Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti parifica la decorrenza del riconoscimento a quella d’ufficio

Praticantato retrodatato anche per i pubblicisti freelance

ROMA – Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha esaminato la situazione del praticantato dei pubblicisti freelance alla luce delle possibili evoluzioni interpretative circa l’accesso di colleghi fortemente e stabilmente inseriti nel processo produttivo delle testate giornalistiche.
In particolare, per le fattispecie già riconosciute dall’orientamento interpretativo e giurisprudenziale del Consiglio nazionale e che hanno trovato puntuale regolamentazione nella deliberazione del 5 luglio 2002 sui criteri in oggetto, il Consiglio nazionale dell’Odg ha ritenuto possibile avvicinare il traguardo dell’accesso all’esame di idoneità professionale mutuando situazioni riscontrabili nei procedimenti di riconoscimento di praticanti d’ufficio.
In particolare, per i pubblicisti free lance che si trovino nelle condizioni indicate al punto 3) della deliberazione in oggetto, il Consiglio nazionale ha riconosciuto l’opportunità di far conseguire insieme con l’iscrizione al Registro dei praticanti anche la retrodatazione dell’iscrizione sino ad un massimo di diciotto mesi dall’inizio della collaborazione coordinata e continuativa.
Il punto 3) della deliberazione del 5 luglio 2002 è stato, quindi, così integrato:
3) FREELANCE – Chi è già iscritto all’Albo come pubblicista e chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuata con una o più testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica secondo i criteri contenuti nel presente documento può chiedere al Consiglio regionale o interregionale l’iscrizione al Registro dei praticanti.
A tal fine il richiedente deve presentare: a) copia dei contratti di collaborazione continuata e coordinata o delle ricevute di pagamento da parte delle testate; b) copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti che il compenso annuale dell’attività giornalistica corrisponde al trattamento minimo del praticante; c) documentazione della produzione giornalistica.
Nel caso dei freelance l’attività giornalistica rientra nella fattispecie del telelavoro. Il richiedente deve pertanto indicare il giornalista professionista, caposervizio o redattore della testata o delle testate per le quali lavora e che gli impartisce le indicazioni tecnico-professionali. Al termine dei 18 mesi a far data dalla iscrizione al Registro dei praticanti il richiedente, per ottenere dal Consiglio regionale o interregionale il certificato di compiuta pratica, dovrà presentare una dichiarazione dei caposervizio o del redattore da lui precedentemente indicato che specifichi i servizi informativi nei quali è stato impegnato.
Sarà cura del Consiglio regionale o interregionale valutare, al momento dell’iscrizione al Registro dei praticanti e al momento della certificazione della compiuta pratica, con tutte le verifiche ritenute necessarie, che la testata o le testate per le quali il richiedente lavora abbiano le caratteristiche necessarie allo svolgimento del praticantato e che la documentazione prodotta risulti attendibile. Il freelance che chiede l’iscrizione al Registro dei praticanti deve attestare, prima dell’esame di idoneità professionale, di aver frequentato i seminari organizzati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e gli eventuali corsi di formazione organizzati dai Consigli regionali o interregionali.
E’ facoltà del Consiglio regionale dell’Ordine, all’atto dell’iscrizione del praticante pubblicista free lance che si trovi nelle condizioni di cui ai punti a), b) e c) del presente paragrafo e considerate frequenza, continuità e consistenza della collaborazione, periodicità della pubblicazione e regolarità della retribuzione, di retrodatare l’iscrizione al Registro dei praticanti sino ad un massimo di 18 mesi”.
Con tale indicazione si intende, pertanto, sollecitare i Consigli in indirizzo affinché accordino ai colleghi già pienamente e stabilmente inseriti nell’attività giornalistica la chance di conseguire l’accesso all’esame da professionista senza dover attendere altri 18 mesi che, in tali fattispecie, oggettivamente non aggiungono nulla a una professionalità evidentemente già acquisita.
Ovviamente, i Consigli regionali destinatari delle presenti linee d’indirizzo interpretativo si faranno carico con il massimo scrupolo dell’accertamento della regolarità delle dichiarazioni e dei presupposti documentali che consentono la retrodatazione.

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