Agenzia delle Entrate ed Inpgi chiariscono l’applicazione su benefit e rimborsi spese

Giornalisti: il regime fiscale dei co.co.co.

Andrea Camporese, presidente dell'Inpgi

ROMA – Il 28 settembre scorso, l’Agenzia delle Entrate del Veneto, grazie ad una richiesta di parere formulata dal Sindacato Giornalisti del Veneto, ha chiarito – confermando alcuni orientamenti già assunti dall’Inpgi – il regime fiscale e previdenziale applicabile su benefit e rimborsi spese messi a disposizione dei giornalisti con rapporto di co.co.co.
Si tratta di un passaggio non irrilevante che permette, nella relazione con le aziende, di impostare un rapporto chiaro e non conflittuale a beneficio dei giornalisti. Lo rende noto il presidente dell’Inpgi, Andrea Camporese, con una nota ed una tabella riassuntiva che prendono in esame tutte le tipologie previste, molte delle quali sono escluse dall’imponibile.
Nel campo delle collaborazioni coordinate e continuative si registra, infatti, un importante intervento interpretativo, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, con il quale è stato riconosciuto l’esonero dal versamento delle imposte (e dei contributi previdenziali) sulle somme che le aziende committenti versano ai propri collaboratori a titolo di rimborso delle spese da questi sostenute.Sulla base di un orientamento già espresso dall’Inpgi, la Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito formulato dal Sindacato dei giornalisti del Veneto concernente il regime giuridico dei rimborsi spese erogati nell’ambito di un rapporto di cococo, confermandone – nel rispetto di alcune condizioni – la natura di somme non assoggettabili ad imponibile fiscale e previdenziale.
Si tratta di una conferma importante, che consente di allargare l’orizzonte degli accordi tra imprese e collaboratori, estendendone il contenuto anche agli aspetti legati ai rimborsi spese.
Per poter godere del regime di esenzione, tuttavia, le somme rimborsate devono essere riferite a beni o servizi strumentali alla realizzazione della collaborazione ed il cui acquisto, da parte del giornalista, avvenga in nome e per conto dell’azienda committente.
In questo modo emerge chiaramente la natura dei beni rimborsati, che si configurano a tutti gli effetti come “strumenti di lavoro” la cui fornitura è, di norma, a carico del datore di lavoro.
Per tale ragione, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, il presupposto per applicare il regime di esenzione è che la proprietà del bene o servizio sia del committente, il che implica, sul piano formale, il rispetto di una semplice regola: all’atto dell’acquisto il documento fiscale previsto per la specifica tipologia di bene o servizio deve recare come intestataria l’Azienda.
In particolare, quindi, in tutti i casi in cui, sulla base della normativa tributaria vigente, è prevista l’emissione di una fattura IVA, la stessa dovrà essere intestata all’azienda committente. Nel caso in cui, invece, sia prevista l’emissione di uno scontrino o di una semplice ricevuta, non sarà necessaria alcuna formalità ulteriore.
In tutti i casi, comunque, il rimborso delle spese potrà avvenire solo dietro presentazione della documentazione giustificativa fiscalmente valida, che dovrà essere allegata alla nota spese consegnata all’azienda e da quest’ultima registrata in contabilità e conservata in originale.
Qualora, infine, per l’esecuzione dell’incarico, il collaboratore si sia recato in trasferta (intendendo per tale lo spostamento al di fuori del comune sede di lavoro), l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la piena applicabilità anche ai giornalisti titolari di un rapporto di co.co.co. del regime previsto per i lavoratori dipendenti (esenzione per i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, trasporto e piccole spese non documentabili, nel limite giornaliero di 15,49 euro per le trasferte nel territorio nazionale e di 25,82 euro per le trasferte all’estero).
Di rilevante interesse l’allegato prospetto sintetico riepilogativo del regime di assoggettamento fiscale e contributivo dei principali “benefit” per i collaboratori coordinati e continuativi, predisposto dal Servizio Contributi e Vigilanza dell’Inpgi. il prospetto riepilogativo

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