Una risicata maggioranza ha approvato ieri la separazione delle funzioni disciplinari da quelle amministrative

Odg, via libera ai Consigli territoriali di disciplina

Franco Abruzzo (presidente emerito e consigliere regionale dell’Odg della Lombardia)

Pierluigi Franz

Franco Abruzzo

ROMA – Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (Cnog), con una maggioranza strettissima (38 sì, 28 no e 18 astenuti) su 150 consiglieri, ha deciso che la vigilanza sul comportamento degli iscritti sarà gestita e governata unicamente dai Consigli territoriali di disciplina istituiti dal dl 138/2011 (convertito con la legge 148/2011) come sostenuto da www.francoabruzzo.it.
Dice la norma approvata dal Cnog: “Il procedimento disciplinare è iniziato dal Consiglio territoriale di disciplina a seguito di segnalazioni o esposti di terzi o del Consiglio dell’Ordine, nonché su richiesta del  Procuratore generale della Repubblica o del procuratore della Repubblica competenti”.
Le funzioni dei Consigli di disciplina sono specifiche e abbracciano, afferma la legge 148/11, sia l’istruzione sia la decisione degli affari deontologici. E’ pacifico che i nuovi Consigli possano agire anche d’ufficio come si legge nell’articolo 48 della legge 69/1963 sull’ordinamento della professione di giornalista in quanto “eredi” delle funzioni finora esercitate dai Consigli storici dell’Ordine nati nel 1963 e attivi dal 1965.
La riunione del Cnog prosegue oggi per esaminare gli altri articoli del “Regolamento delle funzioni disciplinari” dall’ottavo al quattordicesimo (la bozza del testo è in allegato). Ai Consigli di disciplina potranno, come già accade, rivolgersi cittadini, giornalisti, gli stessi  Ordini regionali, la Procura della Repubblica, la Procura generale nonchè il Garante della privacy, l’Agcom, l’Antitrust e la Consob, che si occupano di molteplici e diversi aspetti della professione di giornalista.
L’Ordine oggi in sostanza ha due Consigli: quello storico che si occupa di formazione, esami di Stato e Albo, quello nascente che vigilerà sulla condotta degli iscritti. Sono due Consigli con pari dignità.
C’è chi afferma che l’Ordine senza la disciplina ha perso la sua identità e il suo ruolo storico. Ma non è così. Il potere disciplinare resta sempre nell’ambito dell’Ordine, ma verrà esercitato presto da un particolare Consiglio istituito ad hoc dal Parlamento, che è l’arbitro anche delle professioni intellettuali e  del loro funzionamento. Ha scritto al riguardo la Corte  costituzionale nella sentenza 38/1997: “Rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario determinare le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è opportuna l’istituzione di ordini o collegi e la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 cod. civ.)”.
La linea  ragionevole di www.francoabruzzo.it è stata  trasferita nel dibattito del Cnog da un eccellente giornalista/giurista, qual è Pierluigi Roesler Franz, che è anche sindaco dell’Inpgi, e già cronista giudiziario/principe del “Corriere della Sera” e de “La Stampa”.
Gli Ordini e i Collegi professionali hanno perso, con la legge 148/2011 (che ha convertito il dl 138/29011), il potere disciplinare sugli iscritti. Il potere disciplinare sugli iscritti, previsto dal Codice civile (articolo 2229) del 1942, finora era l’aspetto più qualificante e più significativo degli enti pubblici professionali. Non sarà più così.
La manovra-bis (dl 13 agosto 2011 n. 138 convertito dalla legge 148/2011 pubblicata il 16 settembre 2011 nella Gazzetta Ufficiale),  prevede che gli Ordini e i Collegi professionali perdano il ruolo di giudici amministrativi disciplinari.
Gli Ordini e i Collegi non si occuperanno più di deontologia, ma soltanto, come detto, delle iscrizioni negli elenchi dell’Albo, dell’esame di Stato e della formazione continua degli iscritti resa obbligatoria dallo stesso dl 138. Il comma 5/f dell’articolo 3 del dl 138 prevede la nascita di “organismi territoriali ai quali sono specificatamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari”.
Si chiameranno “Consigli di disciplina” (comma 5/f dell’art. 3). Il comma 5/f afferma testualmente: “Gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente”.

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