
E’ quanto scrive la seconda sezione del Consiglio di Stato nel parere sul quesito presentato dalla stessa Authority.
Il mandato del presidente e dei componenti del Consiglio dell’Autorità scade oggi.
Per il Consiglio di Stato, “non sembra possa esservi dubbio” che gli attuali componenti degli organi collegiali dell’Autorità – il Consiglio, la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti – sono stati eletti nel numero di quattro dal Senato e di quattro dalla Camera (dopo le modifiche introdotte nel dicembre scorso, sono destinati ad essere eletti dai due rami del Parlamento nel numero di due per ognuno di essi).
E anche il presidente dell’Autorità, nominato con decreto del presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, “vede la proposta della propria nomina sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimere parere favorevole a maggioranza dei due terzi dei propri componenti”. Ne deriva che “anche la nomina del presidente può considerarsi ‘di competenza parlamentare’, con la conseguenza che l’intero organo può ascriversi a quelli dei quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare” e “come tali esclusi dall’applicazione delle limitazioni temporali e dei meccanismi sanzionatori previsti”.
“E’ sufficiente – scrivono i componenti della seconda sezione – una lettura anche superficiale delle competenze elencate per ricavarne il ruolo assolutamente centrale dell’Autorità nell’organizzazione di un servizio pubblico essenziale”. E ciò “induce a ritenere che talune delle attività svolte dall’Autorità non possono subire interruzioni (allorchè scade contestualmente il mandato di tutti i suoi componenti), con particolare riguardo a quelle dirette alla tutela di singoli cittadini e dei minori e a quelle sulla propaganda ed informazione politica o sulla diffusione dei sondaggi (tanto più in un momento coincidente con una tornata di elezioni amministrative, che interesserà alcuni milioni di cittadini)”.
Quanto ai limiti della prorogatio, “alcuni sono connaturati al concetto stesso, in quanto istituto distinto dalla proroga, nel senso appunto che l’organo in regime di prorogatio dovrebbe limitarsi all’adozione degli atti di ordinaria amministrazione e di quelli urgenti ed indifferibili”. Questi ultimi sono quelli “la cui mancata approvazione potrebbe determinare un’inevitabile interruzione del servizio, o il mancato rispetto di termini preventivamente fissati dalla legge o da altre fonti, o l’illegittima conquista di posizioni da parte di un operatore ai danni della generalita’ degli operatori del settore”.
D’altra parte, secondo la Corte costituzionale “una prorogatio senza limiti di tempo contrasterebbe con il sistema costituzionale, in particolare con l’articolo 97 della Costituzione” e “violerebbe la stessa limitazione sostanziale degli atti adottabili in regime di prorogatio, visto che, quanto piu’ si va avanti nel tempo, tanto più tende ad allargarsi l’area degli atti urgenti ed indifferibili”.
In definitiva, “una volta ammessa la prorogatio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni deve anche ritenersi che essa non possa svolgersi illimitatamente nel tempo” (nel caso in questione, visto la diminuzione del numero dei componenti anche per non ostacolare “lo scopo di contenimento della spesa pubblica”).
Per il Consiglio di Stato il termine di 60 giorni (“congruo e ragionevole”) per provvedere alle nuove nomine, già applicato all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, vale anche per per l’Agcom, accomunata a quella “nella più generale categoria della Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità”. (Agi)