
Non si capisce a quale titolo sia stato possibile procedere al “sequestro giudiziario” di un numero così consistente di copie del giornale – praticamente tutte quelle distribuite gratuitamente al pubblico – senza uno specifico provvedimento dell’autorità giudiziaria, come prevede esplicitamente il Regio decreto legislativo n. 561 del 31 maggio 1946, secondo il quale, in mancanza di una sentenza irrevocabile, è possibile procedere al sequestro “di non oltre tre esemplari dei giornali”.
Nel provvedimento di sequestro si fa riferimento all’articolo 7 della legge n. 28 del 22 febbraio 2000 e all’articolo 29 della legge n. 81 del 25 marzo 1993 che regolano la propaganda elettorale la cui violazione prevede sanzioni amministrative e non il sequestro preventivo. Tanto più se si tratta di una testata giornalistica.
L’Ordine dei giornalisti del Veneto ha scritto al Prefetto di Rovigo per avere informazioni in merito all’episodio.