Franz denuncia che il presidente della Lazio (giornalista pubblicista) è stato condannato per frode sportiva

“Claudio Lotito va sottoposto a procedimento disciplinare”

Claudio Lotito

Pierluigi Franz

ROMA – Prosegue la campagna di denuncia per la moralizzazione dell’Ordine dei giornalisti, condotta dal consigliere nazionale Pierluigi Roesler Franz, contro quanti si sono resi responsabili di violazioni di legge o dei codici etici e deontologici della professione giornalistica. Questa volta a finire nel mirino di Franz è il presidente della Lazio, Claudio Lotito, giornalista pubblicista iscritto all’Ordine del Lazio.
In una lettera al presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Bruno Tucci, al vice presidente Gino Falleri ed al segretario Filippo Anastasi, Franz ricorda che “l’8 novembre scorso, il Tribunale penale di Napoli ha condannato per frode sportiva ad 1 anno e 3 mesi di reclusione e al pagamento di 25 mila di euro di multa il presidente della Lazio, società calcistica di serie A, Claudio Lotito, nato a Roma il 9 maggio 1957, iscritto nell’Elenco Pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 26 luglio 2004. Il pubblico ministero – aggiunge Franz – aveva, invece, chiesto un anno e dieci mesi di reclusione, più 70 mila euro di multa”.
L’art. 39, ultimo comma, della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 istitutiva dell’Ordine prevede che “nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti (cioè l’interdizione temporanea dai pubblici uffici n.d.r.), il Consiglio dell’Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell’art. 48”.
A sua volta, l’art. 48, intitolato “Procedimento disciplinare”, prescrive che: “Gli iscritti all’albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell’art. 44”.
Tuttavia, l’art. 58, intitolato “prescrizione” prevede che “l’azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile sentenza di condanna o di proscioglimento. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all’interessato, da eseguirsi nei modi di cui all’articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall’incolpato. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell’interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà. L’interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare”.
Pierluigi Roesler Franz denuncia che “poiché le indagini sul campionato di calcio di serie A 2005-2006, da parte della Procura Federale della Figc, relativamente alla S.S. Lazio S.p.a., società presieduta dal giornalista pubblicista Claudio Lotito, si conclusero alla fine di giugno 2006 ed i processi sportivi di primo grado (presso la Commissione d’Appello Federale) e di secondo grado (presso la Corte Federale) si chiusero rispettivamente il 14 ed il 25 luglio 2006 ,sarebbero ad oggi già decorsi i 5 anni dal fatti, salvo che l’Ordine dei Giornalisti del Lazio non abbia nel frattempo interrotto i termini di prescrizione notificando gli addebiti all’interessato”.
A giudizio di Franz, “tuttavia, pur ammettendo che ad oggi sia già decorsa la prescrizione, va ugualmente aperto un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista pubblicista Claudio Lotito, in quanto non avrebbe tempestivamente informato l’Ordine dei Giornalisti del Lazio del suo procedimento penale a carico davanti al tribunale di Napoli”.
Tale norma, intitolata “diritti e doveri”, prevede che: “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”.

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