L’Odg della Lombardia ammonisce i media: “Rispettino la Carta di Treviso e le regole deontologiche”

Yara: tolleranza zero contro chi vìola la privacy

Letizia Gonzales

MILANO – Come ampiamente riferito da Giornalisti Calabria, il 2 aprile scorso L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha invitato tutti i mezzi di informazione e i media a prestare la massima attenzione all’accorata richiesta della famiglia di Yara Gambirasio affinché non si continui a diffondere fotografie o video di Yara.
“Tale diffusione – ha sottolineato il Garante della Privacy – mentre ha il sicuro effetto di rinnovare il dolore di una famiglia, ben difficilmente può apparire oggi «davvero nell’interesse oggettivo del minore». Condizione, questa, che esplicitamente l’articolo 7 comma 3 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, anche richiamando la Carta di Treviso, indica come requisito essenziale di legittimità per la diffusione dei dati relativi ai minori. Requisito che va rispettato con particolare rigore quando si tratta di minori vittime di reati e violenze”.
Sulla vicenda, il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Letizia Gonzales, ha dichiarato che interverrà attraverso procedimenti disciplinari  a tutela del minore in tutti quei casi evidenti che violano la Carta di Treviso, il codice deontologico ed anche il codice di procedura penale.
L’essenzialità dell’informazione (art. 6 codice deontologico) impone al giornalista di rispettare sempre la sfera privata dell’individuo pubblico o privato. A maggior ragione la privacy dei genitori di Yara Gambirasio che non sono mai state persone pubbliche.
La tutela del minore (Carta di Treviso, codice deontologico e anche codice di procedura penale)  spiega il principio per cui i diritti del minore e dei suoi genitori, soprattutto in casi di cronaca nera, devono prevalere rispetto al diritto di cronaca e critica. E’ sempre vietata perciò la pubblicazione di foto di minori coinvolti in processi penali, che diventa illecito disciplinare come indica il garante riferendosi al codice di procedura penale ed alle carte deontologiche.
I mezzi di informazione, poi, secondo il Consiglio d’Europa, devono  sempre svolgere il compito  (o meglio, hanno l’obbligo morale) di comunicare le notizie nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, tra cui rientra quello alla riservatezza. Devono opporsi al linguaggio invadente senza soffermarsi sugli  inutili dettagli che stimolano solo la curiosità più insana del lettore.
Infine, la credibilità dell’informazione (sempre il consiglio di Europa lo dice) passa attraverso la capacità di dimostrare all’opinione pubblica la funzione di mediazione sociale che i media devono esercitare in relazione alla libertà di pensiero ed informazione. Nel raccogliere e diffondere notizie di cronaca (lo dice la delibera 1003 del 1 luglio 1993) «il fine non giustifica i mezzi».
“Abbiamo assistito in questi ultimi tempi ad inutili violazioni delle regole e delle leggi che possono esporre anche l’Italia a condanne da parte della Corte di Strasburgo – sottolinea la presidente Gonzales – e condivido il  forte richiamo del Garante della privacy alla stampa al  rispetto delle leggi e delle carte deontologiche tantopiù che la pubblicazione di foto e video della ragazzina oggi non sono più nell’interesse del minore”.

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