Per non aver attuato, fino all’estate dello scorso anno, codice dell’amministrazione digitale Cad Linee Guida “Brunetta”

Regione Basilicata condannata: inadempiente sul web

POTENZA – La Regione Basilicata è stata riconosciuta dai giudici del Tar di Potenza responsabile di un disservizio ai danni del cittadino per non avere attuato, fino all’estate dello scorso anno, il codice dell’amministrazione digitale Cad e le Linee Guida “Brunetta” sui siti web della Pubblica Amministrazione.
La sentenza depositata in cancelleria è del 23 settembre 2011, ma la notizia è stata diffusa il 18 gennaio 2012 dalla newsletter settimanale di Forum PA – Saperi PA che ha definito il verdetto “una novità assoluta e rappresenterà probabilmente uno spartiacque in materia di Pubblica Amministrazione Digitale”.
I giudici amministrativi, in particolare, hanno condannato l’ente lucano perché non ha utilizzato la Posta Elettronica Certificata – Pec e, almeno fino all’estate 2011,  per non aver collocato con evidenza nel sito web istituzionale il relativo indirizzo.
Oltre ad aver violato le norme di Cad e Linee Guida dei siti, la Regione Basilicata è stata anche riconosciuta responsabile della violazione del Decreto Legislativo 150/2009 sulla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l’efficienza e la trasparenza della Pubblica Amministrazione.  Che sono, insomma, i nuovi diritti riconosciuti al cittadino e alle imprese in relazione ai servizi richiesti alla amministrazione pubblica ed erogabili attraverso procedure informatiche e l’uso di internet.
La sentenza di Potenza diventa, così, una delle prime decisioni adottate in Italia in un’aula di tribunale nel campo della legislazione statale in materia di Ict, e costituirà un precedente molto importante in quanto moltissimi enti tendono a trascurare queste normative ipotizzando che la loro mancata adozione non sia sanzionabile.
Invece, il Tar potentino, nel verdetto, ha espresso un preciso ordine alla Regione: quello di “porre in essere gli adempimenti necessari alla pubblicazione dell’indirizzo di Posta Pec e a rendere effettivo il diritto degli utenti di comunicare tramite posta elettronica certificata, all’uopo utilizzando le risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Quindi, ha condannato la Regione al pagamento in favore dell’associazione di utenti “Agorà digitale” – il soggetto che aveva fatto ricorso al Tar e riconosciuto portare di reale interesse ad agire -, di una considerevole somma per “diritti, onorari, oltre Iva, Cpa e alla rifusione delle spese per il contributo unificato”.
Dunque, i giudici del Tar mettono in evidente collegamento l’adozione del Cad e delle Linee Guida da parte degli enti pubblici italiani ad un obbligo cui adempiere per soddisfare il diritto di cittadini ed imprese di “richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni” come previsto dall’art. 3 del Cad D.Lgs. 82/2005 poi aggiornato con le norme del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
“Il quadro normativo tratteggiato – afferma la sentenza – delinea, quindi, in modo chiaro il comportamento esigibile dalla Regione: l’obbligo di soddisfare la richiesta di ogni interessato a comunicare in via informatica tramite posta elettronica certificata e quindi, a monte, l’obbligo di adottare gli atti di carattere tecnico ed organizzativo finalizzati alla pubblicazione sulla pagina iniziale del sito degli indirizzi di posta elettronica certificata e a consentire l’effettiva, concreta ed immediata possibilità di interagire con l’ente attraverso tale modalità di comunicazione elettronica”.
Oltre alla Pec “il disservizio lamentato estende i suoi riflessi negativi anche sulle modalità di esercizio del diritto del privato di partecipare al procedimento amministrativo e da esercitare anche attraverso strumenti di comunicazione telematici. Né è possibile sottovalutare le ripercussioni di tale disservizio sulla disciplina delle notificazioni, così come previsto dall’art. 4 del d.lgs n. 82/2005, il quale consente che “ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa”, che attribuisce al documento trasmesso lo stesso valore giuridico della trasmissione del documento in originale”.
Ed i servizi erogabili attraverso il sito web di un ente pubblico sono innumerevoli, tali da rendere perciò lo stesso portale, uno strumento prezioso e delicato in mano alla Pubblica Amministrazione, che occorre di cure e attenzioni particolari non solo del tecnici informatici, ma anche dei comunicatori e dei giornalisti degli uffici stampa pubblici. Una buona homepage oltre ad essere gradevole all’utente per colori e disegni, deve essere anche attraente per le comunicazioni contenute sui servizi erogati a favore del cittadino e dell’impresa e per le notizie che offre sulle attività dell’ente. La sentenza del Tar della Basilicata
Filippo Praticò

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