Da alcuni editori viene corrisposta solo in modo parziale, da altri addirittura negata

Pagamento incidenza domenicale: come si calcola

Aurelio Biassoni

Aurelio Biassoni (consigliere nazionale Fnsi)

MILANO – L’incidenza domenicale (art.1 norme transitorie del Cnlg) viene da alcuni editori corrisposta solo in modo parziale, da altri addirittura negata. In queste ultime settimane sono, infatti, sempre più numerosi gli appelli e le richieste di chiarimento di CdR o singoli giornalisti di testate locali e nazionali e di uffici stampa, ai quali viene applicato il contratto nazionale Fnsi-Fieg, che non si vedono riconoscere l’incidenza domenicale o se la ritrovano applicata solo in modo parziale.
L’art.1 delle norme transitorie e di attuazione del Cnlg specifica invece, sulla base di un conforme orientamento della magistratura, che fanno parte integrante della retribuzione anche “le maggiorazioni corrisposte per il lavoro prestato in domenica”.
Il compenso legato all’incidenza domenicale è pertanto “dovuto” e l’editore è tenuto a versarlo nella busta paga di febbraio dell’anno successivo a quello a cui fanno riferimento le domeniche lavorate.
Come ha ben documentato il direttore generale della Fnsi, Giancarlo Tartaglia, è evidente che quando la norma parla di maggiorazioni per il lavoro domenicale intende riferirsi all’intero compenso corrisposto per la prestazione data dal giornalista nel giorno di domenica, che “maggiora” la retribuzione mensile ordinaria. Pertanto nemmeno un’interpretazione limitativa può trovare spiegazione o senso giuridico.
Il meccanismo di calcolo si ricava dalla formulazione dell’art.1 delle norme di attuazione del contratto. Nella sostanza è il seguente: si somma tutto quello che il giornalista ha percepito a titolo di lavoro domenicale nell’anno precedente, lo si divide per dodici e poi per 26: si ottiene così il valore dell’incidenza domenicale giornaliera.
Poi, si quantificano le voci su cui incide il lavoro domenicale: la 13esima, ovvero 30 ventiseiesimi; le ferie, ovvero 26, 30, 35 a seconda dell’anzianità del giornalista; i permessi, 5; le festività infrasettimanali lavorate, 9 massimo. Si sommano i giorni e il totale si moltiplica per l’incidenza domenicale.
Esempio pratico: se nel 2010 ho percepito per lavoro domenicale la somma di euro 3000, l’incidenza giornaliera domenicale sarà di euro 9,615 (3000:12:26). Se ho 30 giorni di ferie ed ho lavorato 8 festività, il totale fa 73 (30 di 13esima, 30 di ferie, 5 di permessi e 8 di festività) e perciò avrò diritto a percepire 9,615 x 73 = 701,89 euro, che mi dovranno essere corrisposti in busta paga nel mese di febbraio dell’anno successivo a quello a cui fanno riferimento le domeniche prese in esame.
L’interpretazione corretta della norma è sempre stata quella di considerare il compenso per il lavoro domenicale parte integrante della retribuzione e, in quanto tale, da calcolare nel conteggio di tutti gli istituti economici e contrattuali previsti nella predetta nota a verbale dell’art.1 delle norme transitorie e di attuazione del Cnlg. (www.francoabruzzo.it).

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