Tre consiglieri nazionali presentano un esposto: “È presidente del Corecom di Trento”

“Odg: la carica di Paissan è incompatibile”

Enrico Paissan

Salvatore Campitiello

ROMA – Un’altra gatta da pelare per il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Enzo Iacopino.
I consiglieri nazionali Salvatore Campitiello, Claudio Ciotola ed Armando de Rosa hanno, infatti, depositato oggi, presso la segreteria di via Parigi, un esposto contro il vice presidente Enrico Paissan “incompatibile a ricoprire la carica”.
Nell’esposto, presentato “ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dalla vigente normativa professionale” i consiglieri nazionali ricordano che “il 23 giugno 2010 il giornalista Enrico Paissan, presidente in carica del Corecom Trento, si è candidato e, poi, è stato eletto componente dell’Esecutivo Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, quale Vice Presidente”.
Campitiello, Ciotola e De Rosa denunciano che “il giornalista Paissan, tuttavia, in considerazione dell’incarico già ricoperto, non era legittimato né ad avanzare la candidatura suddetta né tanto meno, una volta svoltesi le elezioni, ad accettare l’incarico di componente l’Esecutivo del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti”.
A sostegno della loro tesi, i consiglieri nazionali citano “l’art. 4 della legge provinciale n. 19/2005, recante la disciplina del Comitato Provinciale per le Comunicazioni”, che prevede “espressamente e chiaramente (in claro non fit interpretatio) che «la carica di componente del comitato è incompatibile con le seguenti cariche o condizioni: …f) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici …».
Appare, pertanto, evidente che il giornalista Paissan prima di presentare la propria candidatura ovvero, quanto meno, all’atto dell’insediamento del Consiglio Nazionale avrebbe dovuto provvedere alla rimozione della suddetta causa di incompatibilità”.
Per Campitiello, Ciotola e de Rosa “costituisce, infatti, principio assolutamente pacifico e consolidato in giurisprudenza (ex plurimis, si segnalano Corte dei Conti, sez. contr. enti, 20 luglio 1995, n.43; Cass, SS. UU. n. 401 del 17 gennaio 1991; idem, n. 3836 del 5 settembre 1989; idem, n. 4187 del 15 maggio 1990) quello secondo cui l’ordine professionale costituisce un ente pubblico non economico costituito con legge dello Stato e con l’attribuzione di specifiche competenze, che sono espressione di una potestà amministrativa pubblica, dirette al conseguimento di fini che sono voluti dallo Stato proprio per garantire, da una parte, il corretto esercizio della professione dei soggetti in possesso dei requisiti voluti dalla legge per l’iscrizione all’ordine professionale e, dall’altra, il  controllo sulla correttezza comportamentale dell’iscritto nei confronti degli altri cittadini e a tutela del decoro della professione”.
A giudizio dei tre consiglieri nazionali dell’Ordine dei giornalisti, “in sostanza, il  giornalista Paissan, solo dopo essersi dimesso dall’incarico di Presidente del Corecom Trento, avrebbe potuto ricoprire l’incarico di componente dell’Esecutivo Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti”.
Non essendosi dimesso dall’incarico e non avendo nemmeno dichiarato l’esistenza di questa sua condizione, secondo Campitiello, Ciotola e de Rosa “evidente è la ricorrenza delle condizioni per procedere alla declaratoria di decadenza dall’incarico di componente del Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti anche in considerazione del fatto che il suo comportamento (non dichiarare lo stato di incompatibilità in cui versava né rimuoverlo) costituisce un comportamento deontologicamente scorretto, determinando la illegittima composizione dell’Esecutivo del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti”.
Per tale ragione, in considerazione della decadenza per le ragioni sopra indicate, secondo i tre consiglieri nazionali “si dovrà procedere alla conseguente surroga (recte, sostituzione) del giornalista Paissan ai sensi degli artt. 7 e 17 della legge professionale.
L’art. 17, infatti, al secondo comma, espressamente prevede che «si applicano al Consiglio Nazionale le norme di cui al secondo e al terzo comma dell’art. 7». L’art. 7, poi, ai commi secondo e terzo, prevede che «nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non el
etti del rispettivo elenco. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio». In sostanza – concludono Campitiello, Ciotola e De Rosa – in luogo del giornalista Paissan dovrà essere sostituito nella carica di Vice Presidente Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti il Consigliere Nazionale risultato al ballottaggio primo dei non eletti”.

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