
Il Garante ricorda che, anche quando questi dettagli fossero stati forniti da fonti ufficiali, i mezzi di informazione sono tenuti a non diffondere elementi che, anche indirettamente, portino all’individuazione di vittime di violenza sessuale.
Va, inoltre, ricordato che la pubblicazione di tali dettagli, ancora prima che al Codice deontologico dei giornalisti e al Codice della privacy, è contraria alle norme del codice penale che assicura alle vittime di atti di violenza sessuale una protezione rafforzata prevedendo il divieto di diffondere senza consenso le loro generalità, attraverso mezzi di comunicazione di massa.