Gonzales: “Senza disciplina persi identità e ruolo storico”. Abruzzo: “Difendiamo le competenze sull’esame di Stato”

Odg, non ci possono essere invasioni di campo

Franco Abruzzo

Letizia Gonzales

MILANO – “Cara Letizia, seguo da lontano le vicende dell’Ordine. Ti dico che sono d’accordo con te quando affermi che l’Ordine senza la disciplina ha perso la sua identità e il suo ruolo storico. D’altra parte non possiamo violentare il dl 138/2011 (convertito dalla legge 148/2011), che ha tolto agli Ordini il potere disciplinare”.
Così il presidente emerito dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Franco Abruzzo, scrive al presidente in carica, Letizia Gonzales, che gli ha inviato una nota evidenziando la necessità di “mantenere ai consigli regionali la capacità d’impulso dei procedimenti disciplinari e cioè di esaminarli, se si accoglie di segnalare al Consiglio di disciplina i nostri rilievi, le violazioni e addirittura proporre la sanzione”.
La Gonzales trae spunto dall’ultimo documento elaborato dallo studio Danovi circa il regolamento per i Consigli di disciplina, redatto alla luce delle osservazioni inviate dall’avv. Garancini all’Ordine nazionale, nonché dalle osservazioni inviate da numerosi presidenti regionali che invitano a modificare l’art. 2 del regolamento proposto dall’Odg.
In vista della conferenza dei presidenti e dei vicepresidenti del Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti, in programma domani a Roma, Letizia Gonzales afferma: “Vedremo cosa lunedì riusciamo a fare, ma sono contenta che molti presidenti regionali seguano la linea tracciata da noi anche nel richiedere una consulenza di un esperto in materia disciplinare. Il documento portato a Roma l’ultima volta, la considerazione che i consigli deprivati dalla disciplina tolgano il senso dell’Ordine, anche di quello nazionale, la grande richiesta di partecipazione dei presidenti regionali hanno avuto effetto. Speriamo che il tutto non venga stravolto dal consiglio nazionale”.
Franco Abruzzo, dal canto suo, ricorda che le funzioni svolte un tempo dall’Ordine (articolo 48 della legge 69/1963) passano integralmente ai Consigli di disciplina: “48. Procedimento disciplinare. Gli iscritti nell’albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell’art. 44”. Oggi “Il procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio dal Consiglio regionale di disciplina, o anche su richiesta del procuratore generale competente”.
“Il tentativo di ritagliare spazi per i Consigli dell’Ordine – sottolinea Franco Abruzzo – è non rispettoso della volontà del Parlamento. Amministrazione e Giustizia domestica sono divisi e tali devono rimanere. Non ci possono essere invasioni di campo. Resta integro il potere della Procura della Repubblica di segnalare ex art 115 Cpp al Consiglio di disciplina le violazioni del divieto di pubblicazione commessa dai giornalisti con riferimento all’articolo 114 Cpp (nomi e foto di bambini, foto di persone con le manetta ai polsi)”.
A giudizio di Abruzzo, insomma, “bisogna farsi una ragione della punizione dell’Ordine. Bisogna stare attenti a non perdere le competenze sull’esame di Stato: le Università sono prontissime a sostituirci. Preoccupiamoci di svolgere al meglio i ruoli che ci sono rimasti, soprattutto nel campo della formazione e delle iscrizione all’Albo e al Registro. Non posso concludere senza un ringraziamento agli avvocati Danovi e Garancini che tentano di difendere le prerogative dell’Ordine di un tempo che fu, con la consueta e riconosciuta bravura”.

Normativa

Cpp – art. 114. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini (1)
1. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto [c.p.p. 329] o anche solo del loro contenuto.
2. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare [c.p.p. 424].
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero [c.p.p. 433], se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E’ sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni [c.p.p. 500, 501, 503, comma 3] (2).
4. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall’articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato (3) ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato (4) ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4.
6. E’ vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione (5).
6-bis. E’ vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta (6).
7. E’ sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.
Cpp – art 115. Violazione del divieto di pubblicazione.
1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale [c.p. 684], la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l’organo titolare del potere disciplinare.

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