La manovra finanziaria del Governo introduce novità anche per i giornalisti

Pensioni, crescono i tempi di attesa

ROMA – La manovra finanziaria del Governo ha introdotto novità anche per quanto riguarda le pensioni dei giornalisti. In particolare, vengono introdotte le stesse “finestre” per il collocamento in pensione in vigore presso l’Assicurazione generale obbligatoria (Inps, Inpdap). Significa che i giornalisti potranno andare in pensione, con una maggiore attesa rispetto all’attuale regime. Tutto ciò a partire dal 1 gennaio 2011.

Sono esclusi da tali novità tutti i giornalisti che hanno raggiunto o raggiungeranno il requisito per la pensione entro il 31 dicembre 2010. In sostanza, si andrà in pensione un anno dopo la maturazione dei requisiti. Ad esempio, per la pensione di vecchiaia, il pagamento della pensione avverrà il tredicesimo mese successivo al compimento dell’età (oggi 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini).

Per le pensioni di anzianità, invece, 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti. Attualmente sono richiesti 60 anni di età e almeno 35 anni di contributi o, comunque, 40 anni di contributi maturati a prescindere dall’età. In questi casi la pensione, dal 2011, sarà erogabile il primo giorno del tredicesimo mese successivo alla maturazione del requisito contributivo.

Per i lavoratori autonomi la “finestra” si apre solo 18 mesi dopo la maturazione del requisito e altrettanto per chi, giornalista dipendente, maturi il requisito contributivo sommando insieme versamenti Inpgi e in altri istituti (totalizzazione: Inpgi-Inpdap-Enpals). Tuttavia, questo aumento di fatto dell’età della pensione, con modifica delle “finestre” attualmente più agili dell’Inpgi, può essere bloccato da coloro che maturano il diritto al trattamento di pensione (di anzianità o di vecchiaia) successivamente al 31 dicembre 2010 e che notificheranno all’azienda la loro decisione di voler usufruire della normativa vigente mediante un preavviso scritto (raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata) entro il prossimo 30 giugno.

Non ci sono modifiche, invece, per i lavoratori che andranno in prepensionamento ex art. 37 legge 416/81: in questi casi il trattamento pensionistico decorre dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Anche ai lavoratori collocati in mobilità, entro determinati limiti, continueranno ad essere applicate le vecchie norme per l’accesso alla pensione.

Franco Siddi
Segretario Generale Fnsi

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