
Lo precisa l’Ufficio del Garante privacy rispondendo ad un quesito del Ministero dell’Interno relativo alla liceità dell’acquisizione e della diffusione in rete di immagini riprese da privati nel corso di controlli della polizia stradale.
Le immagini e i filmati – osserva il Garante – rientrano infatti nella definizione di dato personale, e sia la loro acquisizione che ogni forma di loro diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice privacy.
Le immagini e i filmati – osserva il Garante – rientrano infatti nella definizione di dato personale, e sia la loro acquisizione che ogni forma di loro diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice privacy.
Il Garante ritiene generalmente lecita l’acquisizione e l’uso di foto e video effettuati nel corso di fatti, avvenimenti o cerimonie pubbliche, relativi anche a pubblici ufficiali, funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni, esclusi solo i casi in cui, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l’Autorità pubblica lo vieti.
Il Garante ricorda però che, per quanto riguarda l’utilizzazione delle immagini, è necessario prestare particolare attenzione alle condizioni e ai limiti posti dal Codice privacy a seconda che si tratti di circolazione di dati tra un numero ristretto di persone, diffusione in rete o loro utilizzo a fini di giustizia.
Il Garante sottolinea, infine, che le persone riprese che ritengono lesi i propri diritti possono sempre far ricorso agli ordinari rimedi previsti dall’ordinamento sia in sede civile che penale.