ROMA – Entro il 31 agosto 2020 sarà possibile beneficiare della sanatoria per le inadempienze contributive determinatesi entro il 25 febbraio scorso, anche se non ancora accertate. Lo ricorda il dirigente del Servizio Entrate Contributive dell’Inpgi, Augusto Moriga, richiamando la delibera n. 47, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2019, su proposta della Commissione Contributi e Vigilanza, presieduta da Carlo Parisi, che l’ha deliberata il 17 ottobre scorso.
L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, avvalendosi dell’autonoma potestà normativa in materia di sanzioni riconosciuta dalla legge n. 140/1997, ha quindi deliberato la facoltà di sanatoria per le inadempienze contributive verificatesi entro la data di approvazione dell’atto da parte dei Ministeri vigilanti, ovvero Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che hanno dato il via libera con nota n. 2178 del 25 febbraio 2020.
Le misure agevolative prevedono che nei casi di evasione od omissione contributiva, le inadempienze determinatesi entro il 25 febbraio 2020 – anche se non ancora accertate – nei confronti della Gestione previdenziale Inpgi, sostitutiva dell’Ago (lavoro dipendente), possono essere sanate con il pagamento integrale della contribuzione dovuta e di una somma aggiuntiva – in luogo delle sanzioni civili – pari al 3 per cento su base annua dei contributi non pagati. Le somme aggiuntive, così determinate, non possono essere superiori al 25 per cento dell’importo dei contributi omessi.
Possono avvalersi delle disposizioni agevolative deliberate dall’Inpgi i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previdenziali, di legge e/o contrattuali, debitori per omesso o ritardato pagamento degli stessi. La regolarizzazione potrà riguardare sia i soggetti già iscritti, che quelli di prima iscrizione. I periodi contributivi che possono formare oggetto di regolarizzazione agevolata sono quelli maturati fino al 25 febbraio 2020 (ultimo periodo di paga: gennaio 2020).
La sanatoria trova applicazione anche ai debiti oggetto di controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il grado di giudizio, nonché alle rateazioni in atto.
Non è ammessa la presentazione di domande di condono con riserva di ripetizione, così come affermato con sentenza n. 4918/98 della Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite e, pertanto:
A) nei casi di controversia amministrativa in atto, l’azienda che intenda avvalersi della sanatoria deve effettuare la dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo;
B) nei casi di controversia giudiziale deve, in aggiunta, effettuare la rinuncia agli atti ed all’azione relativa al debito contributivo oggetto di condono. Identica rinuncia effettua l’Inpgi, nel caso in cui abbia promosso azioni giudiziali contro l’azienda, previa dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo da parte dell’azienda stessa.
La sanatoria trova, altresì, applicazione nei confronti delle inadempienze consistenti nel mancato o ritardato pagamento dei contributi, non accertati alla data del 25 febbraio 2020.
Le istanze di condono relative all’intero contenzioso contributivo o a parte di esso, devono essere presentate dalle aziende all’Inpgi entro e non oltre 180 giorni dalla data di approvazione della stessa da parte dei Ministeri vigilanti, avvenuta in data 25 febbraio 2020 e resa pubblica con la pubblicazione della circolare nel sito istituzionale dell’Inpgi.
Di conseguenza, saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di sanatoria pervenute all’Inpgi entro e non oltre lunedì 31 agosto 2020 (180 giorni dalla data della presente circolare).
A tal fine, per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della Pec.
Gli importi relativi ai contributi ed alle sanzioni potranno essere versati in unica soluzione o mediante rateazione, con applicazione di un tasso di interesse dell’1,5 % su base annua, sino a:
• 12 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione sia inferiore a 20.000 euro;
• 24 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione sia compreso tra 20.001 e 50.000 euro;
• 36 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione sia superiore 50.001 euro;
Nella domanda di condono, le aziende dovranno indicare il numero delle rate mensili in cui intendono effettuare il pagamento. Il mancato versamento di due rate anche non consecutive comporta – per il debito residuo – la decadenza dai benefici del condono, e la conseguente attivazione, da parte dell’Inpgi, delle procedure di recupero con il ripristino delle sanzioni in misura intera.
La sanatoria potrà avere ad oggetto anche debiti contributivi per i quali l’azienda è già stata ammessa al pagamento rateale, limitatamente alle rate ancora non pagate.
L’importo dovuto per effetto della regolarizzazione potrà essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in un numero di rate mensili da 12 a 36, come sopra indicato, e comunque non superiori a quelle del precedente piano di ammortamento, non ancora scadute all’atto della presentazione della domanda di condono. Il pagamento, in unica soluzione o in forma rateale, deve essere effettuato mediante riscossione unificata utilizzando il modello F24/accise, indicando il codice tributo CR01.
I moduli per la presentazione della domanda di condono, denominato “COND. 47/2019”, sono reperibili nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto, www.inpgi.it. Gli stessi dovranno essere presentati, debitamente compilati e sottoscritti, entro le date di scadenza.
L’Istituto, verificata la domanda e la documentazione allegata, comunicherà all’azienda – a stretto giro di posta – l’ammissione al condono e i termini per il versamento delle somme dovute.
Il presidente della Commissione Contributi e Vigilanza dell’Inpgi, Carlo Parisi, sottolinea che la delibera, approvate dalla commissione da lui presieduta il 17 ottobre scorso, fa parte delle “iniziative finalizzate non solo ad abbassare il contenzioso e garantire liquidità all’istituto, ma a garantire il riconoscimento immediato dei diritti dei giornalisti accertati attraverso l’azione ispettiva, ovvero il giusto inquadramento professionale di lavoratori dipendenti a coloro i quali sono stati, invece, erroneamente contrattualizzati o costretti a subire la mortificazione dei contratti atipici”.
“È, dunque, in questa direzione – ha, infatti, dichiarato Parisi in occasione dell’ultimo Consiglio Generale dell’istituto – che vanno inquadrate le mie proposte che si sono concretizzate con l’introduzione di un regime di definizione agevolata delle inadempienze contributive e dei crediti contributivi pregressi e la riscossione dei crediti contributivi mediante l’iscrizione al ruolo”. (giornalistitalia.it)
PER ACCEDERE AI BENEFICI DELLA SANATORIA:
Il modello di domanda
APPROFONDIMENTI
Le delibere della Commissione Contributi e Vigilanza approvate dal Consiglio di amministrazione Inpgi
1) DEFINIZIONE DI UN REGIME DI REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA DEI CREDITI CONTRIBUTIVI PREGRESSI
Al fine di agevolare la definizione delle situazioni di recupero coattivo e di contenzioso giudiziale attualmente in corso è ipotizzabile intervenire sui rapporti creditori per incentivare il pagamento all’Inpgi di quanto spettante mediante una riduzione dell’importo dovuto a titolo di sanzioni civili.
Questa misura risiede principalmente nell’esigenza di apportare liquidità all’Istituto risparmiando, nel contempo, gli oneri del contenzioso giudiziale.
Si potrebbe pertanto adottare, così come avvenuto in passato, un condono contributivo che, ferma restando l’obbligatorietà dell’integrale pagamento dei contributi previdenziali dovuti, riduca l’ammontare delle sanzioni civili addebitate alle aziende per le inadempienze accertate.
In particolare, si potrebbe prevedere che nei casi di evasione od omissione contributiva le inadempienze determinatesi entro la data di approvazione del relativo provvedimento ad opera dei competenti Ministeri vigilanti – anche se non ancora accertate – possano essere sanate con il pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 3 per cento su base annua dei contributi non pagati, fino ad un tetto massimo pari al 25 per cento dell’importo dei contributi omessi.
La sanatoria potrebbe trovare applicazione anche ai debiti oggetto di controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il grado di giudizio, nonché alle rateazioni in atto, senza possibilità di presentazione di domande di condono con riserva di ripetizione. Pertanto, nei casi di controversia amministrativa o giudiziale in atto, l’azienda sarebbe tenuta a prestare acquiescenza e rinuncia agli atti.
Le istanze di condono, anche parziali, potrebbero essere presentate dalle aziende all’Inpgi per un periodo di 180 giorni dalla data di approvazione, ad opera dei Ministeri Vigilanti, della relativa delibera istitutiva del condono.
Gli importi relativi ai contributi ed alle sanzioni potrebbero essere versati in unica soluzione o con una rateazione, con applicazione di un interesse di dilazione pari all’1,5 per cento annuo, per un numero di rate variabile in funzione dell’entità dell’importo da versare, secondo i seguenti scaglioni: fino a 20.000 euro di debito, 12 rate; da 20.000 euro a 50.000 euro di debito, 24 rate; oltre 50.000 euro di debito, 36 rate.
Il mancato versamento di due rate anche non consecutive comporterebbe – per il debito residuo –la decadenza dai benefici del condono, e la conseguente attivazione, da parte dell’Inpgi, delle procedure di recupero con il ripristino delle sanzioni intere.
Il condono potrebbe avere ad oggetto anche debiti contributivi per i quali l’azienda è stata ammessa al pagamento rateale, limitatamente alle rate ancora non pagate. L’importo dovuto per effetto della regolarizzazione potrebbe essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in un numero di rate non superiore a quelle del precedente piano di ammortamento, non ancora scadute all’atto della presentazione della domanda di condono.
Quanto agli effetti economici, lo stock di crediti contributivi attualmente in essere che potrebbero essere oggetto di definizione ammonta a circa 180 milioni di euro. Qualora l’adesione si attestasse su un volume pari a circa il 25% (così come avvenuto mediamente in passato in analoghe situazioni) il relativo gettito si attesterebbe su un importo pari a circa 45 milioni di euro di soli contributi, cui aggiungere l’importo delle sanzioni civili ridotte, quantificabili in almeno un milione di euro circa.
2) INTRODUZIONE DI UN REGIME DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE
Per favorire la regolarizzazione di inadempienze contributive e contenere il volume del contenzioso giudiziale laddove il datore di lavoro si attivi spontaneamente per sanare le irregolarità ovvero, in presenza di accertamenti da parte dell’Istituto, aderisca alle richieste di pagamento delle somme dovute, si ipotizza l’adozione di una misura che, in via strutturale, contempli la possibilità di ottenere una riduzione dell’importo delle sanzioni civili dovute per il mancato pagamento dei contributi.
L’obiettivo è di far affluire maggiore liquidità nella casse dell’ente risparmiando tempi e costi del contenzioso e incrementando la propensione alla regolarizzazione da parte dei datori di lavoro.
Attualmente, il regime sanzionatorio dell’ente prevede che nei casi di evasione contributiva siano dovute somme aggiuntive calcolate in misura pari al 30% annuo dei contributi non versati fino ad un tetto massimo del 60%, raggiunto il quale sono dovuti ulteriori interessi di mora attualmente pari al 2,68%, mentre nei casi di omissione contributiva sono dovute somme aggiuntive nella misura del 5,5% annuo maggiorato del Tur (fissato dalla Bce ed attualmente pari a zero), fino ad un tetto massimo del 40% dei contributi non pagati, raggiunto il quale decorrono anche in questo caso gli interessi di mora in misura pari al 2,68% annui.
Le agevolazioni di cui si ipotizza l’introduzione possono prevedere che la misura delle sanzioni civili dovute dai datori di lavoro per i casi di evasione o omissione contributiva di cui al comma 8, lettere a) e b), dell’art. 116 della legge 23/12/2000, n. 388 è rideterminata d’ufficio qualora intervengano le seguenti fattispecie:
in caso di spontanea denuncia e regolarizzazione delle inadempienze presentata dai datori di lavoro interessati prima che sia intervenuto un qualsiasi atto di formale contestazione delle stesse da parte dell’Inpgi, l’importo delle sanzioni civili viene ridotto alla misura degli interessi legali maturati dalla scadenza del termine per il versamento della contribuzione omessa o evasa fino alla data di effettivo pagamento (attualmente pari allo 0,8% su base annua), nei limiti del tetto massimo complessivo del 5% dell’importo dei contributi non versati.
Ad esempio, una azienda che non ha pagato contributi per un importo di 1.000 euro e che, dopo 6 mesi, intende regolarizzare l’inadempienza, oggi è tenuta a corrispondere, oltre ai contributi non pagati, un importo pari a 27,5 euro a titolo di sanzioni; con la nuova misura, l’importo dovuto a titolo di sanzioni sarebbe pari, invece, a 4 euro; in caso di regolarizzazione delle inadempienze da parte dei datori di lavoro intervenuta successivamente ad un qualunque provvedimento di formale contestazione delle stesse da parte dell’Inpgi, ma antecedentemente all’instaurazione di una qualsiasi forma di contenzioso giudiziale ovvero all’avvio della procedura per la riscossione a mezzo iscrizione a ruolo del credito contributivo, l’importo delle sanzioni civili calcolato sulla base degli ordinari criteri previsti dal regime sanzionatorio adottato dall’Istituto è ridotto ad 1/3 del loro ammontare.
In questa situazione, l’azienda che non abbia versato 1.000 euro di contributi e che sia stata oggetto di un accertamento dopo 6 mesi, con l’attuale regime sarebbe tenuta al pagamento di 150 euro a titolo di sanzioni per evasione, mentre con la nuova misura sarebbe tenuta al pagamento di sanzioni pari a 50 euro;
in caso di attivazione, intervenuta antecedentemente all’instaurazione di una qualunque forma di contenzioso giudiziale ovvero all’avvio della procedura per la riscossione a mezzo iscrizione a ruolo del credito contributivo, delle procedure previste dalle convenzioni sottoscritte con l’Inps, l’Enpals e l’Inpdap per il trasferimento all’Inpgi della contribuzione erroneamente versata ad altro ente previdenziale, non sono dovute le eventuali somme aggiuntive addebitate, a titolo di sanzioni civili, ai datori di lavoro interessati. Attualmente, invece, il regime vigente prevede (salvo il caso di aziende private non editoriali) il pagamento di sanzioni civili per omissione contributiva. Quindi, qualora l’importo dei contributi erroneamente versati all’Inps fosse pari a 1.000 euro e il trasferimento intervenisse dopo 6 mesi, l’azienda interessata sarebbe oggi tenuta al pagamento anche delle sanzioni civili in misura pari a 27,5 euro.
Nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), per regolarizzazione si potrà intendere sia il pagamento in unica soluzione delle somme complessivamente dovute che la presentazione, da parte dei datori di lavoro interessati, della richiesta di concessione di un piano di dilazione e rateizzo del debito negli stessi termini e condizioni attualmente previsti dal sistema ordinamentale interno dell’Istituto.
3) RISCOSSIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI MEDIANTE ISCRIZIONE A RUOLO
Attualmente l’Inpgi si avvale della Riscossione coattiva per gestire il recupero dei crediti contributivi nei confronti dei giornalisti liberi professionisti iscritti alla Gestione separata che risultino morosi di somme dovute sulla base dei redditi da attività giornalistica denunciati all’Istituto o rilevati – e debitamente accertati – a seguito dell’incrocio dei dati con l’Agenzia delle Entrate.
L’Istituto potrebbe estendere il sistema di Riscossione coattiva anche ai crediti contributivi maturati presso la gestione sostitutiva dell’Ago nei confronti delle aziende e derivanti principalmente da denunce Dasm insolute, nonché eventualmente per la riscossione delle somme derivanti da accertamento ispettivo divenute definitive.
Tale procedura, da una parte, limiterebbe il contenzioso giudiziario e le conseguenti spese per l’Istituto accelerando i tempi di riscossione e, dall’altra parte, agevolerebbe per le aziende il pagamento dilazionato delle somme dovute.
Infatti, le somme iscritte a ruolo possono essere dilazionate fino a 6 anni (72 rate mensili). In particolari condizioni di disagio economico/finanziario, la dilazione può arrivare a 10 anni (120 rate mensili).
Il beneficio, per le casse dell’Inpgi, consisterebbe – quindi – nel creare le condizioni per un significativo incremento delle entrate liquide per effetto della maggiore propensione delle aziende debitrici a fare fronte ai propri debiti mediante il ricorso a forme di rateazione molto più sostenibili rispetto a quelle stabilite dall’attuale regolamento dell’Istituto. Le maggiori resistenze alla definizione in forma rateale dei debiti contributivi, infatti, derivano dall’obbligo – previsto dall’ordinamento interno dell’Inpgi – di presentare una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, i cui costi sono negli ultimi anni lievitati e rappresentano, ad oggi, un ostacolo spesso insormontabile per le aziende debitrici.
Ai fini di una comparazione dei costi da sostenere rispetto a quelli attuali – riferiti alla gestione delle procedure di esecuzione giudiziale – si evidenzia che l’aggio – che costituisce la remunerazione che l’Agente della riscossione percepisce per la sua attività di riscossione – a partire dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016 è stato sostituito dagli “oneri di riscossione” che sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, con una significativa riduzione dei costi.
Infatti, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, tali oneri sono pari al 6% delle somme riscosse, di cui metà (il 3%) è posto a carico del debitore e l’altra metà a carico dell’ente creditore.
In caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli “oneri di riscossione”, sempre pari al 6% dell’importo dovuto, sono interamente a carico del debitore.
Se il pagamento viene effettuato oltre la scadenza indicata nel documento occorre innanzitutto aggiornare l’importo e ricalcolare la somma esatta da pagare. All’importo originariamente dovuto si aggiungeranno anche gli interessi di mora (ed eventuali somme aggiuntive per crediti di natura previdenziale calcolati sul solo tributo) previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori.
Gli interessi di mora, applicati per legge su cartelle e avvisi non pagati entro la scadenza, sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi. Attualmente sono pari al 2,68%. Le somme incassate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione a questo titolo vengono riversate interamente all’ente creditore.
Ipotizzando, quindi, uno stock annuo di circa 5 milioni di euro di crediti – riferiti alle denunce insolute – che attualmente sono trasmessi al Servizio Legale per l’attivazione delle procedure esecutive, l’onere che l’Istituto potrebbe essere chiamato a sostenere per avvalersi del servizio di riscossione a mezzo concessionario oscillerebbe tra 150.000 euro (se tutti i debitori pagassero entro il termine di 60 giorni) e zero (se nessuno dei creditori pagasse entro detto termine).
Ragionevolmente, immaginando una media del 50% delle casistiche, si potrebbe stimare in via estremamente prudente – a fronte di un ipotetico incasso complessivo di 5 milioni – un onere di circa 70.000 euro, notevolmente inferiore ai volumi di costo delle procedure giudiziali esecutive attualmente in uso, che si basano su un onere medio di circa 1.500 euro per ciascuna azione esecutiva (il cui volume si attesta su circa 110 l’anno per un onere complessivo, quindi, di circa 170 mila euro annui).
L’ulteriore vantaggio derivante dall’adozione del sistema di riscossione a mezzo concessionario è costituito dalla possibilità per il debitore, di avvalersi di un programma di rateazione più ampio e flessibile rispetto a quelli attualmente in vigore nell’ordinamento interno dell’Istituto, che non prevede l’obbligo di presentazione di garanzie fideiussorie.
La cartella di pagamento, infatti, può essere – su richiesta – pagata a rate, sulla base della normativa dettata dal sistema generale.
L’azienda, finché è in regola con i pagamenti a rate, non è inoltre considerata inadempiente verso gli enti creditori e può ottenere il Durc. (giornalistitalia.it)