Approvata la manovra, resta netta la contrarietà di Inpgi e Adepp ai vincoli immobiliari

Finanziaria, cosa cambia per i giornalisti

Andrea Camporese

ROMA – Con la conversione in legge avvenuta ieri la Manovra Finanziaria raggiunge il traguardo. Rispetto alle preoccupazioni iniziali risultano positivamente cancellati alcuni profili, da interpretare altri, negativamente confermati quelli sui vincoli del patrimonio immobiliare.
La convocazione per l’8 settembre da parte dei ministri Tremonti, Sacconi e Matteoli giunta ieri nei confronti dei 20 presidenti di casse privatizzate, e da noi fortemente auspicata, appare un segno importante di apertura al dialogo. In quella sede verificheremo le disponibilità sostanziali.
1 – Riduzione del numero di componenti dei Cda, vincoli ai costi di amministrazione, alla formazione e alle spese generali. Il sistema della previdenza privatizzata è stato esplicitamente escluso dal perimetro di queste norme attraverso il maxiemendamento governativo. Si tratta di un risultato positivo anche e soprattutto in termini di riaffermazione del profilo di autonomia degli Enti.2 – Contenimento della spesa dei dipendenti degli Enti. In questo caso l’esclusione esplicita, pur richiesta ripetutamente, non è avvenuta. Appare evidente, dal punto di vista dell’Associazione degli Enti privatizzati, la non applicabilità al nostro sistema della norma. La legge di privatizzazione prevede il divieto a ricevere finanziamenti pubblici e a gravare sul bilancio dello Stato. Non si comprende come si giustificherebbero tagli forzati ai contratti dei dipendenti degli Enti che avrebbero effetti nulli sul bilancio dello Stato. Si è aperta una interlocuzione con i Ministeri vigilanti con l’auspicio di arrivare ad una circolare interpretativa che sancisca la non applicabilità all’Inpgi e agli altri 19 Istituti.

3 – Vincoli sul patrimonio immobiliare. Il comma in oggetto è stato purtroppo confermato nella sua formulazione originaria che costringe le Casse a richiedere autorizzazioni preventive in caso di acquisto o dismissione di immobili. Si tratta di una norma inaccettabile e gravemente lesiva della nostra autonomia di Fondazione privata, oltre che di difficilissima applicazione. Insieme agli altri presidenti, che rappresento in quanto presidente Adepp, agiremo in tutte le sedi a difesa delle nostre prerogative. Nel frattempo viene annunciata l’apertura di un confronto tecnico con i Ministeri vigilanti sulle norme attuative. In quella sede cercheremo di attenuare al massimo l’impatto dell’articolo.
4 – Accesso  ai trattamenti di pensione di vecchiaia e di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 2011. Il dettato normativo prevede che dal 1° gennaio 2011 tutti i lavoratori dipendenti che matureranno i requisiti per la pensione di anzianità e di vecchiaia potranno accedere al pensionamento con un’unica finestra mobile dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti mentre per i lavoratori autonomi (artigiani, agricoltori, etc.) la finestra si apre dopo 18 mesi.
Cosa cambia per gli iscritti all’Inpgi?
Per le pensioni d’anzianità, il Regolamento Inpgi, all’art. 4 comma 3, prevede che siano liquidate in base alle “decorrenze previste per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
Conseguentemente le nuove finestre, in virtù del richiamo regolamentare, trovano diretta ed immediata applicazione all’Istituto senza necessità di alcuna modifica regolamentare.
Restano confermati, anche per il futuro, i requisiti più favorevoli (57 anni d’età e 35 anni di contribuzione) per  accedere alla pensione d’anzianità con gli abbattimenti previsti dal Regolamento Inpgi. Anche in tale ipotesi trova però applicazione diretta ed immediata la nuova normativa sulle finestre (12 mesi dal raggiungimento dei requisiti).
Per la pensione di vecchiaia le finestre non sono attualmente previste dal Regolamento Inpgi. Quindi non si configura un’applicazione automatica. L’Istituto e il suo Consiglio di amministrazione valuteranno i profili tecnici e giuridici, in particolare nel raccordo con le norme Inps sulla totalizzazione.
Restano confermate le precedenti normative in materia di finestre per coloro i quali hanno già raggiunto o raggiungeranno, entro il 31 dicembre 2010, i requisiti per la pensione.
E’ utile ricordare che la problematica delle finestre di accesso alla pensione non riguarda i prepensionamenti ex art. 37 L. 416/81 e successive modificazioni in quanto legge speciale, per cui la decorrenza di detti trattamenti resta riferita al mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

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