Singolare avviso per la ricerca di esperti per l’Ufficio Stampa degli eventi. Tra i requisiti non figura l’iscrizione all’Ordine

Ma il Comune di Putignano cerca giornalisti o no?

Comune di Putignano

PUTIGNANO (Bari) – Il Comune di Putignano cerca “esperti in comunicazione e mobilità sostenibile” a cui affidare, tra l’altro, il compito della “pubblicazione di articoli e programmi Tv; gestione dell’ufficio stampa e organizzazione di conferenze stampa”, ma tra i requisiti richiesti non prevede l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti.
La Legge 150/2000 viene infatti, evocata, solo nell’art. 2 del regolamento di attuazione che si riferisce alle attività di “comunicazione”, ovvero agli Uffici Relazioni con il Pubblico e non alle attività di “informazione” regolamentate dall’art. 3. Il Comune di Putignano, però, ignora o non tiene conto del fatto che “pubblicazione di articoli e programmi Tv”, “gestione dell’ufficio stampa” e “organizzazione di conferenze stampa” sono attività giornalistiche, quindi di “informazione”.
Il Comune pugliese spiega – nell’avviso datato 23 agosto e pubblicato il 24 agosto – di essere, infatti, “impegnato insieme con la Regione Puglia nell’organizzazione, all’interno della settimana europea della mobilità, di una tre giorni dal 19 al 22 settembre 2012 per promuovere pratiche di mobilità sostenibile e tracciarne le linee di pianificazione a livello locale” e per questo “intende acquisire le candidature di esperti per la costituzione di un “elenco (short list) – valido fino al 31 dicembre 2013 – finalizzato all’eventuale conferimento di incarichi tecnici riferiti all’evento” in questione o ad altri “analoghi da realizzare”.
Le domande redatte in carta semplice “dovranno contenere curriculum vitae ai sensi del dpr 445/00 con indicazione dei titoli di studio conseguiti e delle competenze acquisite e dovranno pervenire al Protocollo dell’Ente entro le ore 12 del 3 settembre 2012 in busta chiusa recante la dicitura: “Indagine di mercato per l’individuazione di esperti in comunicazione e mobilità sostenibile – domanda di partecipazione” consegnate con qualsiasi mezzo, anche a mano. Non saranno accettate domande inviate via email”.
L’incarico professionale sarà conferito dal Comune di Putignano ed i candidati selezionati “opereranno senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei confronti dell’Ente, pur in osservanza degli indirizzi dell’Amministrazione e coordinandosi con il Responsabile del Procedimento e la struttura interna incaricata dell’attuazione dell’attività”. L’avviso

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE LEGGE 150/2000

Regolamento recante norme per la determinazione dei titoli per l’accesso alle attività di informazione e di comunicazione e per la individuazione e la disciplina degli interventi formativi, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante la disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
Art. 2 Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione
1. L’esercizio delle attività di comunicazione nell’ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico o delle analoghe strutture di cui all’articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n.150, fatte salve le norme vigenti nei diversi ordinamenti che disciplinano l’accesso alle qualifiche, Ë subordinato al possesso:
a) per il personale appartenente a qualifica dirigenziale, del diploma di laurea in scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e materie assimilate, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post laurea o di altri titoli post universitari rilasciati in scienze della comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
b) per il personale appartenente a qualifiche comprese nell’area di inquadramento C del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in area equivalente dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento, del diploma di laurea in scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e materie assimilate, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post laurea o di altri titoli postuniversitari in comunicazione, relazioni pubbliche o materie assimilate rilasciati da università ed istituti universitari italiani e stranieri ovvero dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Ai fini dell’individuazione dei titoli di studio per le categorie di personale di cui al comma 1, lettere a) e b), è comunque fatta salva l’applicazione, secondo criteri di equivalenza, delle disposizioni di cui al regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei, adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del Ministro per l’università e la ricerca scientifica 3 novembre 1999, n. 509.
3. Nessun requisito specifico è richiesto per il personale diverso da quello di cui al comma 1 e comunque appartenente all’area di inquadramento contrattuale B del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o ad area equivalente dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento.
4. Per l’assegnazione all’ufficio per le relazioni con il pubblico o strutture analoghe, le amministrazioni prevedono, relativamente al personale di cui al comma 2, la frequenza di corsi di formazione teorico-pratici, organizzati, in relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire, sulla base dei modelli formativi di cui al successivo articolo 7.
5. Agli uffici per le relazioni con il pubblico non può essere adibito personale appartenente ad aree di inquadramento inferiore alla B.
6. Ciascuna amministrazione provvede, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, ad adottare atti di organizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico in coerenza con le disposizioni di cui ai precedenti commi.
Art. 3 Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione
1. L’esercizio delle attività di informazione nell’ambito degli uffici stampa di cui all’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.150, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, il possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa.
2. Il requisito dell’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l’organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell’esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell’intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media.
3. Nessun requisito professionale specifico è richiesto per il personale addetto all’ufficio con mansioni non rientranti nelle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. 4.
Le amministrazioni che hanno istituito un ufficio stampa provvedono, nell’ambito della potestà organizzativa prevista dal proprio ordinamento, ad adottare gli atti di organizzazione dell’ufficio in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

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