L’Inpgi riflette sui rischi connessi alla conversione in legge del decreto 78/2010

Previdenza, ecco gli effetti della manovra

Le novità previdenziali riguardano essenzialmente le finestre di accesso ai trattamenti pensionistici che, per tutte le tipologie di pensione, vengono portate a 12 mesi dopo il compimento dei requisiti. Qualora il decreto fosse convertito in Legge, senza alcune modifiche, le nuove disposizioni  riguarderanno  anche i trattamenti pensionistici INPGI.

A chi non si applica la nuova normativa – pensione con le precedenti regole di uscita.

Le nuove normative non si applicheranno a:

  • Coloro che erano in bonus;
  • Coloro che avevano già maturato il diritto per accedere a pensione di anzianità (età, contributi e finestra) ma che ancora non l’hanno richiesta ovvero coloro che matureranno i requisiti (età e contributi) per la pensione di anzianità entro il 31.12.2010;
  • Coloro che hanno già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia (età e contributi) ovvero che li matureranno entro il 31.12.2010;
  • Coloro che al 30 giugno 2010 avevano in corso il periodo di preavviso e che maturano i requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, anche dopo il 1° gennaio 2011 (vedi esempi);
  • Lavoratori collocati in mobilità (nei limiti di diecimila beneficiari) sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.
  • Prepensionamenti ex art. 37 legge 416/81: per tali tipologie rimane invariato l’attuale sistema che prevede la decorrenza del trattamento di pensione dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

Esempio deroga pensione di vecchiaia: Lavoratore in preavviso al 30.6.2010; compimento dei 65 anni di età il 7 aprile 2011; in preavviso alla data del 30 giugno 2010; cessazione del rapporto di lavoro il 30 aprile 2011.

Il suddetto lavoratore con l’applicazione delle nuove finestre di accesso avrebbe potuto conseguire la pensione di vecchiaia dal 1° maggio 2012 ma per effetto della deroga, poiché era in preavviso al 30 giugno 2010, potrà comunque accedere alla pensione il mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, il 1° maggio 2011.

Esempio deroga pensione di anzianità: Lavoratore in preavviso al 30.6.2010; compimento dei 35 anni di contribuzione e 60 anni di età il 7 aprile 2011; in preavviso alla data del 30 giugno 2010; cessazione del rapporto di lavoro al 30 aprile 2011. Il suddetto lavoratore con l’applicazione delle nuove finestre di accesso avrebbe potuto conseguire la pensione di anzianità dal 1° maggio 2012 ma per effetto della deroga, poiché era in preavviso al 30 giugno 2010 potrà comunque accedere alla pensione con le vecchie finestre semestrali, il 1° gennaio 2012.

La sottostante tabella riepiloga le attuali normative in materia di finestre d’accesso ai trattamenti pensionistici in vigore presso l’INPGI.

Pensione di anzianità con meno di 40 anni di contributi: 2 finestre semestrali:

– per chi compie i requisiti nel 1° semestre: 1° gennaio dell’anno successivo;

– per chi compie i requisiti nel 2° semestre: 1° luglio dell’anno successivo.

Pensione di anzianità con almeno 40 di contributi: 4 finestre trimestrali:

– per chi compie i requisiti entro il 1° trimestre: 1° luglio;

– per chi compie requisiti entro il 2° trimestre: 1° ottobre;

– per chi compie i requisiti entro il 3° trimestre: 1° gennaio dell’anno successivo;

– per chi compie i requisiti entro il 4° trimestre: 1° aprile dell’anno successivo;

Pensione di vecchiaia:

– mese successivo al compimento del requisito di età

Per accedere alla pensione resta confermata l’obbligatorietà della cessazione del raporto di lavoro.

A chi si applicano le nuove norme dal 1° gennaio 2011

Pensione di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2011 tutti i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria (65 per gli uomini e 60 per le donne) possono accedere al pensionamento secondo le seguenti finestre:

  • Lavoratori dipendenti: 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Esempio: compimento del 60° anno di età donna o 65° anno di età uomo nel mese di febbraio 2011 – finestra per l’accesso al trattamento di vecchiaia: 1° marzo 2012.

  • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e gestione separata Inps) 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Esempio: compimento del 60° anno di età donna o 65° anno di età uomo nel mese di febbraio 2011 – finestra per l’accesso al trattamento di vecchiaia: 1° settembre 2012

Pensione di anzianità

Dal 1° gennaio 2011 tutti i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di anzianità (per l’Inpgi 60 di età con almeno 35 anni di contributi nel 2011 e 2012, 61 anni  nel 2013 e 62 nel 2014 ovvero 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età), possono accedere al pensionamento secondo le seguenti finestre:

  • Lavoratori dipendenti: 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Esempio: compimento del 60° anno di età e 35 anni di contributi o raggiungimento di 40 anni di contributi nel mese di febbraio 2011 – finestra per l’accesso al trattamento di anzianità: 1° marzo 2012.

  • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e gestione separata Inps) 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Esempio: compimento del 60° anno di età e 35 anni di contributi o raggiungimento di 40 anni di contributi nel mese di febbraio 2011 – finestra per l’accesso al trattamento di anzianità: 1° settembre  2012

Pensione in Totalizzazione – Dlgs 42/2006 (raggiungimento dei requisiti con più spezzoni di contribuzione in diversi enti):  18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti

Esempio: compimento del 65° anno di età e 20 anni di anzianità contributiva complessiva (pensione di vecchiaia) ovvero 40 anni di contribuzione (pensione di anzianità) nel mese di febbraio 2011 – finestra per l’accesso al trattamento di anzianità: 1° settembre 2012.

I commenti sono chiusi.