L’azienda ha fatto firmare il “protocollo d’intesa” sulla videosorveglianza omettendo di citare il provvedimento del Garante

Gazzetta del Sud: il Cdr si sente beffato dalla sanatoria

MESSINA – Il Comitato di redazione del quotidiano “Gazzetta del Sud” replica alle dichiarazioni dell’amministratore delegato e direttore editoriale della Società Editrice Siciliana spa, Lino Morgante, relative al provvedimento del Garante della privacy sui dati personali acquisiti a mezzo del sistema di videosorveglianza installato presso la sede di Messina.
Il Cdr contesta all’Amministratore delegato della Ses che “la precisazione, peraltro, riporta una serie di inesattezze o informazioni parziali”. Nel dettaglio, il Comitato di redazione, riportando testualmente ampi stralci del provvedimento pubblicato integralmente ieri da “Giornalisti Calabria”, osserva che:
– «Dal 2007 al marzo del 2012, quando la Guardia di Finanza ha effettuato un’ispezione nei locali della Ses, sono state in funzione almeno 15 telecamere di videosorveglianza “celate all’interno di rilevatori di fumo ed all’interno di segnali luminosi delle uscite di emergenza […] tutte collegate ad un registratore digitale. Più precisamente due sono poste esternamente ad inquadrare la zona di carico dei giornali, sei sono poste nei corridoi dei tre piani della struttura, quattro posizionate nel garage, una nel locale compressori, una nel locale adibito ad archivio e una nell’ufficio del […] dirigente tecnico” (cfr. verbale 8 marzo 2012, p. 2); dunque, non risponde a verità che all’interno dei luoghi di lavoro non fosse mai stata posizionata alcuna telecamera. Anche perché, stando a quanto riferito al Cdr dallo stesso Amministratore delegato e dal Direttore tecnico, rag. Ilacqua, è stato quest’ultimo a indicare alla GdF la collocazione delle telecamere. Le immagini venivano poi conservate per sei giorni anziché per 24 ore come stabilito nella Lettera di nomina al custode.
– Sull’argomento che “l’Autorità Garante per la Privacy non ha irrogato alcuna sanzione pecuniaria, ma si è limitata ad impartire delle prescrizioni alle  quali la scrivente si è tempestivamente adeguata”, in realtà nel provvedimento il Garante “dichiara illecito il trattamento effettuato, con la conseguente inutilizzabilità, dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell’art. 11, comma 2 del Codice; ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), e 143, comma 1, lett. c), del Codice dispone il divieto del trattamento di dati personali mediante gli apparati di ripresa occultamente installati presso la sede della società, con obbligo per la società di mera conservazione dei dati eventualmente registrati ai soli fini di consentire l’attività di accertamento da parte delle competenti autorità e la tutela dei diritti degli interessati”. Vogliamo ricordare che secondo l’art. 2 del Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, richiamato anche in questo atto specifico, “La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice)”. E’ dunque non solo l’eventuale utilizzo delle immagini, ma tutta la procedura relativa alla raccolta, alla registrazione e alla conservazione delle immagini stesse ad essere stata vietata alla Ses, chiarendo che – in caso di inosservanza – “si renderanno applicabili le sanzioni previste dagli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice” (rispettivamente sanzione da 30 mila a 180 mila euro e reclusione da due mesi a tre anni)”.
Il Comitato di redazione ritiene, infine, che «andrebbe spiegato per quale motivo – se davvero “nessuna telecamera era stata installata nei luoghi di lavoro” e l’Azienda “si è tempestivamente adeguata alle prescrizioni” del Garante – durante gli incontri con il Cdr e il Consiglio di Fabbrica che hanno portato alla firma del protocollo d’intesa per il nuovo impianto di videosorveglianza l’Amministratore delegato e il Direttore tecnico abbiano nascosto alle rappresentanze sindacali l’esistenza di detto provvedimento (che era già stato notificato) e la conseguente chiara natura di “sanatoria” del nuovo protocollo d’intesa, tacendo poi – per evidente mancanza di argomenti – quando la circostanza è stata contestata a seguito della pubblicazione del provvedimento del Garante».
Avendo da ultimo l’Azienda comunicato l’intenzione di appellare il provvedimento del Garante davanti al giudice ordinario, il Cdr ha chiesto ufficialmente “di conoscere tempi e termini di tale ricorso affinché la redazione possa decidere se e quali iniziative intraprendere al riguardo”.

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