Il Consiglio dei Ministri ha rivisto la normativa che sarà ora trasmessa alle Camere

Lavoro: nuove regole per congedi e permessi

ROMA – Rivista la normativa in materia di congedi, permessi e aspettative fruibili dai lavoratori dipendenti sia pubblici che privati.
Il Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 ha, infatti, approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che modifica la normativa vigente in materia di congedi, permessi e aspettative fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, razionalizzando e semplificando i criteri e le modalità di fruizione dei permessi, al fine di prevenire possibili abusi.
Il decreto, proposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  attua la delega contenuta nella Legge n.183/2010 (cosiddetto “Collegato lavoro”); sarà ora trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
La normativa riordinata è contenuta in gran parte nel decreto legislativo n.151/2001 e nella Legge 104/92.
Tra le novità:
Permessi per assistenza ai soggetti portatori di handicap grave
Due le novità: nel caso in cui la persona assistita è residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, si stabilisce che quest’ultimo avrà l’obbligo di attestare il raggiungimento del luogo di residenza del disabile, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea.
Inoltre, viene ristretta la platea dei dipendenti che ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave: il dipendente potrà  assistere il coniuge, o un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado, solo se i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. La modifica riguarda l’art. 33 della Legge n.104/92.
Congedo di maternità
In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, le lavoratrici, su loro richiesta, possono riprendere l’attività lavorativa in anticipo rispetto alla normativa vigente (art.20 decreto n.151/01), a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato ed il medico competente riguardo alla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che  tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute delle lavoratrici.
Congedo parentale
Viene precisato, modificando l’art. 33 D. lgs. 151/01, che per ogni minore con handicap grave, la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, hanno diritto di fruire entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

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