L’Odg del Veneto richiama al rispetto della Carta di Roma. Aperte istruttorie sulla base di alcuni esposti

Giornalisti: no ai termini razzistici e discriminatori

Gianluca Amadori

VENEZIA – A seguito del crescente numero di segnalazioni in relazione a presunte violazioni della Carta di Roma – il “Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti” – l’Ordine dei giornalisti del Veneto, presieduto da Gianluca Amadori, raccomanda agli iscritti di attenersi alle norme in essa contenute.
La Carta di Roma, approvata il 12 giugno 2008 dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa, recepisce le preoccupazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) fa obbligo ai giornalisti che affrontino i temi relativi all’immigrazione e alla multiculturalità di adottare termini appropriati al fine di fornire al lettore e/o radio-telespettatore la massima aderenza alla realtà dei fatti ed evitare il rischio che l’utilizzo di espressioni improprie o imprecise possa alimentare atteggiamenti razzistici oppure suscitare allarmi ingiustificati.
La Carta si basa sul fondamentale principio deontologico del “rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati” e non pone alcuna limitazione o censura al lavoro dei giornalisti, limitandosi a ricordare che ciascun iscritto all’Albo professionale ha l’obbligo di rispettare la dignità delle persone che non possono e non devono mai essere discriminate “per razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche”, come stabilisce la stessa Carta dei doveri del giornalista.
Dunque, la questione non è quella di nascondere le notizie (che vanno sempre date, se vere e verificate adeguatamente), ma di come proporle utilizzando un linguaggio adeguato: evitando espressioni offensive e degradanti, ma anche banalità, luoghi comuni e qualsiasi espressione che possa alimentare atteggiamenti razzistici e discriminatori. Ad esempio, di uno straniero arrestato, oppure oggetto di una notizia di cronaca di interesse pubblico, si può e si deve scrivere esercitando il legittimo diritto-dovere di cronaca, ma non è consentito estendere il comportamento di una o più persone ad un’intera etnia o popolazione, oppure sottolineare nazionalità e provenienza come se l’oggetto dell’interesse fossero queste (e non il reato commesso) .
Devono essere evitate espressioni che hanno valenza dispregiativa come ad esempio “Vù cumprà”; lo stesso termine “extracomunitario” può non essere appropriato: chiediamoci, ad esempio, per quale motivo non viene mai utilizzato negli episodi di cronaca che riguardano statunitensi o australiani o canadesi (che pure sono extracomunitari), ma sempre quando i protagonisti delle cronache sono di provenienza africana.
Anche il termine “clandestino” può avere valenza negativa e ingenerare allarme sociale, risultando perciò improprio: molti dei migranti fuggono da guerre e rivoluzioni e, più che clandestini, sono richiedenti asilo per motivi umanitari o di sicurezza; persone che meritano rispetto e considerazione, al di là delle spesso inevitabili semplificazioni giornalistiche.
L’Ordine confida che, ad oltre 4 anni dall’entrata in vigore della Carta di Roma, gli importanti precetti deontologici in essa contenuti possano consolidarsi come patrimonio culturale della categoria.

CARTA DI ROMA (12 GIUGNO 2008)

Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, condividendo le preoccupazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) circa l’informazione concernente rifugiati, richiedenti asilo, vittime della tratta e migranti, richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella Carta dei Doveri del giornalista – con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di non discriminare nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le opinioni politiche – ed ai princìpi contenuti nelle norme nazionali ed internazionali sul tema; riconfermando la particolare tutela nei confronti dei minori così come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dai dettati deontologici della Carta di Treviso e del Vademecum aggiuntivo, invitano, in base al criterio deontologico fondamentale “del rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati” contenuto nell’articolo 2 della Legge istitutiva dell’Ordine, i giornalisti italiani a:
osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti nel territorio della Repubblica Italiana ed altrove e in particolare a:
a. Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore ed all’utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l’uso di termini impropri;
b. Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. Cnog e Fnsi richiamano l’attenzione di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul danno che può essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di riflesso alla credibilità della intera categoria dei giornalisti;
c. Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito all’identità ed all’immagine che non consentano l’identificazione della persona, onde evitare di esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto da parte di autorità del paese di origine, che di entità non statali o di organizzazioni criminali. Inoltre, va tenuto presente che chi proviene da contesti socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di informazione è limitato e circoscritto, può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze dell’esposizione attraverso i media;
d. Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed organizzazioni specializzate in materia, per poter fornire al pubblico l’informazione in un contesto chiaro e completo, che guardi anche alle cause dei fenomeni.

IMPEGNI DEI TRE SOGGETTI PROMOTORI

1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in collaborazione con i Consigli regionali dell’Ordine, le Associazioni regionali di Stampa e tutti gli altri organismi promotori della Carta, si propongono di inserire le problematiche relative a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti tra gli argomenti trattati nelle attività di formazione dei giornalisti, dalle scuole di giornalismo ai seminari per i praticanti. Il Cnog e la Fnsi si impegnano, altresì, a promuovere periodicamente seminari di studio sulla rappresentazione di richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e migranti nell’informazione, sia stampata che radiofonica e televisiva.
2. Il Cnog e la Fnsi, d’intesa con l’Unhcr, promuovono l’istituzione di un Osservatorio autonomo ed indipendente che, insieme con istituti universitari e di ricerca e con altri possibili soggetti titolari di responsabilità pubbliche e private in materia, monitorizzi periodicamente l’evoluzione del modo di fare informazione su richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, migranti e minoranze con lo scopo di:
a) fornire analisi qualitative e quantitative dell’immagine di richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti nei mezzi d’informazione italiani ad enti di ricerca ed istituti universitari italiani ed europei nonché alle agenzie dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa che si occupano di discriminazione, xenofobia ed intolleranza;
b) offrire materiale di riflessione e di confronto ai Consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti, ai responsabili ed agli operatori della comunicazione e dell’informazione ed agli esperti del settore sullo stato delle cose e sulle tendenze in atto.
3. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana si adopereranno per l’istituzione di premi speciali dedicati all’informazione sui richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime di tratta ed i migranti, sulla scorta della positiva esperienza rappresentata da analoghe iniziative a livello europeo ed internazionale.
Il documento è stato elaborato recependo i suggerimenti dei membri del Comitato scientifico, composto da rappresentanti di: Ministero dell’Interno, Ministero della Solidarietà sociale, Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) / Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità, Università La Sapienza e Roma III, giornalisti italiani e stranieri.

GLOSSARIO

– Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d’asilo senza documenti d’identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti ‘flussi migratori misti’, composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.
– Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l’Italia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi. Nell’articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: ‘temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese’. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.
– Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che – pur non rientrando nella definizione di “rifugiato” ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale – necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita “sussidiaria”. La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre l’80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.
– Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l’aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un’altra persona ai fini dello sfruttamento. Per “sfruttamento” s’intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo degli organi.
– Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d’origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.
– Un migrante irregolare, comunemente definito come “clandestino”, è colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso (diventando un cosiddetto “overstayer”); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.

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