Il Tribunale di Cosenza riconosce l’art. 2 Cnlg ad Antonio Virduci assistito dal Sindacato Giornalisti della Calabria-Fnsi

Collaboratore dipendente: Finedit condannata

Mariagrazia Mammì

Antonio Virduci

COSENZA – Il Tribunale di Cosenza ha riconosciuto il rapporto di lavoro di natura subordinata del giornalista Antonio Virduci condannando la Finedit Finanziaria Editoriale srl, editrice del Quotidiano della Calabria, al pagamento delle differenze retributive nelle mansioni di collaboratore fisso ex articolo 2 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi. Il giudice del lavoro Giuseppina Bonofiglio ha, infatti, pienamente accolto il ricorso dell’Ufficio Legale del Sindacato Giornalisti della Calabria, rappresentato dall’avv. Mariagrazia Mammì, dichiarando la naturasubordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il giornalista e la Finedit dal 1° gennaio 1999 al settembre 2008 per l’espletamento delle mansioni di collaboratore fisso del Quotidiano della Calabria.
Antonio Francesco Virduci, 43 anni, giornalista pubblicista iscritto all’Ordine della Calabria dal 25 novembre 2000, dal 1996 ha prestato la propria attività lavorativa, senza alcun regolare contratto, nella redazione decentrata di Reggio Calabria de “Il Quotidiano della Calabria” occupandosi prevalentemente di sport minori. Solo a gennaio 1999 gli veniva riconosciuto un contratto di collaborazione giornalistica, in virtù del quale si impegnava a fornire “articoli e servizi giornalistici sulla base dei singoli incarichi fiduciari, di volta in volta conferiti”, rinnovato il 2 novembre 2005 per un anno. Tuttavia, anche dopo la scadenza del contratto, il giornalista ha continuato a prestare la sua attività lavorativa sino a settembre 2008.
“Sin dall’inizio – evidenzia l’Ufficio Legale del Sindacato Giornalisti della Calabria – il rapporto di lavoro sì è svolto con le caratteristiche di un vero rapporto di lavoro subordinato riconducibile al collaboratore fisso ex art.2 del Contratto Nazionale di lavoro giornalistico“.
“In particolare – spiega l’avv. Mariagrazia Mammì – sono presenti tutti gli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato riconducibile alla figura del collaboratore fisso e cioè: a) Vincolo di subordinazione (che si realizza sostanzialmente nella sistematica inserzione dell’opera del collaboratore nell’organizzazione unitaria dell’impresa); b) Continuità di prestazione con impegno costante mantenendo a disposizione del datore di lavoro la propria opera nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, al fine di soddisfarne le esigenze di informazione ed eseguirne le direttive”.
Antonio Virduci ha svolto dal 1999 le mansioni riconducibili al collaboratore fisso con continuità garantendo la sua presenza quasi quotidiana presso la redazione di Reggio Calabria “mettendo a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione (quella sportiva), attraverso la redazione sistematica di articoli (in media cinque-sei alla settimana per un totale di 20-30 articoli al mese) o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si è assicurata così la «copertura» di detta area informativa, contando sulla disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra”.
Il rapporto lavorativo con il Quotidiano della Calabria si interrompeva a settembre 2008 in quanto “il direttore dell’epoca comunicava oralmente la cessazione della collaborazione per non meglio motivate esigenze aziendali”. Con mail del 24 settembre 2008, Virduci chiedeva al direttore le motivazioni della risoluzione della decennale collaborazione con il quotidiano ricevendo come risposta un riconoscimento per il lavoro egregiamente svolto con “Il Quotidiano”, ma la conferma della scelta aziendale di risoluzione della collaborazione “per motivi economici”.
Ritenendo profondamente ingiusto il trattamento ricevuto, dopo quasi un decennio di attaccamento alla testata, Antonio Virduci si è, quindi, rivolto al segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria, Carlo Parisi, che ha affidato il caso all’avv. Mariagrazia Mammì. Riscontrando che “il comportamento della Finedit srl è illegittimo, nonchè lesivo dei diritti del giornalista perché ha pregiudicato, in maniera irreparabile, il patrimonio professionale acquisito da Antonio Virduci”, il Sindacato Giornalisti della Calabria ha proposto un tentativo di conciliazione che, il 19 maggio 2010 presso la Direzione provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, ha dato però esito negatito. Da qui l’inevitabile controversia che ha portato alla sentenza del Tribunale di Cosenza che ha condannato la Finedit al pagamento della somma complessiva di 41mila 810 euro e 39 centesimi, oltre interessi legali, dalla data di maturazione dei crediti da calcolarsi sulle somme via via rivalutate dalla medesima data al soddisfo. La Finedit è stata, inoltre, condannata al pagamento delle spese legali (4mila 100 euro oltre Cpa e Iva) e di Ctu.(giornalistitalia.it)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *