Il Consiglio Nazionale annulla una delibera dell’Odg Marche per la presenza del consulente legale

Giornalisti: niente estranei alle riunioni dell’Ordine

ANCONA – Il Consiglio nazionale dell’Ordine ha annullato la delibera con la quale l’Ordine marchigiano aveva inflitto la sanzione della censura alla collega professionista Chiara Paolin. Il procedimento disciplinare era stato aperto nel febbraio del 2009 in seguito a un esposto presentato dalla pubblicista Martina Tombolini, anche a nome di altri colleghi della Redazione “Segni e suoni”.
Martina Tombolini lamentava che alla vigilia di un importante evento che la sua redazione stava seguendo la Paolin avrebbe inviato al cliente interessato una e mail per “screditare” il loro lavoro “con l’obiettivo abbastanza evidente di dissuadere il cliente dal proseguire il rapporto professionale” con l’azienda della Tombolini.
Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti delle Marche, con delibera dell’8 luglio 2009, ha ritenuto fondate le accuse di Martina Tombolini e ha sanzionato Chiara Paolin con la censura.
Contro la delibera dell’Ordine marchigiano, la Paolin ha presentato ricorso al Consiglio nazionale che si è espresso nel novembre scorso e solo in questi giorni ha restituito gli atti all’Ordine marchigiano. Chiara Paolin ha contestato nel merito la decisione del Consiglio regionale, chiedendone l’annullamento, ma ha contestato anche che, nel corso della sua audizione, oltre ai consiglieri dell’Ordine, era presente l’avv. Simonetta Cipriani, pubblicista e consulente dell’Ordine marchigiano per le questioni legali.
Chiara Paolin, era assistita dall’avv. Maurizio Miranda e il presidente dell’Ordine, Giannetto Rossetti, aveva ritenuto di far partecipare all’audizione l’avv. Simonetta Cipriani, che assiste l’Ordine per gli aspetti giuridici, presentandola proprio come consulente dell’Ordine.
L’avv. Simonetta Cipriani è stata convocata e verbalizzata dalla Commissione ricorsi del Consiglio nazionale e, confermando la sua presenza come consulente dell’Ordine, ha dichiarato che il suo ruolo durante l’audizione “è stato esclusivamente di presenza non avendo formulato alcuna domanda”.
La Cipriani, su specifica domanda della Commissione, ha aggiunto: “Il Presidente dell’Ordine ha presentato la mia persona sia al legale che alla Paolin prima di cominciare l’audizione specificando che ero presente in veste di consulente dell’Ordine. Non fu sollevata alcuna eccezione né dalla Paolin, né dal suo legale”.
La Cipriani non ha partecipato alla decisione che è stata presa in una successiva riunione. Il Consiglio nazionale ha ritenuto che la presenza della Cipriani fosse motivo per invalidare la decisione e ha dichiarato “nulla la delibera impugnata” e ha deciso “di rinviare gli atti al Consiglio regionale delle Marche perché apra un nuovo procedimento”.
Nelle conclusioni il Consiglio nazionale afferma: “Indipendentemente dal fatto che la Paolin sia stata o meno informata che la dott. Cipriani non era consigliere regionale, ma era presente quale consulente legale dell’Ordine, resta il fatto che la presenza di un estraneo ai lavori consiliari costituisce una grave violazione del principio della segretezza del procedimento disciplinare e della non pubblicità del medesimo”.
Tale principio – si legge ancora nella delibera del Consiglio nazionale – trova, ad esempio, conferma nell’art. 63 del regolamento della legge n. 69/1963. In base ad esso le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e la consultazione dei relativi verbali è riservata ai consiglieri nazionali secondo le modalità di cui all’art. 25 del regolamento consiliare, approvato con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 18 luglio 2003.
La regola vale a maggior ragione per i Consigli regionali, chiamati a decidere, tra l’altro, quali giudici di primo grado, anche su questioni disciplinari, assumendo quindi il ruolo di collegi giudicanti. Tale ruolo impone, quindi, ai consiglieri regionali l’obbligo della riservatezza per quanto concerne i lavori dell’organo di cui fanno parte, in quanto ogni consigliere deve garantire, nell’espletamento delle sue funzioni, un’equità comportamentale orientata al perseguimento dell’interesse pubblico. Essi, inoltre, devono svolgere la propria attività secondo le modalità più idonee ed opportune al fine di conseguire l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e, soprattutto, nel rispetto del principio di legalità”.
E’ da rilevare – prosegue la delibera del Consiglio nazionale – che la eventuale, magari involontaria, divulgazione all’esterno dei lavori consiliari, oltre ad avere un effetto negativo sul regolare svolgimento dell’attività amministrativa, potrebbe essere potenziale fonte di responsabilità sotto vari profili”.
La presenza di un estraneo al Consiglio regionale – conclude la delibera – e tale deve essere considerata la presenza della Cipriani, non legata da rapporto funzionale con la struttura ordinistica ma da un rapporto di consulenza che non può trovare il momento operativo in sede di istruttoria del procedimento disciplinare e di acquisizione di testimonianze e deposizioni, tutte attività riservate al Collegio giudicante – costituisce un vizio insanabile che incide sulla regolarità della delibera assunta e rende, conseguentemente, superflua ogni ulteriore considerazione, impedendo l’esame di merito del ricorso”.
Il Consiglio nazionale non è quindi entrato nel merito della decisione, ma ha ritenuto che l’errore formale (cioè la presenza della Cipriani alla sola audizione della Paolin) fosse motivo sufficiente per rendere nulla la delibera del Consiglio regionale dell’Ordine. Pertanto la sanzione disciplinare della censura nei confronti della Paolin è annullata e l’Ordine marchigiano dovrà ora aprire un nuovo procedimento disciplinare e ripetere l’intera procedura.

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