
Franco Abruzzo
MILANO – Diffamazione a mezzo della stampa e legge sulla stampa: la proposta di modifica di Fnsi e Ordine professionale a confronto con quella di Franco Abruzzo che, “pur datata (è del 2000), mantiene aspetti innovativi sfuggiti al dibattito in corso”.
A giudizio del presidente emerito dell’Ordine della Lombardia, infatti, “bisogna evitare l’accusa ai giornalisti di ricerca della impunità alla luce di quanto ha sentenziato la Corte di Strasburgo sull’entità delle sanzioni pecuniarie che non possono essere eccessive perché avrebbero un effetto intimidatorio tale da frenare il diritto di cronaca e di critica”.
Secondo Franco Abruzzo “è essenziale la pubblicazione della rettifica o della smentita: va affermato il principio secondo il quale la persona offesa che non abbia chiesto la pubblicazione di una rettifica (o smentita) della notizia lesiva non possa sollecitare il risarcimento del danno lamentato in conseguenza della stessa.
Nel caso di rifiuto di pubblicazione di rettifica o smentita, sono civilmente responsabili per il risarcimento del danno, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore. Nel caso di pubblicazione di rettifica o smentita, la persone offesa può chiedere il risarcimento del danno qualora dimostri, in relazione alla gravità dell’illecito e alle circostanze, che l’adempimento non costituisca riparazione sufficiente.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 2947 del Codice civile, l’azione civile del risarcimento del danno conseguente ad eventuale diffamazione perpetrata su mezzi di comunicazione di massa si prescrive nel termine di 180 giorni (oggi il tetto è di 5 anni, ndr) dalla diffusione della notizia ritenuta diffamatoria”. http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10106