ROMA – Se la riforma dell’Ordine dei Giornalisti non decolla è tutta colpa del Partito Democratico. Questa, in sintesi, la tesi di Giancarlo Mazzuca, deputato del Pdl ed ex direttore de “Il Resto del Carlino” e del “Quotidiano Nazionale” che, in sede di comitato ristretto della VII Commissione Cultura della Camera, lamenta che “i rappresentanti del Partito Democratico hanno annunciato la loro intenzione di disertare i lavori che avrebbero dovuto definire i dettagli relativi alla riforma della Legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti n. 69 del 3 febbraio 1963”.
Mazzuca ricorda che sulla riforma, più volte sollecitata dallo stesso Ordine dei Giornalisti, c’era la più ampia convergenza da parte di tutte le forze parlamentari”. Secondo il parlamentare del Pdl, “quella del Partito Democratico è una scelta giustificata dal prossimo varo della legge sulle intercettazioni che coinvolge anche i giornalisti e che è stata calendarizzata dalla Camera a partire dalla fine di luglio.
Un’occasione perduta – secondo Mazzuca – che non tiene conto delle richieste dei giornalisti e che finisce per far slittare ancora un provvedimento molto atteso dalla categoria.
La posizione di Giancarlo Mazzuca è da tempo nota: “E’ una riforma – ha ricordato – auspicata dalla Federazione Nazionale della Stampa e dallo stesso Ordine dei Giornalisti”. Nel maggio scorso, replicando al suo capogruppo, Fabrizio Cicchitto, che aveva annunciato una proposta di legge per l’abolizione dell’Ordine dei Giornalisti, Mazzuca aveva, infatti, detto che “l’abolizione dell’Ordine sembra prematura e rischierebbe di creare ulteriore confusione”.
La VII Commissione della Camera sta, infatti, esaminando una proposta di legge volta a modificare i requisiti per l’esercizio della professione di giornalista e altri aspetti riguardanti l’Ordine. Inoltre, con il decreto legislativo di recepimento della Direttiva Servizi nel mercato interno, è stata adeguata la disciplina della professione alla normativa comunitaria. In precedenza erano state adottate disposizioni volte a favorire, in determinate condizioni, il prepensionamento dei giornalisti.
Questi i punti della riforma:
All’Ordine dei giornalisti, istituito con la Legge n. 69 del 1963, appartengono: giornalisti professionisti, che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista; pubblicisti, che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell’albo e quelle relative alla disciplina degli iscritti sono esercitate, per ciascuna regione, da un Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio nazionale dell’Ordine ha sede presso il Ministero della giustizia.
– il provvedimento di modifica dell’ordinamento della professione di giornalista
Il 5 novembre 2009 la VII Commissione della Camera ha avviato l’esame della proposta di legge A.C. 2393, che modifica taluni aspetti della Legge n. 69 del 1963 relativi, in particolare, alle modalità di accesso alla professione di giornalista, al Consiglio nazionale e ai Consigli regionali dell’Ordine, alla responsabilità disciplinare degli iscritti all’albo e alla correttezza dell’informazione.
– l’accesso alla professione di giornalista
Per l’iscrizione all’elenco dei giornalisti professionisti, la normativa vigente non richiede un titolo di studio minimo. Sono, infatti, richiesti un’età non inferiore a 21 anni, lo svolgimento di un periodo di pratica giornalistica pari almeno a 18 mesi – con relativa iscrizione al registro dei praticanti – e il superamento di una prova di idoneità professionale.
La proposta di legge introduce tra i requisiti per l’accesso alla prova di idoneità professionale il possesso di una qualsiasi laurea e il compimento della pratica giornalistica in uno dei seguenti ambiti: laurea specialistica o magistrale il cui percorso sia costituito almeno per il 50% da attività pratica orientata alla professione di giornalista; master universitario biennale; corsi biennali svolti presso istituti di formazione al giornalismo.
Si prevedono, altresì, norme transitorie in favore di chi non possiede uno o entrambi i requisiti introdotti, nonché la limitazione del numero di domande di ammissione alla prova di idoneità professionale a due per anno solare.
– l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti
Il provvedimento intende subordinare l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti – fermi restando gli altri requisiti previsti – al superamento di un colloquio concernente norme giuridiche attinenti a giornalismo ed etica professionale. Il colloquio può essere sostituito dalla frequenza di specifici corsi formativi.
– i Consigli dell’Ordine
Con riferimento al Consiglio nazionale dell’Ordine, la proposta di legge, oltre ad intervenire sulle modalità di convocazione dell’organo, affida il compito di disciplinarne la composizione e definirne le modalità di elezione ad un regolamento emanato dal Ministero della giustizia.
Una disposizione di natura procedurale modifica la modalità di convocazione delle assemblee elettorali dei Consigli dell’ordine regionali.
– la responsabilità disciplinare e la correttezza dell’informazione
La proposta dispone l’istituzione di una Commissione deontologica nazionale – il cui compito è accertare in secondo grado la responsabilità disciplinare degli iscritti all’ordine – e, presso ogni distretto di Corte d’appello, di un Giurì per la correttezza dell’informazione.
Dopo una prima fase di dibattito, la Commissione ha deliberato lo svolgimento di audizioni informali degli addetti al settore.
– l’attuazione della Direttiva Servizi nel mercato interno
Relativamente alla disciplina della professione di giornalista, l’art. 54 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (GU 23 aprile 2010), (schema di decreto legislativo n. 171 ), di attuazione della Direttiva 2006/123/CE (vedi L’attuazione della direttiva “servizi” ), recante Servizi nel mercato interno, ha apportato modifiche alla Legge n. 69 del 1963.
In particolare, il provvedimento prevede che: ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti e nell’elenco dei pubblicisti, i cittadini membri dell’UE sono equiparati ai cittadini italiani; ai fini dell’iscrizione all’albo, la residenza è equiparata al domicilio professionale; il decreto ministeriale di riconoscimento (emanato ai sensi della normativa di recepimento della Direttiva Qualifiche) costituisce titolo abilitante; con riferimento alla domanda di iscrizione all’albo, vale il principio del silenzio assenso.
– il prepensionamento dei giornalisti
Anche al fine di sostenere il settore dell’editoria , è stata estesa ai giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici la facoltà di optare per il pensionamento anticipato, già prevista per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti di aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, dipendenti delle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale (art. 41-bis del D.L. 207/2008, commi da 5 a 7).
Per il sostegno dell’onere derivante dal richiamato prepensionamento, sono stati stanziati complessivamente 20 milioni di euro.Le modalità di accesso al prepensionamento sono state definite – in attuazione dell’art. 7-ter, comma 17, del D.L. 5/2009, convertito dalla L. 33/2009 – dal DM 24 luglio 2009 (GU 24 agosto 2009).
Della VII Commissione Cultura della Camera fanno parte ben undici giornalisti: Gabriella Carlucci, Gabriella Giammanco, Giorgio Lainati, Giancarlo Mazzuca, Bruno Murgia, Massimo Parisi, Flavia Perina (Pdl), Giuseppe Giulietti, Ricardo Franco Levi (Pd), Luciano Ciocchetti (Udc) e l’ex giornalista Renato Farina, radiato dall’Ordine su richiesta del Procuratore generale della Repubblica di Milano per la sua collaborazione con i Servizi del Sismi col nome di “Betulla”.