La Commissione disciplinare della Figc ha inibito per 2 mesi l’allora amministratore Pietro Monaco e multato la società di calcio

Accesso negato a giornalista “sgradito”: Catania sanzionato

Pietro Lo Monaco

ROMA – La Commissione disciplinare nazionale della Federazione Italiana Gioco Calcio ha inflitto la sanzione dell’inibizione per 2 mesi e l’ammenda di diecimila euro a Pietro Lo Monaco, all’epoca dei fatti amministratore delegato del Catania Calcio, per aver negato al giornalista della Gazzetta dello Sport, Alessio D’Urso, l’accesso in Tribuna Stampa e Sala Stampa, dal luglio 2007 al maggio 2008, “negandogli di fatto l’esercizio del diritto di cronaca ed anche il regolare esercizio della propria attività giornalistica” perché ritenuto “colpevole di aver scritto degli articoli poco graditi”.
La Commissione disciplinare nazionale della Figc, costituita dagli avvocati Salvatore Lo Giudice (presidente), Massimo Lotti, Fabio Micali (componenti) con l’assistenza di Gianfranco Menegali (rappresentante Aia), Claudio Cresta (segretario) e con la collaborazione di Salvatore Floriddia, ha, inoltre, comminato alla società Calcio Catania Spa la sanzione della ammenda di diecimila euro.
Con provvedimento del 31 maggio scorso, il Procuratore federale aveva, infatti, deferito Pietro Lo Monaco per avere “direttamente e/o con l’ausilio di altri soggetti con la stessa tesserati e/o ad essa direttamente riferibili, reiteratamente impedito, o comunque dato disposizioni affinché venisse impedito, al dott. D’Urso Alessio, giornalista della Gazzetta dello Sport, l’accesso in Tribuna Stampa, in Sala Stampa e nella mixzone, o in ogni caso ai siti riservati ai giornalisti, in occasione di numerosi incontri ed eventi comunque collegati alla Società Calcio Catania, svoltisi in un arco di tempo che va dal luglio 2007 al maggio 2008 (29/07/07 partita amichevole Catania – Gela; 02/09/20 gara Catania – Genova; 01/04/20 Conferenza stampa di presentazione allenatore Walter Zenga; 14/04/08 Conferenza stampa allenatore Walter Zenga a Massannunziata; 20/04/08 gara Catania – Lazio; 04/05/08 gara Catania – Reggina) negandogli di fatto l’esercizio del diritto di cronaca ed anche il regolare esercizio della propria attività giornalistica, ritenendo lo stesso D’Urso colpevole di aver scritto degli articoli poco graditi, così come succintamente descritto nella parte motiva”.
Era stata, inoltre, deferita la Società Calcio Catania Spa, “per rispondere – a titolo di responsabilità diretta – delle violazioni ascritte al proprio amministratore delegato Pietro Lo Monaco”.
La Commissione disciplinare della Figc, giudicando “fondati” entrambi i deferimenti, ha ritenuto “prive di pregio risultano le deduzioni difensive – che evidenziano, nei fatti contestati, talune pretese contraddittorietà, e, comunque, ne deducono la ascrivibilità a circostanze occasionali idonee a escludere la sussistenza di un deliberato intento di non consentire al D’Urso l’accesso ai luoghi ad esso professionalmente riservati – alla luce dell’ampia e circostanziata ricostruzione dei fatti resa dalla sentenza di condanna sopra richiamata, che ha, peraltro, dettagliatamente escluso la verosimiglianza delle diverse ricostruzioni (mancanza di accredito del giornalista; tribuna stampa piena in ogni ordine di posto e tale da non consentire l’ingresso del giornalista) ora qui nuovamente prospettate a fondamento dei fatti accaduti e della non colpevolezza dell’odierno incolpato”.
Per la Disciplinare “è evidente, infatti, che – anche a voler concedere per mera ipotesi di astratto ragionamento, che il giornalista D’Urso avesse travalicato i limiti del diritto di cronaca e di critica – il Catania e il suo Presidente avrebbero dovuto evidentemente agire nelle sedi proprie a tutela dei loro interessi senza ricorrere all’allontanamento del giornalista dagli spazi a esso «professionalmente» destinati, con conseguente violazione del precetto generale di correttezza dell’Ordinamento sportivo”. Il comunicato ufficiale del 15 luglio

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