La Commissione disciplinare Figc sanziona presidente e Grosseto calcio per la revoca degli accrediti a giornalisti “non graditi”

Lesione del diritto di cronaca: Camilli inibito per 1 mese

Piero Camilli

ROMA – La Commissione disciplinare nazionale della Federazione Italiana Gioco Calcio ha inflitto al presidente del Grosseto Football Club la sanzione dell’inibizione per un mese e l’ammenda di 1500 euro per violazione del regolamento che disciplina il rapporto tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in occasione della gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B.
La Disciplinare, in particolare, ha riconosciuto Camilli colpevole di avere “direttamente e/o con l’ausilio di altri soggetti tesserati e/o ad essa direttamente riferibili, reiteratamente impedito e posto in essere provvedimenti atti ad impedire ai giornalisti Carlo Pellegrino, Matteo Alfieri, Giancarlo Mallarini e al fotografo Fiorenzo Linicchi l’accesso alla tribuna stampa, mediante revoca dell’accredito e ciò in quanto «colpevoli» di aver scritto articoli o «pubblicato» foto non graditi al Sig. Camilli, il quale ha omesso al contempo di dare la prescritta comunicazione del provvedimento adottato alla competente Lega, precludendo così di fatto agli stessi l’esercizio del diritto di cronaca e della loro attività di giornalisti e fotografo”.
La Società US Grosseto FC Srl è stata, inoltre, condannata alla sanzione dell’ammenda di 1500 euro, a titolo di responsabilità diretta, delle violazioni ascritte al proprio presidente Piero Camilli.
La Commissione Disciplinare ha ritenuto che “nessun pregio rivestono, invero, le prospettazioni difensive – ribadite anche in sede di discussione – in ordine all’assenza di una effettiva violazione dell’Accordo regolamentare Ussi-Leghe, e in particolare, al fatto che le norme del medesimo, più specificatamente indicate come violate, non siano attinenti alla fattispecie. E’ evidente, infatti, che il comportamento contestato – revoca dell’«accredito» con conseguente radicale esclusione di un giornalista dagli spazi a esso riservati in forza dell’Accordo intervenuto tra l’Ussi e le Leghe – viola, in radice, il richiamato Accordo volto a regolamentare i «rapporti tra Società calcistiche e organi di informazione», e che le norme correttamente individuate dalla Procura si limitano unicamente a individuare (in via quasi esemplificativa), le più significative modalità procedimentali, che risultano, anch’esse, inevitabilmente violate nel loro contenuto precettivo, a seguito di una condotta, che, come illustrato, si pone in assoluta antitesi con i presupposti, le ragioni, e i contenuti dell’Accordo richiamato”.
Quanto al preteso difetto di legittimazione attiva del presidente, in quanto inibito all’epoca dei fatti contestati, la Commissione Disciplinare ha rilevato che “il presidente resta tale – sotto ogni profilo, ivi compreso quello delle responsabilità societarie che conseguono al suo comportamento – anche nel corso del periodo di inibizione. Inoltre, piuttosto che il suo diritto a comparire in determinati ambienti «federali», o la capacità di validamente compiere determinati atti, rileva la circostanza che talune condotte sono state poste in essere nella qualità di presidente, e che le stesse hanno prodotto l’evento voluto dall’agente”.
“Non condivisibile  – per la Commissione Disciplinare – è, infine, la ulteriore prospettazione circa la «giustificatezza» della reazione di esclusione, asseritamente compiuta a salvaguardia dei legittimi interessi di taluni soggetti e della Società. Risulta, infatti, evidente che anche in presenza di condotte diffamatorie o comunque esorbitanti il diritto di cronaca e di critica e il corretto esercizio della professione giornalistica le parti avrebbero certamente potuto e dovuto agire nelle sedi competenti utilizzando efficacemente gli strumenti consentiti dall’Ordinamento tra i quali non pare contemplata la preclusione dell’accesso dei giornalisti agli spazi a questi «professionalmente» destinati”. Il comunicato ufficiale del 15 luglio

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