Firmata dal Presidente della Repubblica, sarà pubblicata domani sulla Gazzetta Ufficiale. Franco Abruzzo il primo a saperlo

Promulgata la legge sull’equo compenso giornalistico

Franco Abruzzo

Giorgio Napolitano

Francesco M. De Bonis

ROMA –  “La legge (sull’equo compenso) è stata promulgata il 31 dicembre e sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale domani, 3 gennaio. Ricambio cordialmente gli auguri di buon anno”. Chi scrive a Franco Abruzzo è Salvatore Sechi, titolare dell’ufficio Affari Giuridici e Relazioni Costituzionali del Quirinale. In questa veste, con Donato Marra segretario generale del Quirinale, fa parte del Comitato di valutazione dei disegni di legge approvati dal Parlamento, ai fini del giudizio che il Capo dello Stato deve effettuare prima della promulgazione.
Nella serata del 31 dicembre Franco Abruzzo aveva ricevuto un messaggio via web firmato da Pasquale Cascella, consigliere per la comunicazione del Presidente della Repubblica e direttore dell’ufficio stampa del Quirinale: “Caro Franco, cari tutti, la legge è stata firmata, promulgata, dal Presidente. Dovrà essere ora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Dovrebbe avvenire al più presto. I migliori auguri. Pasquale Cascella”.
Così era rientrato l’allarme sulla legge sull’equo compenso giornalistico lanciato il 30 dicembre da Pierluigi Roesler Franz, presidente del Gruppo romano Giornalisti Pensionati. L’iter giuridico, quindi, si concluderà nella giornata del 3 gennaio con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo della legge sull’equo compenso, approvata dal Parlamento il 4 dicembre.
La promulgazione doveva avvenire entro 30 giorni, cioè entro il 3 gennaio. L’articolo 73 della Costituzione è chiaro e netto sul punto: “Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso”.
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi, è un evento importante ma non decisivo: deve avvenire “subito dopo” la firma della promulgazione Il periodo è elastico. Decisiva è la data in cui il Capo dello Stato ha promulgato la legge. La parola è passata successivamente al Ministero della Giustizia, dove opera una redazione della “Gazzetta Ufficiale” guidata dal  consigliere Marco Mancinetti, direttore del Dipartimento per gli affari di giustizia – Ufficio III – Servizio pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi.
Domani sarà una giornata festiva per i tanti giornalisti in attesa della pubblicazione della legge. Il mondo giornalistico volta pagina. I giornalisti autonomi avranno uno strumento che tutelerà i loro diritti a un trattamento dignitoso.
Il tema della promulgazione delle leggi ha impegnato nei decenni menti giuridiche raffinate. Si legge nel “Commentario breve alla Costituzione” (Cedam 2008): “…Tutte queste specificazioni sono una diretta conseguenza delle funzioni della promulgazione, prima tra tutti la dichiarazione con cui si attesta l’esistenza della legge; l’approvazione parlamentare necessita quindi di un passaggio esterno e in tal senso la promulgazione costituisce la rappresentazione oggettiva dell’avvenuta formazione della legge (Mortati).
A ciò va aggiunto che la promulgazione non costituisce soltanto il presupposto della successiva pubblicazione, ma attribuisce immediata efficacia, o se si vuole «esecutorietà» (Corte cost. 321/1983) all’atto normativo (Martines). Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, l’atto normativo deve considerarsi non solo esistente nell’ordinamento giuridico (in virtù della sussistenza della conforme deliberazione) ma anche efficace nei confronti di alcuni organi pubblici, tra cui sicuramente il Presidente della Repubblica e il Governo.
La promulgazione svolge poi una funzione documentale solenne, nella misura in cui essa riproduce il testo della legge che dovrà poi essere pubblicata: la promulgazione costituisce, infatti, l’originale della legge (Rescigno, Corso di diritto pubblico, 2007, 235); essa ha inoltre una funzione intimatoria connessa all’ordine di esecuzione, in quanto obbliga i soggetti ad osservare la legge (Cicconetti).
Il significato attribuito, perciò, alla promulgazione è di attestare in maniera formale e autorevole che un atto dello Stato (non delle sole Camere) è posto ad esistenza, che su di esso è possibile esercitare un controllo preventivo e che esso certifica in modo univoco il testo a cui i cittadini devono sottostare (Rescigno). Questo spiega perché la legge prende la data della sua promulgazione e non della  sua approvazione”.
Il 23 dicembre scorso il Presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, Enzo Iacopino (al quale va riconosciuto il merito di aver lanciato la proposta di una legge sull’equo compenso giornalistico), in apertura della conferenza stampa di fine anno del premier Mario Monti, aveva duramente stigmatizzato la mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge sull’equo compenso nel lavoro giornalistico, definitivamente approvata dal Parlamento il 4 dicembre, chiedendo: “che sta accadendo, chi o che cosa non lo consente? È indicativo il fatto che non un giornale, non uno, abbia dato notizia dell’approvazione di quella legge?”. Mario Monti aveva replicato dando “pubbliche rassicurazioni”. Appariva, come ha scritto Pierluigi Franz, “davvero intollerabile che una legge così attesa da migliaia di giornalisti non veda ancora la luce”.
Franco Abruzzo, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti,  ha così commentato la promulgazione della legge: “L’articolo 2 della legge prescrive l’istituzione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della normativa, della Commissione per la valutazione dell’equo compenso. C’è da sperare che il Governo faccia in fretta: l’attesa, come la sete di Giustizia, è grande nel mondo giornalistico. L’equo compenso non può discostarsi molto da quanto prevede l’articolo 2 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico (in http://www.fnsi.it/ArchivioPdf/verbale_accordo_economico_biennale_2011.pdf)”

Cosa prevede la legge sull’equo compenso

XVI LEGISLATURA
TESTO approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 4 dicembre 2012 (C.3555-B), promulgato dal Presidente della Repubblica ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Equo compenso nel settore giornalistico.
Art. 1 – Finalità, definizioni e ambito applicativo.
1. In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l’equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.
2. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
Art. 2 – Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico.
1. È istituita, presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria. Essa è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1;
f) un rappresentante dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi).
3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:
a) definisce l’equo compenso dei giornalisti iscritti all’albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione provvede al costante aggiornamento dell’elenco stesso.
4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.
5. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all’istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.
Art. 3 – Accesso ai contributi in favore dell’editoria.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la mancata iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell’editoria, nonché da eventuali altri benefìci pubblici, fino alla successiva iscrizione.
2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell’equo compenso è nullo.
Art. 4 – Relazione annuale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull’attuazione della presente legge.
Art. 5 – Clausola di invarianza finanziaria.
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10996

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