Agibilità sindacale anche ai giornalisti che lavorano in enti o aziende che non applicano i contratti sottoscritti dalla Fnsi

Illegittimo l’art. 19 sulla rappresentanza sindacale

Giovanni Rossi (Fnsi) e Maurizio Landini (Fiom-Cgil)

ROMA – La Consulta ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, 1 c. lett. b) della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cosiddetto “Statuto dei lavoratori”) nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale sia costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”.
Dunque, rimane aperto il problema della partecipazione alla negoziazione, ma è indubbio che si tratta di un notevole passo avanti per quelle organizzazioni sindacali, come la Fnsi, che hanno iscritti in aziende che non applicano loro contratti sottoscritti dal sindacato al quale aderiscono.
Per un giudizio complessivo occorrerà leggere e valutare la sentenza della Corte Costituzionale, ma già ora si può certamente dire che bene ha fatto il Sindacato dei giornalisti a segnalare il suo interesse al problema anche tentando di costituirsi parte nella vicenda con l’assistenza dell’avvocato Bruno Del Vecchio.
La Corte non ha ritenuto di accogliere la nostra richiesta di costituzione in giudizio, ma resta il valore  positivo della scelta politica confermata dall’orientamento espresso dai giudici costituzionali.
Forte anche di questo, la Fnsi conferma il suo impegno alla tutela dei colleghi non ricompresi nel perimetro dei contratti sottoscritti dal Sindacato dei giornalisti ed a sostenere il loro buon diritto alla rappresentanza ed alla piena agibilità sindacale all’interno delle aziende, siano esse pubbliche o private.
Il sindacato aveva sollevato il contrasto con gli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione, ossia la lesione del principio solidaristico, la violazione del principio di uguaglianza e di quello di libertà sindacale.
Dopo la relazione del giudice Mario Rosario Morelli, il presidente Franco Gallo ha comunicato che la Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi della Cgil, della Filcams-Cgil, dell’Unione industriali della provincia di Torino e della Fnsi, che non si erano costituiti nei giudizi precedenti dai quali trae origine la questione di legittimità costituzionale.
La Federazione Nazionale della Stampa si era costituita per analogo motivo ritenendosi interessata alla questione di agibilità sindacale per quei giornalisti che lavorano come tali in strutture dove non vengono  applicati contratti sottoscritti dalla Fnsi (buona parte della Pubblica amministrazione dove è applicato il contratto del pubblico impiego, parte delle radio e televisioni locali, dove sono presenti altri contratti come quello sottoscritto da Frt, Federazione delle radiotelevisioni).
I giudici costituzionali proseguiranno i loro lavori anche nelle giornate del 16 e 17 luglio. Una decisione potrebbe arrivare, dunque, tra due settimane. 
Durante l’udienza, nella sede della Corte era presente il presidente della Fnsi, Giovanni Rossi, che ha avuto un cordiale incontro con il segretario generale della Fiom-Cgil, Maurizio Landini.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *