Dal 17 novembre in vigore il regolamento che istituisce il Registro a tutela di chi si oppone

Stop alle telefonate promozionali

ROMA – Entrerà in vigore il 17 novembre 2010 il Regolamento che istituisce il Registro pubblico delle opposizioni, un elenco che accoglierà tutti gli abbonati telefonici che non desiderano essere contattati telefonicamente a fini commerciali o promozionali.
Gli abbonati, quindi, potranno chiedere, gratuitamente e secondo modalità semplificate, che il proprio numero telefonico sia iscritto nel registro, se non desiderano ricevere chiamate con finalità promozionali, dirette all’invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per ricerche di mercato e di comunicazione commerciale. Gli operatori del settore potranno telefonare esclusivamente agli abbonati consenzienti, ossia non iscritti nel registro.
Un vantaggio per la riservatezza degli utenti, quindi, ma anche uno stimolo per la competitività delle imprese, che potranno utilizzare con maggiore efficacia gli strumenti del telemarketing, indirizzando le loro campagne solo a coloro che non si avvarranno del “diritto di opporsi”.
E’ il Ministero dello Sviluppo Economico che provvede alla gestione e al funzionamento del Registro, anche affidandone  la realizzazione ad un soggetto terzo. In particolare, entro 90 giorni dal 2 novembre 2010, data di pubblicazione in Gazzetta del D.P.R. n. 178 del 7 settembre 2010 contenente il Regolamento, il Ministero o il soggetto affidatario del contratto di servizio dovranno provvedere alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche  ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati. Precedentemente  saranno svolte le operazioni di consultazione dei principali operatori e saranno attivate le modalità di accesso al Registro per gli stessi.
Queste alcune delle prescrizioni del Decreto. Ogni abbonato può chiedere al proprio gestore telefonico che la numerazione della quale è intestatario sia iscritta nel registro, gratuitamente, secondo le seguenti modalità: mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro pubblico; in tale caso, l’abbonato e tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro; mediante chiamata, comunicando gli stessi dati,  effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal
gestore del registro. Il sistema deve funzionare mediante
risponditore automatico, con possibilità per l’abbonato di ottenere comunque un’assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati; mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; mediante posta elettronica.

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