizione al registro dei praticanti”.
La domanda potrà essere presentata, entro il 31 dicembre 2016, da tutti coloro che, alla data del 31 dicembre 2013, risulteranno in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all’elenco pubblicisti; svolgimento, all’atto della domanda, di attività giornalistica retribuita; aver esercitato in maniera sistematica ed esclusiva attività giornalistica retribuita per almeno 36 mesi (anche non continuativi), nel quinquennio precedente alla data della domanda”. A corredo della domanda dovrà essere presentata documentazione attestante il rapporto (o i rapporti) contrattuali esistenti nel periodo di riferimento, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi) e contributiva”. Richiesta, inoltre, una “relazione comprovante l’attività svolta riferita a scritti e fotografie per giornali cartacei o/e on line; video o audio per radio e tv; lavoro di desk e di ufficio stampa, ecc.”.
Saranno i singoli Consigli Regionali a valutare i documenti presentati dai pubblicisti e stabilire il loro diritto di accesso alla fase formativa, che precederà l’esame di Stato.
La formazione avverrà attraverso un corso telematico di 40 ore che si svilupperà tramite una piattaforma elaborata dal Consiglio nazionale dell’Ordine, al quale si sommeranno 8 ore di aula con programmi che verranno definiti dai singoli Ordini regionali.
Alla fine del corso è prevista una prova di valutazione, il cui superamento “costituisce titolo, con decorrenza retroattiva di 18 mesi, all’iscrizione al registro dei praticanti e consente l’accesso all’esame di Stato”. La partecipazione al corso telematico di formazione, infine, “può consentire l’acquisizione di crediti formativi”.
La delibera affonda le radici nei documenti di indirizzo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti del 3 luglio 2002 e del 17 ottobre 2008, approvati all’unanimità, ed è stata perfezionata dalla Commissione Giuridica formata da Angelo Baiguini (presidente), Gianfranco Ricci (vicepresidente), Vincenzo Cimino (segretario), Pierpaolo Bollani, Giuseppe Errani, Francesco Nota Cerasi e Gianni Stornello, “sulla base della libertà di accesso alle professioni, ribadita dal Governo come principio guida, e dell’obbligo di rimuovere gli ostacoli in tal senso”. Nel documento giunto in aula il termine entro il quale presentare la domanda di “ricongiungimento” era fissato al 31 dicembre 2018, poi emendato dal Consiglio nazionale al 31 dicembre 2016 ed esteso agli uffici stampa che, inizialmente, non erano stati previsti. (GC)