La Corte d’Appello di Catanzaro rigetta la richiesta di risarcimento dell’avv. Gatto

Con Michele Inserra vince il diritto di cronaca

Michele Inserra

CATANZARO – Dopo il primo grado, Michele Inserra e il diritto di cronaca vincono anche in Corte d’Appello. La Seconda Sezione Civile della Corte d’Appello di Catanzaro (Rita Majora presidente, Francesca Romano consigliere, Antonio Scalera consigliere relatore) ha, infatti, rigettato la richiesta di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa avanzata dall’avvocato Lorenzo Gatto, che pretendeva 50mila euro dal giornalista, attuale caposervizio della cronaca di Cosenza del Quotidiano del Sud.
La Majora, in buona sostanza, ha confermato la decisione presa dal giudice della Seconda sezione civile del Tribunale di Cosenza, Andrea Palma, che, nel 2016, aveva rigettato la richiesta di Gatto e lo aveva condannato a pagare le spese processuali pari a 4024,20 euro. Anche in questo caso, l’avvocato che ha chiesto il risarcimento danni a Inserra dovrà pagare 3.307,50 euro di spese.
I fatti risalgono al 22 luglio 2011 quando il giornalista aveva pubblicato sull’allora Quotidiano della Calabria un articolo ritenuto diffamatorio dall’avvocato del Foro di Reggio Calabria Lorenzo Gatto, tanto da chiedere la condanna di Inserra, dell’allora direttore Matteo Cosenza (erroneamente indicato quale responsabile al posto di Emanuele Giacoia) e della società editrice Finedit Finanziaria Editoriale srl, difesi dall’avvocato Teresa Maria Faillace.
L’articolo, in sintesi, raccontava dei tumulti interni alla Sel reggina e al sostegno dell’avvocato Gatto alla corsa di Giovanni Nucera a presidente della Provincia. Una vicenda, venne scritto all’epoca, che si è complicata anche per il coinvolgimento dell’avvocato in una inchiesta condotta dalla Dda di Reggio Calabria e dalla Squadra Mobile.
Dunque, la Corte d’Appello di Catanzaro conferma la decisione del Tribunale di Cosenza rigettando la richiesta dell’avvocato Gatto, che aveva impugnato la sentenza chiedendo alla Corte d’Appello di «riformare integralmente la sentenza per comportamento diffamatorio non essendovi integrati i principi di continenza, pertinenza e veridicità, tenuto conto del carattere esemplificativo della sentenza di primo grado» e «condannare gli odierni appellati al risarcimento del danno, attesa la posizione di prestigio ricoperta dall’avv. Lorenzo Gatto, in misura non inferiore ad euro 50.000,00 o in quella che sarà ritenuta di giustizia».

L’avv. Lorenzo Gatto

La prima circostanza sarebbe quella relativa all’“azzeramento” dei vertici del partito politico “Sel” in conseguenza di un’indagine penale a carico del Gatto. La seconda circostanza atterrebbe, invece, alla “paventata candidatura da parte dell’avv. Gatto” e al suo “c.d. cedere il passo al proprio figlio Francesco, a seguito dell’inchiesta”.
La prima circostanza, a dire dell’appellante, sarebbe non veritiera perché l’“azzeramento” di Sel risalirebbe al 22.5.2011, mentre la pubblicazione della vicenda giudiziaria dell’avvocato Gatto andrebbe collocata in data 23.6.2011.
La seconda circostanza troverebbe smentita nelle deposizioni dei testimoni escussi in primo grado. Ora, anche a volere ritenere non corrispondenti al vero tali circostanze, non se ne ravvede la portata diffamatoria, che, evidentemente, non può essere sic et simpliciter inferita dall’asserito mancato rispetto dei limiti previsti dall’ordinamento all’esercizio del diritto di cronaca.
Come correttamente osservato dal primo Giudice, la valutazione della sussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, postula l’avvenuta commissione dell’illecito e presuppone, dunque, l’accertamento della natura offensiva dello scritto, ossia la sua attitudine a compromettere l’onore e la reputazione del soggetto coinvolto».
«Nella sentenza di primo grado si afferma, altresì – è scritto ancora nel documento redatto dalla Corte d’Appello – che “lo spazio assolutamente preponderante (ndr nell’articolo) è occupato dal resoconto sull’inchiesta giudiziaria, che non forma oggetto di alcuna doglianza in questa sede”. Tale statuizione non è attinta da specifica censura ed è, perciò, coperta da giudicato. Se, dunque, l’attore si duole della non rispondenza al vero delle sole circostanze sopra indicate, la conclusione che se ne deve trarre è nel senso dell’insussistenza dell’illecito lamentato, non potendosi attribuire portata lesiva dell’onore e della reputazione dell’attore-odierno appellante né alla notizia dell’ “azzeramento” di un partito politico in conseguenza dell’indagine giudiziaria che lo ha visto coinvolto, né alla notizia della rinuncia della candidatura del Gatto a favore di quella del figlio. Conseguentemente, entrambi i motivi di appello (il secondo dei quali attinente all’errata valutazione della prova del danno, valutazione che, per il vero, non è stata neppure effettuata dal primo Giudice) devono essere rigettati.
Con il terzo motivo di appello, l’appellante lamenta l’errata interpretazione dell’art. 89 c.p.c. da parte del primo Giudice, il quale ha rigettato la richiesta dell’attore di “invitare controparte a depennare l’intera espressione contenuta a pag. 6 della comparsa conclusionale”. Il motivo è infondato.

L’avv. Teresa Maria Faillace

L’espressione censurata, che si legge a pag. 6 della comparsa conclusionale di parte convenuta del 6.6.2016 nel giudizio di primo grado (“… alla luce della dichiarazione del commissario sig. Di Martino, appare del tutto mendace la dichiarazione resa dal teste di parte attrice, sig. Giovanni Nucera …”), non appare dettata da un passionale ed incomposto intento dispregiativo e non rivela, perciò, un intento offensivo nei confronti della controparte e, pur essendo, da un punto di vista semantico, connotata da un certo disvalore, non pare riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 89 c.p.c.».
«Questo tipo di azioni, finalizzate al risarcimento del danno da presunta diffamazione a mezzo stampa – è il commento di Michele Inserra – rappresentano un ostacolo serio alla libertà di stampa. Occorre intervenire ancora con maggiore decisione in ogni sede.
Questo procedimento non aveva motivo di esistere. Per ben due volte un tribunale ha respinto l’istanza di risarcimento danni. Giustizia è fatta, ma non si può ingolfare la macchina giudiziaria con azioni di risarcimento prive di fondamento».
«Ringrazio l’avvocato del mio giornale, Teresa Faillace, – conclude Inserra – per la grande professionalità dimostrata in questo e altri procedimenti». (giornalistitalia.it)

LEGGI ANCHE:
Michele Inserra, trionfa il diritto di cronaca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *