L’Ordine dei giornalisti del Veneto ricorda le disposizioni di legge e cita una sentenza del Tribunale di Venezia

“Nera” e “giudiziaria” solo per i redattori

VENEZIA – L’Ordine dei giornalisti del Veneto ha ricevuto segnalazioni in merito alla sempre più frequente presenza di persone non iscritte all’Albo professionale alle conferenze stampa convocate dalle Forze dell’Ordine.
Considerata l’estrema delicatezza dei settori di cronaca nera e giudiziaria, per i quali si richiede una specifica e qualificata preparazione professionale, il Consiglio regionale dell’Ordine del Veneto, raccomanda alle testate giornalistiche della regione e, in particolare ai direttori responsabili, il puntuale rispetto delle norme di legge e delle previsioni contrattuali in materia, ricordando che, peraltro, soltanto i giornalisti iscritti all’Ordine possono avvalersi del segreto professionale.
E’ doveroso evidenziare che la presenza di persone non iscritte all’Albo dei giornalisti potrebbe porsi in violazione di quanto previsto dall’articolo 45 della Legge professionale n. 69 del 3 febbraio 1963, il quale stabilisce che “Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave”. Circostanza che è stata già segnalata dal Consiglio a Procura e Forze dell’Ordine.
Si ricorda, inoltre, che una recente sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Venezia ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alla collaboratrice esterna di un quotidiano, inviata giornalmente a seguire il settore di cronaca giudiziaria e nera, in quanto il giudice ha riconosciuto che si tratta di un settore che deve essere ricoperto da un redattore.

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