La Consulta cancella i prelievi introdotti da Berlusconi e confermati da Monti. Interessati circa mille giornalisti

Illegittimo il taglio delle pensioni d’oro

Pierluigi Franz

La Corte Costituzionale

ROMA – La Corte Costituzionale, presieduta dal professor Franco Gallo, ha cancellato i tagli su tutte le pensioni pubbliche e private superiori rispettivamente ai 90 mila, ai 150 mila e ai 200 mila euro lordi l’anno, introdotti nell’estate 2011 dal governo Berlusconi e poi confermati dal governo Monti.
I giudici di palazzo della Consulta hanno ritenuto irragionevole e discriminatorio, quindi illegittimo, il prelievo (rispettivamente del 5%,10% e 15%) sui vitalizi di centinaia di magistrati, ambasciatori, docenti universitari, alti funzionari, avvocati dello Stato, dirigenti pubblici, ammiragli, generali, notai, avvocati, manager pubblici e privati, nonché di circa mille giornalisti in pensione.
Motivo: si tratta di “un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini” con violazione del principio dell’uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi, e della progressività del sistema tributario.
Ora tutti i pensionati avranno diritto al rimborso di quanto é stato loro illegittimamente trattenuto per 23 mesi e non dovranno più pagare nulla fino al 31 dicembre 2014. La restituzione sarà automatica da parte dell’Inps e degli altri enti previdenziali (Inpgi compreso).
L’Alta Corte, pur dichiarando inammissibile – ma solo per un motivo tecnico – l’intervento adesivo del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati, presieduto da Pierluigi Roesler Franz, ne ha sostanzialmente accolto le conclusioni con cui si sollecitava l’incostituzionalità dell’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 perché tali norme violavano apertamente gli articoli 3 e 53 della Costituzione.
Il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati ringrazia rispettosamente l’Alta Corte che ancora una volta con equità, buon senso e saggezza ha inteso ristabilire la legalità nel nostro Paese, ribadendo nel contempo dei principi giuridici che il governo Letta e il Parlamento non potranno assolutamente ignorare. La sentenza e l’ordinanza

Ad aprire la strada il ricorso di un magistrato in pensione

ROMA – No ai prelievi di natura fiscale che tocchino i soli pensionati, quand’anche titolari di pensioni d’oro. Lo ha stabilito la Consulta, giudicando incostituzionale un comma del decreto legge 98 del 2011. La norma censurata disponeva un contributo perequativo per le pensioni oltre 90mila euro lordi, contributo che la Corte Costituzionale considera di natura tributaria e in cui ravvisa “un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini”.
A sollevare la questione di legittimità costituzionale di fronte alla Consulta è stata la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, a seguito del ricorso di un magistrato presidente della Corte dei conti in quiescenza dal 21 dicembre 2007 e titolare di pensione superiore a 90mila euro: nel mirino, il comma 22.bis dell’art.18 del decreto-legge 98 emanato il 6 luglio 2011, contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
La norma censurata disponeva che, dal primo agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superassero 90mila euro lordi annui, fossero assoggettati a un contributo di perequazione del 5% della parte eccedente l’importo fino a 150mila euro; pari al 10% per la parte eccedente 150mila euro; e al 15% per la parte eccedente 200mila euro.
La Consulta ha giudicato questa norma in contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, rispettivamente sul principio di uguaglianza e sulla progressività del  sistema tributario.
“Al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria – si legge nella sentenza della Corte Costituzionale n. 116 depositata ieri, relatore il giudice Giuseppe Tesauro – il legislatore ha imposto ai soli titolari di trattamenti pensionistici, per la medesima finalità, l’ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura, attraverso una ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi”.
In sostanza la Corte Costituzionale ha bocciato le modalità di applicazione del contributo di solidarietà a carico delle pensioni più alte, perché discrimina una sola categoria – i pensionati – rispetto agli altri titolari di reddito: “L’intervento – si legge in sentenza – riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi”.
C’è, quindi, un contrasto con il principio della “universalità dell’imposizione” e si determina una “disparità di trattamento” non tanto “fra dipendenti o fra dipendenti e pensionati o fra pensionati e lavoratori autonomi o imprenditori, quanto piuttosto fra cittadini”.
I redditi derivanti dai trattamenti pensionistici – specifica ancora la Corte – non hanno natura diversa e inferiore rispetto agli altri redditi. Nella sentenza la Corte specifica che la disposizione giudicata illegittima “trova applicazione, in relazione alle erogazioni di trattamenti pensionistici obbligatori, sia in favore del personale del pubblico impiego, sia in relazione a tutti gli altri trattamenti corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatori”. (Ansa).

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