Totale dissenso di Pierluigi Roesler Franz che scrive al ministro della Giustizia contestando la bozza del Regolamento di disciplina

“Odg, Iacopino stravolge la volontà del Consiglio nazionale”

Pierluigi Franz

Enzo Iacopino

Il ministro della Giustizia Paola Severino

ROMA – Il consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Pierluigi Roesler Franz, ha scritto al ministro della Giustizia, Paola Severino, per dissentire dalla modifica dell’art. 1, secondo comma, della bozza del nuovo Regolamento sulle funzioni disciplinari dell’Ordine dei giornalisti, in esecuzione del Dpr n. 137/2012 che attua la legge n. 148/2011 di riforma delle professioni, nel testo risultante nella lettera prot. 5750 trasmessa, il 6 novembre scorso, dal presidente del Consiglio nazionale, Enzo Iacopino.
Già cronista giudiziario del “Corriere della Sera” e de “La Stampa”, accreditato presso la Corte Costituzionale dal 1976, sindaco dell’Inpgi e  presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati, Pierluigi Roesler Franz rileva che l’articolo 3, comma 5, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 (in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 (in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 Settembre 2011), recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» e riguardante, in particolare, “l’abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche” statuisce che: “5. Fermo restando l’esame di Stato di cui all’articolo 33 quinto comma della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: “omissis…”
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Omissis…”.
In attuazione del suddetto art. 3, comma 5, lettera f) del decreto legge del governo Berlusconi n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 in tema di riforma delle professioni è stato varato il Dpr n. 137 del 7 agosto 2012 (in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012), in base al quale l’osservanza dei principi deontologici, fissati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, è affidata al Collegio territoriale di disciplina e al Collegio nazionale di disciplina quale organo di seconda istanza. Difatti l’art. 8, intitolato “Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie” prevede che:
“1. Presso i consigli dell’Ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.
2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell’Ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
3. Ferma l’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’Ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell’Ordine o Collegio. L’elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali é effettuata la proposta dei consigli dell’Ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell’Ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.
5. All’immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.
6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell’Ordine o collegio territoriale.
7. Presso i consigli nazionali dell’Ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all’entrata in vigore del presente decreto.
8. I consiglieri dei consigli nazionali dell’Ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell’Ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.
9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’Albo.
10. Fino all’insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.
11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell’Ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.
12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell’organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell’esercizio delle funzioni predette”.
Il suddetto art. 8, comma 1, prevede la costituzione di consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari.
Va sottolineata, in proposito, l’insistenza con cui il legislatore ha voluto rimarcare che i compiti dei consigli disciplinari sono di istruire e decidere.

 Pertanto sembra di poter dire che l’esercizio dell’azione disciplinare non spetta all’organismo disciplinare, ma ad esso spetta soltanto la competenza a procedere e a decidere. In conseguenza di questa volontà del legislatore di tenere separate le funzioni d’impulso e le funzioni di istruzione e decisione, l’azione disciplinare spetterà a soggetti esterni o estranei al Consiglio di disciplina, la cui azione sarà attivata da tali soggetti, a loro volta destinatari di indicazioni di multiforme provenienza in ordine alla (per dir così) notitia criminis. Pertanto il nascituro Consiglio di disciplina non avrà il potere di iniziare d’ufficio il procedimento disciplinare.
Nella seduta dell’11 ottobre 2012 il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato  a maggioranza la bozza del nuovo Regolamento che all’art. 1, secondo comma, proprio in stretta e rispettosa aderenza alla legge n. 148/2011 e al Dpr n. 137/2012, prevede testualmente che: “Il procedimento disciplinare è iniziato dal Consiglio di disciplina territoriale a seguito di esposti di terzi o del Consiglio dell’Ordine regionale e nazionale, nonché su richiesta del Procuratore generale della Repubblica ai sensi dell’art. 44 della legge 69/1963”.
E’ stato così, da un lato, pienamente rispettato il principio secondo cui il nascituro Consiglio di disciplina non possa iniziare d’ufficio il procedimento disciplinare e, dall’altro, che il Consiglio dell’Ordine regionale mantenga la possibilità di impulso – e quindi anche d’ufficio – del procedimento disciplinare unitamente al Consiglio dell’Ordine nazionale e al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello ai sensi dell’art. 44 della legge 69/1963. E’ anche prevista – come avviene, ad esempio, al Consiglio Superiore della Magistratura – che i terzi possano rivolgersi direttamente al Consiglio di disciplina al fine di ampliare al massimo la possibile platea dei ricorrenti in un quadro di assoluta trasparenza democratica e sempre nel più assoluto rispetto degli artt. 24 e 111 della Costituzione.
La bozza del nuovo Regolamento sulle funzioni disciplinari dell’Ordine dei giornalisti, approvata dal Consiglio nazionale dell’11 ottobre 2012, è costruita e adattata proprio al testo dell’art. 1, secondo comma, mantenendo pur sempre uno stretto collegamento, ma senza invasioni di campo, tra il nascituro Consiglio di disciplina e l’attuale Consiglio regionale dell’Ordine.
E’, quindi, assolutamente chiaro che il nascituro Consiglio di disciplina non possa esercitare l’azione disciplinare, ma soltanto funzioni di istruzione e decisione. Non vi è quindi alcuna sovrapposizione tra il nascituro Consiglio di disciplina e il Consiglio regionale dell’Ordine.
Infatti:
– all’art. 9, primo e secondo comma, è previsto che il provvedimento disciplinare venga comunicato al Consiglio regionale dell’Ordine che provvede ad annotare la sanzione nell’Albo;
– all’art. 11 è previsto che se l’incolpato è membro del Consiglio regionale dell’Ordine o del nascituro Consiglio di disciplina territoriale il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio di disciplina designato dal Consiglio di disciplina nazionale;
– all’art. 12, primo comma, è previsto che il nascituro Consiglio di disciplina deve avviare gli atti preliminari al procedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell’esposto o della richiesta di cui al 2° comma dell’art. 1;
– all’art. 12, secondo comma, è previsto che il Ministro della Giustizia possa procedere al commissariamento del nascituro Consiglio di disciplina per gravi e ripetuti atti di violazione di legge o se non fosse in grado di funzionare regolarmente;
– all’art. 13, primo comma, è previsto che i 9 consiglieri componenti del nascituro Consiglio di disciplina territoriale vengano scelti dal Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede sulla base di una lista di 18 nomi fornita dal Consiglio regionale dell’Ordine. Nel successivo art. 15 è poi previsto che se fosse necessario sostituire un nascituro consigliere di disciplina territoriale il Consiglio regionale dell’Ordine fornirà al Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede una lista di nomi in numero doppio. Nel successivo art. 18 è inoltre previsto che i nascituri consiglieri di disciplina devono astenersi nei casi previsti dall’art. 51 c.p.c.  e possono essere ricusati nei casi indicati dall’art. 52 c.p.c. Nel successivo art. 21 è poi previsto che i nascituri consiglieri di disciplina siano tenuti al segreto d’ufficio e si astengano da dichiarazioni e commenti sulle decisioni adottate e sulle istruttorie in corso;
– all’art. 13, terzultimo comma, è previsto che venga adottato presso ogni nascituro Consiglio di disciplina territoriale un protocollo unico relativo alle questioni disciplinari;
– all’art. 13, penultimo comma, è previsto che le spese di funzionamento del nascituro Consiglio di disciplina territoriale è a carico del Consiglio regionale dell’Ordine;
– all’art. 13, ultimo comma, è previsto che il Presidente del nascituro Consiglio di disciplina territoriale relazioni ogni anno sull’attività svolta al Consiglio  regionale dell’Ordine in occasione dell’approvazione del bilancio annuale;
– all’art. 17, primo comma, è previsto che il Presidente del nascituro Consiglio di disciplina territoriale nomini il relatore dell’esposto che da quel momento è responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990;
– all’art. 17, terzo e quarto comma, è previsto che il relatore dopo aver assunto tutti gli elementi necessari a chiarire i fatti al centro dell’esposto e relazionato il Collegio o sentiti testimoni, concluda l’istruttoria e – fuori dai casi manifestamente infondati – predisponga il capo d’incolpazione e chieda l’audizione dell’incolpato interrogandolo poi e formulando la richiesta di sanzione o di proscioglimento.
Con nota del 23 ottobre 2012, pervenuta al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti il 30 ottobre 2012 prot. N. 5674, il Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Dott.ssa Maria Teresa Saragnano in risposta alla nota del 26 settembre 2012 prot. 5048, su richiesta del Capo della Segreteria del Ministro e su conforme parere dell’Ufficio Legislativo ha così affermato:
“L’art. 8, comma 1, del Dpr n. 137/2012 prevede la costituzione di Consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari. Di conseguenza è possibile conservare ai Consigli regionali dell’Ordine le funzioni concernenti l’accertamento di fatti e comportamenti rilevanti sotto il profilo deontologico non in funzione decisoria, ma con la finalità di denuncia al Consiglio territoriale di disciplina, cui è riservato il potere istruttorio e decisorio”.
Con successiva lettera del 6 novembre 2012 prot. 5750, pervenuta in pari data al Ministero della Giustizia, il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Vincenzo Iacopino, ha trasmesso la bozza del nuovo Regolamento sulle funzioni disciplinari dell’Ordine dei giornalisti, approvato dal Consiglio nazionale dell’11 ottobre 2012.
Nella seconda pagina della lettera si riporta il parere del Ministero in risposta al quesito del 26 settembre con la seguente precisazione: “Al fine di valorizzare tale funzione dei Consigli regionali dell’Ordine, si dichiara fin d’ora la disponibilità a modificare il secondo comma dell’art. 1 dell’allegato Regolamento nel senso di attribuire ai Consigli dell’Ordine il potere di valutare la sussistenza di profili deontologici nel comportamento degli iscritti anche per gli esposti provenienti da terzi per l’eventuale trasmissione al Consiglio di disciplina per le attività istruttorie di competenza”.
In caso di valutazione positiva del Ministero, il secondo comma dell’art. 1 citato verrebbe così modificato: “Il procedimento disciplinare è iniziato dal Consiglio di disciplina territoriale su segnalazione del Consiglio dell’Ordine regionale anche a seguito di esposto di terzi, nonché su richiesta del Procuratore Generale della Repubblica, ai sensi dell’art. 44 della legge 69/1963”.
Si fa, infine, presente che, a seguito della distinzione funzionale introdotta dalla riforma legislativa sulle competenze amministrative e disciplinari, è necessario procedere alla revisione del D.D. 18 luglio 2003 del Ministero della Giustizia recante “Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti” nel quale tali competenze sono disciplinate unitariamente ai sensi dell’art. 20 lett. E) della legge 3 febbraio 1963 n. 69”.
Pierluigi Roesler Franz, nella qualità di consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, esprime a titolo personale il proprio totale dissenso da quest’ultima proposta formulata nella sua lettera del 6 novembre scorso dal presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Vincenzo Iacopino, in quanto stravolge quanto deliberato a maggioranza dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti nella sua ultima seduta dell’11 ottobre scorso e diverge senza alcun motivo giuridico plausibile sia dall’art. 3, comma 5, lettera f) del decreto legge Berlusconi n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 in tema di riforma delle professioni, sia dal successivo art. 8, comma 1,del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012.
Tale sostanziale modifica vanifica l’intero impianto della bozza del nuovo Regolamento di disciplina dell’Ordine dei giornalisti e rende quindi necessario un riesame completo dell’intero Regolamento da parte del Consiglio nazionale come spiegherò appresso.
Vi è, infatti, una profonda differenza concettuale tra le 2 distinte formulazioni del nascituro Consiglio di disciplina territoriale, frutto di 2 antitetiche scuole di pensiero.
La prima, più aderente alla riforma varata dal Parlamento, attribuisce al nascituro Consiglio di disciplina territoriale il compito di istruire e decidere sui ricorsi presentati dal Consiglio Regionale dell’Ordine dei giornalisti, dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nonché da terzi e dal Procuratore Generale della Repubblica ai sensi dell’art. 44 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963.
Viene così espressamente negata al nascituro Consiglio di disciplina territoriale la possibilità di procedere all’apertura d’ufficio di un procedimento disciplinare in mancanza degli esposti di cui sopra.
La seconda scuola di pensiero, ventilata dal presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti nella sua lettera del 6 novembre scorso e che ricalca in buona sostanza quanto sostengono numerosi Presidenti di Consigli Regionali dell’Ordine dei giornalisti, prevede, invece, che il Consiglio Regionale dell’Ordine dei giornalisti mantenga sostanzialmente invariato il potere di iniziare il procedimento disciplinare con facoltà anche di archiviarlo, fungendo da filtro sui ricorsi da trasmettere poi al nascituro Consiglio di disciplina territoriale.
Di conseguenza il Consiglio Regionale dell’Ordine dei giornalisti potrebbe continuare a valutare la sussistenza di profili deontologici nel comportamento degli iscritti anche per gli esposti provenienti da terzi per la loro eventuale trasmissione al nascituro Consiglio di disciplina territoriale.
In pratica, il Consiglio Regionale dell’Ordine dei giornalisti potrebbe, da un lato, aprire d’ufficio un procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto all’Albo, e, dall’altro, archiviare gli esposti di terzi o quelli aperti d’ufficio senza più trasmetterli al nascituro Consiglio di disciplina territoriale. Il tutto senza la benché minima regolamentazione e senza alcun raccordo con la bozza del nuovo Regolamento laddove prevede, invece, che l’archiviazione di un procedimento disciplinare spetti esclusivamente al nascituro Consiglio di disciplina territoriale.
Ma v’è di più. In particolare si ammetterebbe per assurdo che su uno stesso esposto vi siano 2 diversi e distinti giudici, cioè il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti e il nascituro Consiglio di disciplina territoriale in aperta violazione dell’art.  25 della Costituzione. Peraltro non sarebbe poi disciplinato a quale organismo spetti decidere l’eventuale archiviazione di un esposto presentato dal Procuratore Generale della Corte d’Appello ai sensi dell’art. 44 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963.
In ogni caso appare di tutta evidenza la violazione dell’art. 3, comma 5, lettera f) del decreto legge Berlusconi n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 in tema di riforma delle professioni perché i giornalisti incolpandi avrebbero davanti 2 diversi “tribunali” istruttori. Pertanto l’eventuale approvazione di una siffatta formulazione della bozza del nuovo Regolamento di disciplina darebbe certamente adito ad un notevole contenzioso legale volto a farne dichiarare la nullità.
Occorre, in proposito, ribadire il concetto che gli attuali Consigli Regionali  dell’Ordine dei giornalisti per effetto della riforma varata dal Parlamento nel 2011 hanno completamente perso ogni potere di giudicare in materia disciplinare, conservando comunque la facoltà di trasmettere al nascituro Consiglio di disciplina territoriale esposti aperti d’ufficio o presentati da terzi senza però poter minimamente decidere su di essi.
Viceversa la possibilità di archiviazione rappresenterebbe una palese lesione della legge del 2011, in quanto il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti potrebbe illegittimamente interferire sugli esposti di terzi senza dare alcuna possibilità di pronunciarsi al nascituro Consiglio di disciplina territoriale.

Ulteriori questioni da chiarire, rimaste in sospeso nella bozza del nuovo Regolamento di disciplina dell’Odg

Con l’occasione si segnalano ulteriori delicate questioni da chiarire, ma rimaste in sospeso nella bozza del nuovo Regolamento di disciplina degli iscritti all’Ordine dei giornalisti:
1) Nel preambolo della bozza del nuovo Regolamento di disciplina manca qualsiasi riferimento alle norme contenute nei seguenti provvedimenti normativi e/o regolamentari:
a) Leggi n. 633/1941, n. 47/1948, n. 848/1955, n. 881/1977, n. 241/1990, n. 176/1991, n. 675/1996, n. 150/2011;

b) Dpr n. 153/1961, 

c) Dlgs n. 5/1998 (modificato dalla L. n. 62/2005), n. 58/1998, n. 196/2003, n. 177/2005 e n. 206/2005;

 d) Carte deontologiche:
1) Carta di Treviso del 10 ottobre 1990, già integrata dal Vademecum Treviso ’95 approvato il 25 novembre 1995, ed aggiornata da ultimo dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti nella seduta del 30 marzo 2006;
2) Carta dei Doveri del Giornalista, sottoscritta Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dalla Fnsi l’8 luglio 1993;
3) Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa pubblici, approvata dal Gruppo Speciale Uffici Stampa dell’Ordine nazionale dei giornalisti nella riunione del 26 febbraio 2002;
4) Carta dei doveri dell’informazione economica approvata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti il 28 marzo 2007;
5) “Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive”, approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 13/08/Csp del 31 gennaio 2008 (in G.U. n. 39 del 15 febbraio 2008);
6) “Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi” (“Codice media e sport”), approvato con decreto del Ministero delle Comunicazioni 21 gennaio 2008 n.36, (in G.U. 8 marzo 2008, n. 58);
7) “Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti, denominato “Carta di Roma”, approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dalla Federazione della Stampa Italiana, d’intesa con l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) il 12 giugno 2008;
8) Decalogo del giornalismo sportivo approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti il 30 marzo 2009;
9) Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive sottoscritto a Roma il 21 maggio 2009 presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
10) “Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa”, approvata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti il 25 marzo 2010 e successivo documento del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti del 10 novembre 2011;
11) Vista la Carta di Firenze sulla precarietà nel lavoro giornalistico approvata dal Consiglio nazionale l’8 novembre 2011;
e) Norme internazionali:
1) Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848 e oggi inserita nell’articolo 6 della Carta di Lisbona);
2) Risoluzione dell’Assemblea del Consiglio d’Europa n. 1003 del 1° luglio 1993 relativa all’etica del giornalismo;
3) Raccomandazione dell’assemblea del Consiglio d’Europa n. 1215 del 10 luglio 1993 sull’etica del giornalismo;
4) “Carta dei diritti fondamentali  dell’Unione europea” (Consiglio europeo di Nizza, 7-9 dicembre 2000),
5) Raccomandazione approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 10 luglio 2003 (R(2003)13) dal titolo: “Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali”;
6) articoli 1, 7, 11, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
f) norme costituzionali: articoli 2, 3, 10, 11, 15, 21, 24, 25 e 111 della Costituzione italiana;

 2) L’art. 115, secondo comma, del codice di procedura penale, prevede che: “Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l’organo titolare del potere disciplinare”. Viceversa nell’art. 1, 2° comma, della bozza del Nuovo Regolamento di disciplina non é previsto che il procedimento disciplinare venga aperto su richiesta del Procuratore della Repubblica, ma solo da parte del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello;
3) Nell’art. 9 della bozza del Nuovo Regolamento di disciplina manca stranamente qualsiasi riferimento alla notifica anche all’esponente del provvedimento disciplinare concluso con una sanzione o archiviato. Di conseguenza al terzo interessato che abbia presentato l’originario esposto disciplinare verrebbe ingiustamente negata la possibilità di presentare ricorso (vedere anche l’art. 25 della bozza del nuovo Regolamento di disciplina) al nascituro Consiglio di disciplina nazionale nel termine di 30 giorni successivi alla notifica della decisione di 1° grado o comunque di presentare memorie a sostegno della decisione del nascituro Consiglio di disciplina territoriale. Ciò è, invece, oggi consentito dall’art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti del 18 luglio 2003, così modificato con Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 12 marzo 2009. L’attuale testo dell’art. 46 armonizza le disposizioni dell’art. 40 del Regolamento, nella parte in cui prevede la legittimazione dell’esponente a ricorrere, in caso di archiviazione o proscioglimento dell’interessato, con la possibilità di eventuale erogazione di una sanzione da parte del Consiglio stesso (nella precedente versione dell’art. 46 tale possibilità poteva verificarsi solo in caso di ricorso proposto dal Pm competente.
4) Nell’art. 33, ultimo comma, della bozza del Nuovo Regolamento di disciplina é previsto che la mancata presentazione dei testi iscritti all’Albo davanti al nascituro Consiglio di disciplina nazionale “ha rilievo disciplinare e deve essere tempestivamente segnalata al nascituro Consiglio di disciplina territoriale”. Una simile disposizione manca, invece, in caso di mancata presentazione dei testi iscritti all’Albo davanti al nascituro Consiglio di disciplina territoriale;
5) Nell’art. 40 della bozza del Nuovo Regolamento di disciplina non é prevista la notifica della delibera del nascituro Consiglio di disciplina territoriale;
6) Nell’art. 41, secondo comma, della bozza del Nuovo Regolamento di disciplina non é previsto che contro le decisioni del nascituro Consiglio di disciplina nazionale l’originario esponente possa presentare reclamo al tribunale civile territorialmente competente. Analogo divieto varrebbe stranamente anche per il Consiglio regionale dell’Ordine.

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